Il libero professionista e la sua attività

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Il libero professionista è un lavoratore che svolge un’attività economica, a favore di terzi, rivolta alla prestazione di servizi attraverso lavoro intellettuale.
L’attività svolta da questo soggetto è detta libera professione.
 
L’etimologia della parola professionista deriva da “professare”, vale a dire, essere fedele a statuti ordinistici o regolamentanti, un’attività, che un tempo poteva anche essere artigianale o artistica. 

Indice

1. Le caratteristiche

Per esercitare la loro attività, i liberi professionisti a volte devono possedere requisiti di legge che variano da Stato a Stato, specie per alcune libere professioni, (ad esempio avvocato).
Nelle nazioni nelle quali esistono albi professionali l’iscrizione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda della legislazione o regolamentazione governativa locale nonché della specifica libera professione.
Quando, per una determinata libera professione, non è predisposto un albo o non è obbligatoria l’iscrizione per esercitare, è possibile iscriversi a un’eventuale associazione di categoria.
Il libero professionista, avendo una professionalità a volte sviluppata anche con percorsi di istruzione superiore, la mette a disposizione e fornisce prestazioni professionali a vari clienti senza essere assoggettato a datori di lavoro.
I liberi professionisti che esercitano le attività ritenute più vitali dai singoli ordinamenti nazionali, insieme con la professione oggetto dell’attività, soggiacciono a una particolare e specifica disciplina legislativa.
In questi casi di solito sono prescritti anche requisiti di istruzione superiore.
Le libere professioni regolamentate sono la netta minoranza del complessivo delle libere professioni sia di quelle rivolte alle persone fisiche sia di quelle esercitate verso enti, imprese o lavoratori autonomi.
In questi casi la qualifica del libero professionista non è vincolata all’abilitazione statale ma è acquisita attraverso la competenza.
Mentre il libero professionista è, per definizione, un lavoratore autonomo dotato di partita IVA che esercita una professione intellettuale, è altrettanto vero che molte professioni intellettuali, anche quelle per le quali sia obbligatoria l’iscrizione a un albo, sono esercitate sotto forma di lavoro subordinato o lavoro parasubordinato: giornalista, farmacista, ingegnere, architetto, geometra e (in alcune nazioni) anche avvocato, sono esempi di professioni regolamentate svolte anche come dipendenti (o assimilabili) di un datore di lavoro.
A maggior ragione qualsiasi professione intellettuale non regolamentata può essere svolta come lavoratore dipendente (o assimilabile) di un’impresa del terziario avanzato, ad esempio una società di consulenza.
In questi casi non si può parlare di liberi professionisti.
C’è un’importante differenza tra i termini libero professionista e professionista, specie in un contesto tecnico-legale internazionale.
Nell’inglese tecnico-commerciale, con il termine professional, che è spesso tradotto (anche dalle leggi italiane) in professionista, s’intende “in ambito di impresa o di lavoro autonomo”.
Questo è anche il significato di professionista per il codice del consumo. 

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2. Le libere professioni in Italia

Per svolgere la gran parte delle libere professioni di solito non è richiesta l’iscrizione a un albo professionale ad eccezione delle ipotesi previste dalla legge.
Le cosiddette “attività riservate” a soggetti iscritti in albi o collegi sono precisamente indicate dalle norme e costituiscono un elenco limitato rispetto al vasto campo di servizi professionali centrati sull’apporto intellettuale.
Questo “elenco limitato” è molto più ampio che nella maggior parte degli Stati, e segnatamente nell’Unione europea.
Ad esempio, mentre la professione “riservate” di avvocato è prevista in ogni Stato della UE, le altre “professioni regolamentate” sono di numero inferiore, mentre la professione di giornalista è prevista esclusivamente in Italia.
Il professionista in Italia (a differenza che altrove) è distinto dagli altri operatori economici e non è assoggettabile alla disciplina del fallimento.
Si deve presentare all’Agenzia delle Entrate della propria provincia di residenza o di esercizio della professione la richiesta di attribuzione della partita IVA con la quale si verrà identificati per le procedure amministrative.
Da notare che sul certificato di attribuzione della partita IVA, qualsiasi libero professionista italiano trova scritto “ditta individuale” perché l’Agenzia delle Entrate non distingue tra libero professionista e lavoratore autonomo.
Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, l’esercizio della libera professione non è di solito precluso a chi sia lavoratore dipendente o assimilabile (es. parasubordinato).
In alcune situazioni il lavoratore può svolgere contemporaneamente la professione sia come dipendente sia come libero professionista.
Il libero professionista, a fronte del percepimento di una parcella come compenso per la sua prestazione, emette fattura ai propri clienti per i servizi erogati, come i lavoratori autonomi.
La remunerazione del libero professionista prende il nome di compenso oppure onorario.
Oltre all’onorario, vale a dire, il dovuto per la prestazione professionale, nella fattura possono essere comprese anche varie voci di spesa.
La peculiarità fiscale dei liberi professionisti rispetto alle imprese individuali (artigiani, commercianti, agricoltori, allevatori) è che la loro fattura contiene la ritenuta d’acconto, comeaccade nei cedolini paga dei lavori dipendenti e dei parasubordinati, che deve essere  successivamente versata al fisco dal committente.
L’imponibile sul quale si applica la ritenuta d’acconto è diverso per i liberi professionisti iscritti negli albi rispetto agli altri liberi professionisti.
La motivazione è relativa all’esistenza delle casse previdenziali tenute dagli ordini rispetto alla gestione separata INPS e il diverso imponibile è a vantaggio dei liberi professionisti protetti.

3. La disciplina normativa

In Italia la distinzione tra lavoratori autonomi e liberi professionisti è dal punto di vista civilistico mentre, da quello fiscale, il libero professionista appartiene alla categoria del lavoro autonomo.
L’articolo 2229 del codice civile “Delle professioni intellettuali” inquadra l’esercizio di una professione intellettuale.
L’articolo in oggetto precisa che è la legge che “determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.
Le libere professioni ordinistiche sono un sottoinsieme delle libere professioni.
Questo assunto è successivamente confermato dall’articolo 2231 del codice civile, che ribadisce il concetto secondo il quale la “prestazione d’opera intellettuale” (art. 2230) può essere condizionata “all’iscrizione in un albo o elenco”.
La legge 14 gennaio 2013, n. 4 riprende la definizione della quale sopra, specificando che l’esercizio della professione non ordinistica oppure associativa “è libero”.
Mentre in Italia i professionisti non sono imprese, per la giurisprudenza comunitaria è impresa “qualsiasi entità che esercita un’attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”.
Le attività di chi esercita una professione sono “attività organizzate per la produzione di servizi, vale a dire, per l’esecuzione di prestazioni di fare”.
I liberi professionisti, per la normativa comunitaria, sono imprenditori.
In base alla riforma del 2012, compiuta ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 emanata in applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148,la disciplina del tirocinio professionale ha subito una riforma.
Ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27,le tariffe ordinistiche sono state abolite, stabilendo nel contempo che il compenso del professionista venga determinato in relazione a parametri stabiliti con decreto del ministro competente.
Da agosto 2014 i liberi professionisti ordinistici sono obbligati, a seguito della riforma delle professioni, DPR 137/2012 della quale sopra che ha avuto diverse proroghe, a dotarsi di una polizza assicurativa RC.
L’iscrizione a un albo professionale è tipica delle “professioni protette”, nell’ambito del sistema ordinistico contrapposto al libero professionista inquadrato nelle “associazioni professionali”, di tipo volontario.
Questo sistema ha trovato riconoscimento giuridico da parte dello Stato con la legge sulle associazioni professionali 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), entrata in vigore il 10 febbraio 2013, in precedenza approvata in via definitiva dalla Camera il 19 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 il 26 gennaio 2013.
Questa legge, nei primi articoli, inquadra la tipologia di liberi professionisti (cosiddetti senza albo) iscritti alle associazioni professionali e, dà una definizione svincolata dal sistema ordinistico di libero professionista come soggetto economico che eroga servizi con il ricorso prevalente o esclusivo di prestazione intellettuale.
Occorre poi iscriversi obbligatoriamente presso un ente pensionistico ed, eventualmente, assicurativo per infortuni e malattia.
A questo punto le possibilità sono due:

  • I liberi professionisti ordinistici si devono obbligatoriamente iscrivere alle casse previdenziali tenute dai propri ordini (rese privatizzate con l’entrata in vigore dal DLgs n. 509/1994). L’obbligo decade se il lavoratore non sia iscritto all’albo oppure non eserciti in proprio l’attività regolamentata (ad esempio se si è un lavoratore subordinato).
  • I liberi professionisti non ordinistici si devono iscrivere alla gestione separata dell’INPS.

Attualmente, la diversa impostazione crea una disparità, perché le aliquote INPS a carico dei liberi professionisti senza albo, anche detti senza cassa, sono nettamente superiori a quelle che esigono le casse gestite dagli ordini.
La gestione separata INPS raggruppa anche i parasubordinati e altre categorie di lavoratori, non avendo una sezione specifica per i soggetti che svolgono una libera professione (partite IVA).
Questa disparità ha generato un dibattito politico in corso.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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