Il legislatore interviene sulla Procura europea: vediamo come

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SOMMARIOPremessa – Oggetto (rinvio) – Autorita’ competente e procedimento per la designazione dei candidati all’incarico di procuratore europeo – Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo – Autorita’ competente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento – Autorita’ competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati – Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati – Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati – Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71 – Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo – Sedi dei procuratori europei delegati – Valutazioni di professionalita’ dei procuratori europei delegati – Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati – Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilita’ derivanti dal regolamento – Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea – Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo – Contrasti di competenza – Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all’articolo 30 del regolamento – Autorita’ giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento – Assunzione di procedimenti della Procura europea – Disposizioni finanziarie

 

Premessa

 

Scopo del presente scritto è quella di esaminare la figura della Procura europea alla luce di quanto statuito dal decreto legislativo, 2/02/2021, n. 9 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio sempre di questo anno.

In particolare, tale atto avente forza di legge consta di 21 articoli con cui sono contenute le norme necessarie ad adattare l’ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (art. 1 del d.lgs. n. 9/2021) che per l’appunto istituisce la Procura europea («EPPO») e stabilisce le norme relative al suo funzionamento (art. 1 di questo regolamento) il quale “è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici” (art. 4, primo periodo, primo paragrafo, regolamento (UE) 2017/1939) fermo restando che  a “tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo” (art. 4, secondo periodo, primo paragrafo, regolamento (UE) 2017/1939).

Orbene, dal momento che il livello decentrato dell’EPPO “è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri” (art. 8, paragrafo 4, regolamento (UE) 2017/1939), il decreto legislativo, che esamineremo da qui a breve, regola il modo in cui possono essere selezionati a tale incarico i procuratori della repubblica che operano sul nostro territorio.

Non resta dunque che vedere cosa prevede il decreto legislativo n. 9/2021.

 

Oggetto (rinvio)

 

Come già visto in precedenza, l’art. 1 del d.lgs. n. 9/2021 stabilisce che il “presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adattare l’ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento»”.

Orbene, in ordine a quanto previsto da tale norma, si rinvia a quanto già enunciato in precedenza.

 

Autorita’ competente e procedimento per la designazione dei candidati all’incarico di procuratore europeo

 

L’art. 2 del d.lgs. n. 9/2021 individua chi è l’autorità deputata a designare coloro che possono essere candidati all’incarico di procuratore europeo.

Difatti, tale disposizione legislativa, al primo comma, stabilisce che il “Consiglio superiore della magistratura e’ l’autorita’ competente alla designazione dei tre candidati all’incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento” il quale a sua volta stabilisce quanto segue: “Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che: a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale”.

Quindi è il CSM, organo di autogoverno della magistratura, il soggetto legittimato a designare siffatti candidati fermo restando che entra “trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita’ e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall’articolo 16 del regolamento e dal presente decreto” (art. 2, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) tenuto comunque conto che possono candidarsi per l’incarico di procuratore europeo soli “i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita’ alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di eta’ e hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita’” (art. 2, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

Tali candidati, inoltre, oltre a dovere possedere questi requisiti, devono allegare “alla dichiarazione di disponibilita’ ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (ossia il regime linguistico interno all’EPPO ndr.), il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2” (già visti prima) (art. 2, c. 4, d.lgs. n. 9/2021) e le “dichiarazioni di disponibilita’ sono immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia” (art. 2, c. 5, d.lgs. n. 9/2021).

Ciò posto, a sua volta il “Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilita’ nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, puo’ formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione”  (art. 2, c. 6, d.lgs. n. 9/2021).

Ad ogni modo, nei “quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata” (art. 2, c. 7, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e quando “non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 6, la delibera ne indica specificamente le ragioni” (art. 2, c. 7, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

Dal canto suo il “Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione dei nominativi dei candidati al Consiglio dell’Unione europea” (art. 2, c. 7, terzo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

 

Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo

 

Il magistrato nominato al posto di procuratore europeo dal Consiglio dell’Unione europea e’ collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” (art. 3, c. 1, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e dunque rileva questa norma di legge che prevede quanto segue: “L’impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo”.

Oltre a ciò, è altresì previsto che il “periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo non e’ computato nel termine decennale di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all’articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (art. 3, c. 1, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e dunque degne di nota nel caso di specie sono queste norme giuridiche che statuiscono rispettivamente quanto segue: a) “Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto” (art. 50, c. 2, d.lgs. n. 160/2006); b) “Salvo quanto previsto dal comma 69[1], i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo’ comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza” (art. 1, c. 68, legge n. 190/2012).

Ad ogni modo, dalla “data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia a suo favore” (art. 3, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

 

Autorita’ competente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento

 

Il Ministro della giustizia e’ l’autorita’ competente a concludere con il procuratore capo europeo l’accordo previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento” (art. 4, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) il quale a sua volta dispone quanto segue: “In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro”.

Pertanto, l’autorità competente nel nostro ordinamento giuridico a stipulare un accordo con il procuratore capo europeo in ordine al numero dei procuratori europei delegati nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro è il Ministro della giustizia.

Ciò posto, ai fini del comma appena citato, il “Ministro della giustizia, acquisito ogni utile elemento conoscitivo, anche di natura statistica, concernente i reati attribuiti alla competenza della Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini ad essi relative, i tempi medi di definizione, la dislocazione sul territorio nazionale degli uffici di procura presso cui i procedimenti sono iscritti e l’eventuale sussistenza di profili di connessione con fenomeni di criminalita’ organizzata, formula una proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati e la trasmette, unitamente agli elementi conoscitivi acquisiti, al Consiglio superiore della magistratura” (art. 4, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) mentre il “Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere sulla proposta formulata ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione” (art. 4, c. 3, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che, scaduto “tale termine, il Ministro della giustizia procede alla negoziazione dell’accordo di cui al comma 1 e, all’esito, alla adozione del decreto di cui all’articolo 10, comma 1”, d.lgs. n. 9/2021 (che esamineremo dopo) (art. 4, c. 3, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) ma quando “non accoglie le osservazioni o la proposta alternativa formulate dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia ne indica specificamente le ragioni nella proposta che sottopone al procuratore capo europeo” (art. 4, c. 3, terzo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

Ebbene, una volta raggiunto tale accordo, esso “e’ comunicato senza ritardo dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”  (art. 4, c. 4, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che le “disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per le modifiche dell’accordo di cui al comma 1”  (art. 4, c. 5, d.lgs. n. 9/2021).

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Autorita’ competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati

Il C.S.M., non solo è deputato a designato coloro che possono essere candidati all’incarico di procuratore europeo, ma è altresì competente per la loro designazione.

L’art. 5 del d.lgs. n. 9/2021, invero, stabilisce che il “Consiglio superiore della magistratura e’ l’autorita’ competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento” (comma primo) (“Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni”) ed entro “trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita’ e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall’articolo 17 del regolamento e dal presente decreto” (comma secondo, primo capoverso) tenuto inoltre conto che nell’“individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo e’ accordato all’esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalita’ economica e finanziaria, nonche’ alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale” (comma secondo, terzo capoverso).

Per potersi candidare a procuratore europeo delegato, inoltre, è necessario che i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita’ alla designazione, non abbiano compiuto il cinquantanovesimo anno di eta’ e abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita’ (così: art. 5, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

Per quanto invece attiene il modo attraverso il quale si può presentare siffatta candidatura, è stabilito che i “magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilita’ in relazione a una o piu’ delle sedi indicate nell’articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonche’ il possesso degli altri requisiti richiesti dall’articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2” (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

Si tratta del tema della lingua a cui fare riferimento e i requisiti richiesti per accedere a tale carica già esaminati in precedenza (a cui si rinvia) e lo stesso discorso riguarda la delibera prevista dall’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 9/2021.

A sua volta il “Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell’articolo 10, le dichiarazioni di disponibilita’ pervenute nel rispetto delle disposizioni cui all’articolo 13, commi 3[2], 4[3] e 5[4], del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2” (art. 5, c. 5, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) ma non “si applica il termine previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” ossia quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio.

Precisato ciò, è inoltre disposto che entro “trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilita’, il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell’articolo 10, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all’esito della negoziazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento” (già citato prima) (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 9/2021) mentre il “Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati” (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 9/2021).

 

Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati

 

L’art. 6 di questo decreto legislativo prevede quali sono i provvedimenti successivi alla nomina dei procuratori europei delegati.

Al primo comma di questo articolo è innanzitutto stabilito che il “Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell’articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilita’ manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160” mentre al secondo comma è disposto che, con “la delibera di trasferimento, qualora l’accordo di cui all’articolo 4, comma 1 (già esaminato in precedenza ndr.), preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l’esonero parziale dall’attivita’ giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell’accordo” (primo capoverso) e le “funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1” (secondo capoverso).

Oltre a ciò, è preveduto che alla “cessazione dell’incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze” (art. 6, c. 3, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e, in “mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall’incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui e’ stato trasferito ai sensi del comma 1, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze” (art. 6, c. 3, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) tenuto inoltre conto che il “Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l’indagine di persona ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento” (art. 6, c. 4, d.lgs. n. 9/2021) ossia nel caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato non può svolgere l’indagine o avviare l’azione penale o quando costui omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.

Infine, fermo restando quanto previsto dal comma 3 di questo articolo (già visto poco prima) e dall’articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 9/2021) (che esamineremo successivamente), “il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: a) quando riceve formale notizia dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilita’ che gli derivano dal regolamento; b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (ovvero: avere omesso di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo ndr.) o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l’indagine di persona ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento” (appena menzionata in precedenza) (art. 6, c. 5, d.lgs. n. 9/2021).

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Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati

Per quanto concerne il trattamento economico e il regime contributivo dei procuratori europei delegati, l’art. 7 di questo decreto legislativo prevede che dalla “data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia” (comma primo, primo capoverso) e, in “caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell’ordinaria attivita’ di procuratore nazionale” (comma primo, secondo capoverso) fermo restando che, per un verso, in “ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualita’ di procuratore europeo delegato e’ computato ai fini della progressione economica per anzianita’ di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell’incarico e alla progressione di esso per anzianita’ di servizio” (comma secondo), per altro verso, il “versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, e’ integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all’amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti” (comma terzo).

Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71

Per quanto attiene la tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, inerente il ruolo organico della magistratura, è previsto che la “tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e’ sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto, con l’inclusione, alla lettera L), dei magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati” (art. 8 del d.lgs. n. 9/2021), vale a dire la susseguente:

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  1. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione 1
  2. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione 1
  3. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione    1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione      1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche           1

  1. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65
  2. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 440
  3. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1
  4. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
  5. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53
  6. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314
  7. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

9.621

  1. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200

 

  1. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico)

TOTALE         10.751

 

Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo

 

I poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, sono contemplati nell’art. 9 del d.lgs. n. 9/2021.

Difatti, è ivi stabilito che, in “relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un’indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell’interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali” (art. 9, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) ferme “in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione” (art. 9, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

Sempre i procuratori europei delegati, inoltre, “nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall’articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12[5], e dagli articoli 1[6], 2[7], 3[8] e 4, comma 1[9], del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne’ all’attivita’ di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106” (art. 9, c. 3, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) secondo cui: “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale”.

Ad ogni modo, non “si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale” (art. 9, c. 3, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e dunque non rilevano nel caso di specie queste norme procedurali le quali prevedono rispettivamente quanto segue: artt. 53 (“1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio”); 371-bis (“1.  Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. 2.  Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a)  d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b)  cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c)  ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini. 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero”); 372 (“1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

  1. b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati”); 412 (“1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 2. Il procuratore generale, può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3”, c.p.p.); 413 (“1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 comma 1. 2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1”); 421-bis, c. 1, (“Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello”) c.p.p..

Oltre a ciò, è da ultimo stabilito che, nel caso previsto dall’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (““In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, adottando le misure d’indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell’efficienza dell’indagine o dell’azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti: a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell’Unione; b) quando l’indagine riguarda funzionari o altri agenti dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione; c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d’indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.  Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo””), “il procuratore europeo esercita le funzioni requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2” (art. 9, c. 4, d.lgs. n. 9/2021).

 

Sedi dei procuratori europei delegati

 

“Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformita’ alle previsioni dell’accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o piu’ procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche” (art. 10, c. 1, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e allo “stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell’accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 5”, d.lgs. n. 9/2021) (art. 10, c. 1, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

Invece, nei “trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianita’ e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, le unita’ di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati” (art. 10, c. 2, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) e nello “stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilita’, da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali” (art. 10, c. 2, secondo capoverso, prima parte, d.lgs. n. 9/2021)  fermo restando che i provvedimenti di cui al presente comma, ossia quelli appena menzionati, “sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (art. 10, c. 2, secondo capoverso, seconda parte, d.lgs. n. 9/2021).

Ciò posto, è inoltre preveduto che, nei “sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell’ambito dell’ufficio e a dotarli delle unita’ di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l’eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell’ambiente lavorativo” (art. 10, c. 3, d.lgs. n. 9/2021) e i “provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura” (art. 10, c. 4, d.lgs. n. 9/2021).

L’art. 10, infine, si conclude stabilendo al quinto comma che, fermo “quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell’ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l’assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento”.

Valutazioni di professionalita’ dei procuratori europei delegati

Ai fini della procedura di valutazione della professionalita’ di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 (“1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita` ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita`. 2. La valutazione di professionalita` riguarda la capacita`, la laboriosita`, la diligenza e l’impegno. Essa e` operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita` riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo` riguardare in nessun caso l’attivita` di interpretazione di norme di diritto, ne´ quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacita`, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e` riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneita` a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosita` e` riferita alla produttivita`, intesa come numero e qualita` degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del la voro, nonche´ all’eventuale attivita` di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita` e alle specializzazioni; c) la diligenza e` riferita all’assiduita` e puntualita` nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e` riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita` giudiziarie, nonche´ alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonche´ per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza; d) l’impegno e` riferito alla disponibilita` per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneita` delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilita` di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita`; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia; e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilita` di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia` acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche´ le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita`, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario puo` assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo` procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo` far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita` sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche´ sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo` anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalita` e` “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e` “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu` dei medesimi parametri; e` “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu` dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu` dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo”. 10. Se il giudizio e` “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita` dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio e` “positivo”. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non puo` essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e` “negativo”, il magistrato e` sottoposto a nuova valutazione di professionalita` dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo` disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu` corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita` riscontrate; puo` anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita` di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo` essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo tratta mento economico eventualmente spettante e` dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e` dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta` di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta` di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e` impedito, l’audizione puo` essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalita` consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita`, inserito nel fascicolo personale, e` valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita`, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita` concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e` espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere e` espresso sulla base della relazione dell’autorita` presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attivita` svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purche´ attinente alla professionalita`, che dimostri l’attivita` in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attivita` previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili ”), “il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:

a) un rapporto informativo sull’attivita’ svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici; b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento; c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento; d) un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 6, comma 4”; d.lgs. n. 9/2021 (già esaminato prima) (art. 11, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) e la “documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull’attivita’ del procuratore europeo delegato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, e’ trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed e’ utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalita’, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160” (art. 11, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati

I provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare, adottati per motivi non connessi alle responsabilita’ derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati, sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo” (art. 12, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che, da una parte, in “caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo” (art. 12, c. 2, d.lgs. n. 9/2021), dall’altra, ai “fini dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea” (art. 12, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

 

Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilita’ derivanti dal regolamento

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, è stabilito che, quando “e’ fondato su motivi connessi alle responsabilita’ derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato puo’ essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo” (art. 13, c. 1, d.lgs. n. 9/2021).

In particolare, è disposto che il “procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede al procuratore capo europeo di esprimere il consenso ai sensi del comma 1 una volta ricevuta la richiesta di indagini dal Ministro della giustizia o prima di effettuare la comunicazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109” (“Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale”) (art. 13, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che, in “caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l’azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione” (art. 13, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

Oltre a ciò, è sancito che la “richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall’articolo 15, commi 1 (ossia: un anno dalla notizia del fatto ndr.) e 1-bis (vale a dire: dieci anni dalla notizia del fatto ndr.), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell’ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea” (art. 13, c. 4, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) mentre, nei “rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell’incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare” (art. 13, c. 4, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

Ad ogni modo, l’“azione disciplinare non puo’ comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilita’ del magistrato e’ stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile” (art. 13, c. 5, d.lgs. n. 9/2021) e quando “i fatti contestati nell’addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti” (art. 13, c. 6, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che la “documentazione di cui al comma 6 e’ utilizzabile per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione disciplinare e nel giudizio disciplinare” (art. 13, c. 7, primo capoverso, d.lgs. n. 9/2021) mentre la “rinnovazione dell’esame dei testimoni e’ ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze” (art. 13, c. 7, secondo capoverso, d.lgs. n. 9/2021).

E’ infine disposto che in “caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (cioè: la perdita dell’anzianità; l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni ndr.), si tiene conto di quella gia’ eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto” (art. 13, c. 8, d.lgs. n. 9/2021).

Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea

Per quanto concerne la comunicazione e l’iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea, è preveduto che le “comunicazioni di cui all’articolo 347 del codice di procedura penale[10], le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi degli articoli 22[11] e 25, paragrafi 2[12] e 3[13], del regolamento sono presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato” (art. 14, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che, quando “riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di uno dei reati di cui al comma 1, il pubblico ministero provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 335, primo comma, del codice di procedura penale[14], se la Procura europea non ha gia’ comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi e’ comunque motivo di ritenere che un ritardo nell’avvio delle indagini possa comprometterne l’esito” (art. 14, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) mentre, fuori “dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero dispone l’annotazione della notizia di reato in apposito registro, tenuto in forma automatizzata, che il Ministro della giustizia istituisce con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (art. 14, c. 3, d.lgs. n. 9/2021).

Ciò posto, è da ultimo stabilito che, quando “la Procura europea comunica che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla annotazione prevista dal comma 3, il pubblico ministero procede immediatamente agli adempimenti previsti dall’articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale” (art. 14, c. 4, d.lgs. n. 9/2021) tenuto comunque conto che il “pubblico ministero informa la Procura europea dell’iscrizione del procedimento e dell’avvio delle indagini preliminari ai sensi del comma 2” di questo articolo (art. 14, c. 5, d.lgs. n. 9/2021).

Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo

Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69” (art. 15, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) ossia dalla normativa che disciplina il mandato di arresto europeo fermo restando che, ai “fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo” (art. 15, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

Contrasti di competenza

Nel caso in cui sussistano contrasti di competenza, il “procuratore generale presso la Corte di cassazione e’ l’autorita’ competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o piu’ procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento” (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) (“In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza”) e ai “contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale” (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) i quali prevedono rispettivamente quanto sussegue: artt. 54 (“1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri”); 54-bis (“1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All’ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri”); 54-ter (“Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54bis riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati”) e 54-quater (“1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.  4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge”) c.p.p..

Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all’articolo 30 del regolamento

Ai fini di cui all’articolo 30, paragrafi 1 (“Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:

a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la perdita o l’inquinamento di prove; b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata; c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca; e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall’indagato o dall’imputato; f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci”) e 3 (“Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all’EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell’articolo 117”), del regolamento in questione, “i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti” (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) e nei “quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l’elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l’impiego, a fini di indagine penale, dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci” (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

 

Autorita’ giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento

 

Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4 (“L’EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale”), e 34, paragrafi 5 (“Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2[15] e 3[16], l’EPPO rimane competente a esercitare l’azione penale o ad archiviare il caso conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento”) e 6 (“Qualora l’EPPO valuti l’archiviazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3[17], e l’autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza ritardo il caso a tale autorità”), del regolamento summenzionato, “autorita’ competente e’ il procuratore generale presso la Corte di cassazione” (art. 18, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che il “procuratore generale presso la corte di cassazione da’ in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte” (art. 18, c. 2, d.lgs. n. 9/2021).

 

Assunzione di procedimenti della Procura europea

 

“Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale” (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) e dunque rileva nel caso di specie questa norma procedurale nella parte in cui stabilisce quanto segue: “3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l’avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall’ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell’avviso. 4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell’ordinamento interno. 5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l’articolo 27, ma il termine per l’adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell’articolo 303. 7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all’estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento”.

Ad ogni modo, la “disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4” ” (art. 19, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) i quali prevedono rispettivamente quanto segue: artt. 26, paragrafo 5 (“Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di: a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro; b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato, se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo”), 36, paragrafi 3 (“Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l’azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro”) e 4 (“Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti”), regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017.

 

Disposizioni finanziarie

 

Per quanto attiene le disposizioni finanziarie, è previsto che dall’“attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l’articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 9/2021) fermo restando che agli “oneri derivanti dall’articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 9/2021) (“Per l’attuazione della delega di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 88.975 per l’anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234”).

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Note

[1]Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

[2]Secondo cui: “Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo` essere richiesto dall’interessato, per non piu` di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e` disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita` allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita` il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita`. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita` alle funzioni requirenti di legittimita`, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche´ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”.

[3]Alla stregua del quale: “Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualita` di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualita` di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo` realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo` avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento”.

[4]Per cui: “Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita` di servizio e` valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita` periodiche”.

[5]Secondo il quale: “1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio. 6 . Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis . Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti”.

[6]Per cui: “1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita [ sotto la propria responsabilità] nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell’ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura”.

[7]Alla stregua del quale: “1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell’azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio. L’assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica”.

[8]Secondo cui: “1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell’ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4. 2. L’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. 4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell’articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

[9]In virtù del quale: “Per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.

[10]Secondo cui: “1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.  3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia”.

[11]Ai sensi del quale: “1. L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall’eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dalla legislazione nazionale, l’EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR. 2. L’EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1. 3. L’EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3. 4. In ogni caso, l’EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell’amministrazione fiscale degli Stati membri”.

[12]Secondo cui: “Qualora un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10 000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se: a) il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione. Se del caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma”.

[13]Alla stregua del quale: “L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell’articolo 34 se: a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1; o b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima. La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale”.

[14]Per cui: “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”.

[15]Ai sensi del quale: “Qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l’esercizio della sua competenza stabilite all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo e prima dell’avvio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali”.

[16]Secondo cui: “Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione e che sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini o dell’azione penale, esso emana, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti”.

[17]Alla stregua del quale: “Qualora sia competente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, l’EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all’articolo 25, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell’articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8.

Lo stesso vale qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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