Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali da parte della polizia giudiziaria

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La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, partendo dal presupposto secondo cui “in sede di convalida il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali”, è pervenuta alla conclusione secondo la quale, da un lato, “il vaglio a cui è tenuto il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale”, dall’altro lato, il giudice non può “acquisire, ai fini della decisione, ulteriori informazioni, oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni rese dalla persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, essendogli sicuramente precluso di disporre l’audizione di testimoni”.

Orbene, tale approdo ermeneutico è sicuramente corretto sicchè si innesta lungo il solco di un consolidato orientamento nomofilattico con il quale, in eguale misura, è stato affermato che in “sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità”[1], (ad esempio, mediante “un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi“[2]) che, a sua volta, “per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservata al giudice della cognizione”[3].

A maggior ragione, quindi, è inibito al giudice l’accertamento dell’ “elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell’arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali”[4] “salvo il caso in cui tale elemento difetti ictu oculi”[5].

Inoltre, sempre secondo quando sostenuto dalla Cassazione, la “verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione”[6].

Difatti, spetta all’organo giudicante compiere una “valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l’ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto”[7] non essendogli consentita la redazione di una ordinanza di convalida dell’arresto “mediante rinvio “per relationem” al verbale della polizia giudiziaria con l’aggiunta di clausole meramente di stile”[8].

“L’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza di reato, invero, deve essere motivata, innanzi tutto, in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, e poi in ordine alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto ed al rispetto dei termini della procedura di convalida; in tal senso, infatti, il giudice adempie al necessario dovere di controllo della legittimità del provvedimento limitativo della libertà personale”[9].

In sostanza, la Corte ha stabilito che siffatto vaglio prognostico venga circoscritto al controllo:

– dell’osservanza “dei termini previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, (verifica meramente formale);

– della sussistenza “dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono l’arresto (fumus commissi delicti); nonchè a valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza dell’arresto stesso in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.”[10].

Ciò nonostante, pur essendo inibito al giudice una valutazione circa la gravità indiziaria, è previsto che, anche in questa sede, si possa valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sia nei suoi elementi costitutivi sia in quelli circostanziali.

Invero, i Giudici di “Piazza Cavour” hanno rilevato che rientra nei poteri del giudice, quello di dare “al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal PM, ai limitati effetti del giudizio di convalida, poichè rientra tra le sue attribuzioni il potere di individuare in concreto l’ipotesi di reato al fine di verificare se sia consentito l’arresto in flagranza”[11] “anche se tale giudizio incidentale non è condizionante per le successive fasi e per la parte pubblica che può sempre esercitare l’azione penale per il reato originariamente contestato”[12].

Per di più, l’organo giudicante ha l’obbligo di appurare:

– l’esistenza “delle circostanze aggravanti e attenuanti”[13];

– la possibilità di attribuire il fatto contestato “alla persona arrestata”[14];

– l’ “eventuale ricorrenza di cause di giustificazione, idonee ad escludere l’illiceità penale del fatto contestato”[15].

“Ciò del resto é implicito nella previsione del requisito della flagranza che implica quella particolare evidenza della prova che consente di attribuire questo potere (in deroga ad un principio stabilito, prima ancora che nel codice di rito, dall’art. 13 della Costituzione) ad organi diversi dall’autorità giudiziaria”[16].

Difatti, non sempre le valutazioni di merito sono estranee al giudizio di convalida.

Si pensi, ad esempio, all’arresto facoltativo rispetto al quale, per un verso, l’art. 381, co. IV, c.p.p. ne limita l’applicabilità solo “se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”, per altro verso, è richiesto dai Giudici di legittimità che la polizia giudiziaria indichi “le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato”[17] fermo restando che ai “fini della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, essendo sufficiente, a norma dell’art. 381, comma 4, c.p.p., che ricorra almeno uno di detti parametri”[18].

Infatti, spetta al giudice procedere a tale verifica ponendosi “nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima p.g. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione”[19].

Tuttavia, tale vaglio critico non contrasta con quanto sostenuto in precedenza, giacchè ciò che viene in considerazione in casi di questo tipo, non è tanto la verifica di gravi indizi di colpevolezza, quanto piuttosto la sussistenza del fumus commissi delicti[20].

Tale vaglio prognostico, peraltro, deve essere sorretto da apposita motivazione posto che “il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità alla medesima polizia giudiziaria riconosciuta e, pertanto, se abbia trovato ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione”[21].

Inoltre, tale esame decisorio non deve limitarsi alle sole risultanze investigative giacchè “il giudice della convalida ha il potere-dovere di considerare ogni circostanza coeva o successiva all’intervento della Polizia giudiziaria”[22] in guisa tale che, laddove emerga l’insussistenza del fumus commissi delicti, “il giudice deve negare la convalida indipendentemente da quanto potesse risultare “ex ante”, altrimenti si priverebbe la persona arrestata ingiustamente della possibilità di fare valere il suo diritto alla eventuale riparazione ex art. 314 cod. proc. pen.”[23].

Difatti, il “giudizio sulla convalida dell’arresto, seppure limitato alla esistenza di una ragionevole apparenza di un reato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, deve essere condotto tenendosi conto anche degli elementi addotti dall’arrestato o dal suo difensore nell’apposita udienza, pur se non conosciuti o non conoscibili al momento dell’arresto”[24] dato che, qualora attraverso le fonti di conoscenza acquisite nell’udienza di convalida, specie se di natura documentale, non conoscibili al momento dell’arresto, si pervenga a un giudizio di non conformità a diritto dell’arresto, “non è in questione l’oggettiva o soggettiva erroneità dell’operato della polizia giudiziaria, ma solo il riconoscimento del fatto che l’arresto non è legittimo, a prescindere da quanto potesse risultare ex ante”[25].

In estrema sintesi, “se attraverso l’udienza di convalida si viene ad accertare ictu oculi che il reato non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che difettava una condizione di punibilità, l’arresto non può essere convalidato, nonostante che nessun appunto possa essere mosso all’operato della polizia giudiziaria”.

Quindi, l’eventuale produzione documentale con cui si venga acclarata l’insussistenza del fumus commissi delicti, è legittima proprio perché, con tali prove, non si vuole tanto anticipare il giudizio proprio della fase dibattimentale, quanto piuttosto accertare l’ illegittimità dell’arresto operato (anche se per circostanze non note agli agenti operanti al momento in cui hanno proceduto al fermo dell’arrestato).

Viceversa, il controllo che va effettuato ai fini della convalida dell’arresto provvisorio dell’estradando operato dalla polizia giudiziaria è di tipo diverso sia “da quello compiuto ai sensi dell’art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all’adozione di una misura coercitiva, e si esaurisce in una verifica cartolare, che non influisce intimamente sull’esito del procedimento di estradizione, sostanziandosi in una mera delibazione sull’esistenza delle condizioni legittimanti l’arresto, relativamente al fatto reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta e all’esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente, sicché nessuna verifica compete al presidente della Corte d’appello circa la sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’ estradizione”[26].

Alle medesime conclusioni si deve pervenire per il controllo previsto dall’art. 13 L. 22 aprile 2005 n. 69 “sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all’adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull’esito del procedimento di consegna e sulla possibilità, che nell’ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso e, in ogni caso, idonea per assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione”[27].

Ebbene, tornando ad esaminare la decisione in commento, corre l’obbligo di rilevare che la Corte di Cassazione è pervenuta alla conclusione argomentativa su indicata anche perché ha ritenuto che “il procedimento di convalida dell’arresto o del fermo, pur presentando, come sopra visto, sue proprie peculiarità, non si sottrae ai principi generali che caratterizzano l’attuale ordinamento processuale penale, tra i quali quello sancito dall’art. 190 c.p.p., che vieta al giudice di assumere prove ex officio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.

Ebbene, il riferimento all’art. 190 c.p.p. è perfettamente consono alla fattispecie in esame, giacchè, nel caso sottoposto al vaglio giurisdizionale della Corte, era stato “effettuato l’esame della persona offesa prima della convalida” ed era stato “deciso in ordine alla convalida sulla base di tali dichiarazioni”.

Tale attività processuale, dunque, essendo stata compiuta ex officio dal giudice procedente, era palesemente violativa del principio sancito dall’art. 190, co. I, c.p.p. secondo cui “le prove sono ammesse a richiesta delle parti” che, da un lato, “costituisce un principio di carattere generale”[28], dall’altro lato, rappresenta esso stesso, nel nostro ordinamento processualistico, il principio dispositivo[29].

Tale approdo ermeneutico, dunque, è sicuramente condivisibile sicchè conforme alla ratio che ispira il modello procedurale introdotto con la riforma “Vassalli”.

Difatti, come è stato affermato in sede di legittimità, posto che in “tema di procedimento di convalida dell’arresto o del fermo, devono trovare applicazione i principi generali, di impronta tipicamente accusatoria, che caratterizzano il vigente ordinamento processuale penale”[30], “i dati e le circostanze desumibili dal verbale di arresto o di fermo, nonché dai documenti prodotti dalle parti e dall’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, devono essere presi in considerazione dal g.i.p. che proprio in base a tali atti – deve valutare la sussistenza del “fumus commissi delicti” allo scopo di stabilire se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei delitti previsti dalla legge”[31].

Del resto a conferma di come vi sia un chiaro distinguo in ordine alla ratio che invece ispirava il procedimento di convalida dell’arresto durante la vigenza del Codice “Rocco” (quest’ultimo, come è noto, di ispirazione inquisitoria), si segnala la normativa dell’epoca che consentiva la liberazione dell’arrestato in casi praticamente eguali a quelli che oggi conducono all’emissione di una pronuncia nei casi previsti dagli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. .

Infatti, il Codice “Rocco”, nel consentire la immediata rimessione in libertà dell’arrestato se “l’arresto avvenne per errore”; “se il fatto non sussiste o che costui non lo ha commesso o non vi è concorso” o, ancora, qualora “l’azione penale non poteva essere promossa, perché il reato è estinto o per altra causa (mancanza di richiesta, querela, istanza, ecc.)”[32], richiedeva un vaglio prognostico chiaramente differente da quello richiesto dal Codice “Vassalli” in subiecta materia.

D’altronde, quanto appena esposto trova conferma alla luce della giurisprudenza di legittimità elaborata durante la sua vigenza, con cui si sosteneva per l’appunto che in “tema di conferma della convalida dell’arresto disposta dal pubblico ministero la cognizione del giudice istruttore è piena”[33] posto che il “decreto di conferma si caratterizza, infatti, per la duplicità delle statuizioni in esso contenute: l’una di controllo dell’operato della p.g. e della successiva verifica effettuata dal p.m. (situazione di flagranza, configurabilità di un reato per il quale sia consentito l’arresto, accertamento, se rilevanti, delle qualità personali dell’arrestato); l’altra avente ad oggetto la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza, nonché la necessità dell’ulteriore protezione della custodia in carcere o di altra misura cautelare”[34].

Inoltre, per dovere di completezza espositiva, va rilevato che la Corte di Cassazione, declinando il principio di diritto su emarginato ai casi sottoposti al suo scrutinio giurisdizionale, ha stimato legittima la convalida dell’arresto nelle susseguenti ipotesi:

  • qualora l’arrestato conduca l’auto “su cui è stata rinvenuta la droga ed unica persona presente nel veicolo, oltre all’agente sotto copertura”[35];

  • se vengano rese false dichiarazioni e si tratti di soggetto aduso “a fornire false generalità in occasione dell’accertamento di reati a suo carico”[36];

  • per il reato di detenzione di stupefacente, allorquando ricorrano le seguenti circostanze: “la dichiarazione spontanea resa dall’indagato, al momento dell’arresto, il riconoscimento della sostanza effettuato dai carabinieri operanti in base alla loro specifica esperienza, la suddivisione in dosi per la vendita al dettaglio e la personalità del reo (pregiudicato per reati della medesima indole) e le dichiarazioni rese da un acquirente di stupefacente, che aveva riferito di avere, sia pur in passato, acquistato hashish” dall’arrestato[37];

  • quando l’arresto facoltativo sia stato disposto e successivamente convalidato in considerazione della gravita del fatto, essendosi trattato di una resistenza posta in essere con particolare violenza, avendo l’imputato colpito con un pugno al volto l’appuntato (…) e provocato contusioni ai finanzieri (…)”[38];

  • laddove le informative (adeguatamente e dettagliatamente motivate) redatte dagli agenti operanti attestino la flagranza dei reati[39];

  • per il reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 2, lett. a) e successive modifiche in relazione all’abusiva messa in commercio di numerosi CD e DVD, nella misura in cui emergano i seguenti elementi investigativi: “il dato quantitativo dei CD e DVD abusivamente riprodotti” e “la personalità degli indagati, tutti soggetti sedicenti, irregolari nel territorio nazionale perchè sprovvisti di permesso di soggiorno e/o di altro documento idoneo a consentire una loro compiuta identificazione”[40];

  • se, dal verbale della p.g., risulti “che l’imputato era in possesso di 17 gr. di sostanza stupefacente, suddivisa in cinque confezioni, di nastro isolante e di coltelli a lama ridotta tipicamente usati per il taglio di sostanza del tipo di quella rinvenuta”[41];

  • quando vi sia la fuga dell’arrestato, conseguente all’intervento dei Carabinieri e sia presente, nel locale di un pregiudicato, “cui l’arrestato, si accompagnava”[42];

  • se, dal verbale d’arresto, risulti che, sulla base delle modalità del rinvenimento e delle ragioni per le quali gli organi di polizia hanno operato l’intervento d’iniziativa e, se all’esito di una perquisizione all’interno dell’abitazione di (…) perché indagato d’attività di spaccio continuata di sostanze stupefacenti, venga rinvenuta “cocaina, occultata nella sua dimora”[43];

  • in materia di evasione, qualora emerga una “condotta del tutto arbitraria di allontanamento dal luogo dell’arresto senza che ci fosse una situazione di obbiettiva urgenza tale da imporre di non attendere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente”[44];

  • in materia di detenzione di arma clandestina e di munizioni, se vengano “trovate munizioni indosso al prevenuto, nonché, nella sua disponibilità in luogo pubblico, un fucile con matricola abrasa”[45];

  • in materia di concussione, qualora un pubblico ufficiale sia sorpreso mentre riceveva dei soldi dal privato costretto a versare quel denaro[46];

  • se un soggetto privo di documenti e senza fissa dimora, venga sorpreso a rubare in un supermercato[47].

Al contrario, è stato ritenuto, sempre in sede di legittimità, come non dovesse convalidarsi l’arresto nelle seguenti situazioni:

  • in materia di resistenza a pubblico ufficiale, qualora non vi sia “stata alcuna condotta violenta posta in essere dall’imputato e diretta ad opporsi ai pubblici ufficiali, ma un semplice stato di agitazione, che non giustificava l’arresto”[48];

  • nel caso in cui il fatto contestato, una volta diversamente qualificato dal giudice, non sia annoverabile tra quelli per i quali è consentito l’arresto[49];

  • qualora la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’arrestato, resti un mero “”sospetto” investigativo, giacchè – anche in considerazione del principio attivo della sostanza superante di pochissimo i limiti tabellari, delle concrete modalità del fatto e dell’assenza di altri elementi sintomatici – la quantità detenuta dal D.R. non era tale da ipotizzare la destinazione allo spaccio”[50];

  • in caso di arresto facoltativo, allorquando non sia stata verificata “la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’arresto stesso, costituiti dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desumibile dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto”[51];

  • quando “l’esiguità del quantitativo ed il documentato stato di tossicodipendenza inducevano a ritenere che la droga fosse destinata ad uso personale”[52];

  • in materia di evasione, se l’arrestato “si trovava legittimamente fuori del logo di detenzione domiciliare nel momento in cui venne eseguito l’arresto, poichè, come detto, la stessa era stata autorizzata dall’Ufficio di sorveglianza di Roma ad allontanarsi quotidianamente dal domicilio in orari fra i quali era compreso proprio quello nel quale la polizia giudiziaria aveva proceduto al suo arresto”[53];

  • allorchè, nell’ordinanza di convalida, non vi sia alcuna motivazione, ma un generico “rinvio al verbale redatto dall’organo di polizia”[54];

  • in materia di stupefacenti, ove risulti “la compatibilità della quantità con l’uso personale, la circostanza che l’arrestato svolge normale attività lavorativa e può quindi acquistare la droga, le modalità di occultamento, la circostanza che l’arrestato non aveva con sé somme di danaro di origine “sospetta””[55];

  • in materia di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, se “anche alla luce di quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio, non sussistessero gravi indizi di colpevolezza in quanto “quelli desumibili dai riscontri che avevano trovato le dichiarazioni della denunciante presenza dello indagato sul luogo, in compagnia della ragazza, non apparivano gravi e tali da ricollegare in maniera univoca il medesimo con l’accusa mossagli, stante anche la mancata conferma delle accuse da parte della donna asseritamente sfruttata””[56];

  • in materia di arresto facoltativo, allorquando venga esclusa “la pericolosità non genericamente, ma rifacendosi alla giovane età e alla incensuratezza del C. e al fatto che questi svolgesse un’attività lavorativa”[57].

Infine, corre l’obbligo di segnalare che, nel caso in cui l’ordinanza di convalida venga annullata, il provvedimento da adottare è quello di annullamento con rinvio.

Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, “in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M. avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici”[58] fermo restando che in tale caso, è però necessaria una integrazione consistente nell’ “inserire nel dispositivo la formula aggiuntiva “perchè l’arresto è stato effettuato legittimamente””[59].

 

[1] Tra le più recenti, Cass. pen., sez. VI, 12/04/12, n. 25625.

[2] ] Cass. pen., sez. VI, 11/12/02, n. 8029.

[3] Cass. pen., sez. VI, 5/02/09, n. 6878.

[4] Cass. pen., sez. VI, 21/04/08, n. 21984.

[5] Cass. pen., sez. VI, 30/10/06, n. 37671.

[6] Cass. pen., sez. IV, 10/06/01, n. 39764.

[7] Cass. pen., sez. VI, 20/10/09, n. 45883.

[8] Cass. pen., sez. V, 22/04/05, n. 23457.

[9] Ibidem.

[10] Cass. pen., sez. III, 24/11/10, n. 3075.

[11] Cass. pen., sez. V, 29/01/10, n. 14314.

[12] Cass. pen., sez. V, 28/11/97, n. 5455.

[13] Cass. pen., sez. VI, 20/10/09, n. 45883.

[14] Ibidem.

[15] Cass. pen., sez. VI, 1/10/03, n. 49124.

[16] Cass. pen., sez. IV, 10/11/04, n. 4592.

[17] Cass. pen., sez. VI, 6/05/09, n. 31281.

[18] Cass. pen., sez. III, 8/06/07, n. 32186.

[19] Cass. pen., sez. I, 4/4/06, n. 15296.

[20] Cass. pen., sez. VI, 20/10/09, n. 45883.

[21] Cass. pen., sez. VI, 28/0907, n. 37099.

[22] Cass. pen., sez. IV, 4/05/07, n. 22505.

[23] Ibidem. Contra: Cass. pen., sez. VI, 11/12/02, fonti: Cass. pen. 2004, 3252 (s.m.): in “tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie “ex post” circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello “status libertatis” (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell’operato della polizia giudiziaria fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto”.

[24] Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 36.

[25] Ibidem.

[26] Cass. pen., sez. VI, 16/01/04, n. 4344.

[27] Cass. pen., sez. VI, 19/02/07, n. 7708.

[28] Cass. pen., sez. V, 1/07/92, fonti: Cass. pen. 1993, 1511.

[29] In tal senso: Lozzi, “Lineamenti di procedura penale”, Seconda edizione, Torino, Giappichelli editore, 2009, pagg. 116 – 117.

[30] Cass. pen., sez. III, 4/12/98, n. 3325.

[31] Ibidem.

[32] Sull’argomento: vedasi Avv. V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1932, pag. 468.

[33] Cass. pen., sez. VI, 10/02/89, fonti: Cass. pen. 1989, 1263.

[34] Ibidem.

[35] Cass. pen., sez. IV, 10/06/11, n. 39764.

[36] Cass. pen., sez. III, 24/11/10, n. 3075.

[37] Cass. pen., sez. IV, 15/12/09, n. 3380.

[38] Cass. pen., sez. VI, 6/05/09, n. 31281.

[39] Cass. pen., sez. V, 27/03/09, n. 21577.

[40] Cass. pen., sez. III, 8/06/07, n. 32186.

[41] Cass. pen., sez. IV, 22/02/07, n. 14474.

[42] Cass. pen., sez. I, 27/10/06, n. 39053.

[43] Cass. pen., sez. VI, 10/05/06, n. 26255.

[44] Cass. pen., sez. VI, 11/12/02, n. 8029.

[45] Cass. pen., sez. II, 1/04/03, n. 20128.

[46] Cass. pen., sez. VI, 19/10/00, n. 3853.

[47] Cass. pen., sez. IV, 29/09/00, fonti: Cass. pen. 2002, 1056.

[48] Cass. pen., sez. VI, 12/04/12, n. 25625.

[49] Cass. pen., sez. V, 29/01/10, n. 14314.

[50] Cass. pen., sez. VI, 20/10/09, n. 45883.

[51] Cass. pen., sez. VI, 20/11/08, n. 48429.

[52] Cass. pen., sez. VI, 26/11/10, n. 43660.

[53] Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 36.

[54] Cass. pen., sez. V, 22/04/05, n. 23457.

[55] Cass. pen., sez. IV, 10/11/04, n. 4592.

[56] Cass. pen., sez. III, 4/12/98, n. 3325.

[57] Cass. pen., sez. IV, 26/03/96, n. 969.

[58] Cass. pen., sez. VI, 28/03/07, n. 21172.

[59] Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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