Il giudicato esterno nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale

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Ipotesi di giudicato invocato da soggetto diverso, in danno del medesimo assicuratore e responsabile civile.

Il Giudice di Pace di Cerignola, nella persona della dott.ssa Lucia Fusaro, ha emesso una interessante sentenza con la quale ha accolto la questione della sussistenza del giudicato esterno sollevata dal proprietario dell’autovettura danneggiata, il quale aveva invocato la forza della sentenza resa nel giudizio promosso dal conducente per il ristoro del danno fisico (soggetto diverso dal proprietario) in danno dell’assicuratore e del civilmente responsabile (soggetti identici).

Il quadro normativo

Il giudicato esterno si forma, a differenza di quello interno, in un processo diverso da quello cui si riferisce la pronuncia posta alla base della res giudicata. Affinchè il giudicato possa operare è necessario che ci sia identità di parti, ed il fondamento normativo di questa forma di giudicato sostanziale è sempre nell’art. 2909 del codice civile.

Il caso

L’attore agiva per ottenere il ristoro del danno materiale subito in seguito ad un sinistro stradale, per il quale l’assicuratore aveva formulato offerta stragiudiziale ritenuta incongrua, anche perché decurtata di una percentuale di corresponsabilità. Nel corso del giudizio, dopo che erano stati escussi i testi, acquisito il rapporto di incidente e espletata la CTU, l’attore invocava il giudicato esterno frutto della sentenza resa nel giudizio promosso dal conducente dell’auto, che era soggetto diverso dal proprietario, in danno dell’assicuratore e del danneggiante (che invece erano i medesimi convenuti) per ottenere il ristoro del danno fisico subito. In particolare, evidenziava l’attore, che la suddetta sentenza accertava il fatto e la responsabilità esclusiva della controparte. L’assicuratore, invece, senza contestare il passaggio in giudicato, affermava l’irrilevanza del precedente, insistendo nelle proprie tesi.

La decisione

Il Giudice, nel provvedimento oggi commentato, comincia con l’esaminare la natura della questione di giudicato, soffermandosi sulla rilevabilità d’ufficio, o comunque sulla decadenza della parte dalla facoltà di rilevare la questione.

Il Giudice di Pace evidenzia come la questione possa essere rilevata anche d’ufficio, purché risulti dagli atti del processo, aggiungendo che, ove in atti vi sia la sentenza, e la parte ne invochi la forza di giudicato, il Giudice ha il potere di disporre la produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato.

In particolare scrive il Giudice di Pace:

“deve escludersi che l’eccezione di giudicato sia sottoposta alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali e che il Giudice, anche se l’eccezione sia sollevata dopo la precisazione delle conclusioni (come nel caso di specie) debba rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di  consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità (cfr: ex multis: Cass. Civ. Sez II n.27906/2011).

Quindi, il Giudice passa ad esaminare la portata del giudicato, nello specifico caso del soggetto che lo invoca, il quale non aveva partecipato al giudizio.

La sentenza parte da una disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto:

“In ordine alla “opponibilità del giudicato” nell’ambito della Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte si sono formati due diversi indirizzi: il primo orientamento, che è il più risalente nel tempo, sostiene la non opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al giudizio, ovvero ritiene che il giudicato non possa essere opposto all’assicuratore, che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale fra danneggiato e assicurato-danneggiante (cfr: Cass.10919/2011). Infatti i rapporti tra danneggiante e danneggiato e quelli tra assicuratore e assicurato rimangono distinti ed autonomi; pertanto, nell’ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell’incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, atteso che il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. Ragionando diversamente, del resto, si rimetterebbe al danneggiante assicurato un potere di disposizione in relazione alla posizione giuridica dell’assicuratore, che è diversa e autonoma (cfr: Cass.Civ. n.10919/2011).”

Dunque, secondo questo primo orientamento che potremmo definire restrittivo, il giudicato esterno non sarebbe rilevabile in danno anche dell’assicuratore che non ha partecipato al giudizio da cui la sentenza di cui si invoca la forza di giudicato.

Quindi il Giudice passa ad esaminare il secondo orientamento, che potremmo definire espansivo:

Il secondo orientamento, invece, più recente e maggioritario e al quale questo Giudice aderisce, sostiene la opponibilità del giudicato al condebitore estraneo al Giudizio. Per detto orientamento, infatti, la sentenza di condanna al risarcimento del danno, pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale, fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l’assicuratore non abbia partecipato al relativo Giudizio. Infatti, l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza, ma di una situazione giuridica dipendente da essa (Cfr:ex multis  Cass. Civ. n.4241/2013).”

Quindi, dopo l’obiter dictum appena esposto, il Giudice passa ad esaminare il caso concreto. Come detto, nel giudizio promosso da Tizio, conducente del veicolo per cui si agisce, in danno di Caio (proprietario e conducente del veicolo antagonista) e dell’assicuratore Mevio, entrambi convenuti anche in questo giudizio, si era accertata la responsabilità esclusiva del secondo, con pedissequa condanna in solido dello stesso e del relativo assicuratore al pagamento die danni fisici.

Nell’odierno giudizio, Sempronio, proprietario del veicolo, agiva in giudizio in danno dei medesimi Caio e assicuratore Mevio, invocando la forza di giudicato della sentenza ottenuta da Tizio.

Secondo la difesa dell’assicuratore, non essendoci identità tra Tizio (conducente) e Sempronio (proprietario) quest’ultimo non poteva giovarsi dell’eccezione.

Il Giudice sul punto statuisce quanto segue:

“Peraltro, sempre secondo la Giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ai sensi dell’art. 1306 C.c., in materia di obbligazioni solidali, emerge il principio generale secondo cui il terzo può giovarsi degli effetti del giudicato a lui favorevole, qualora manifesti l’intenzione di avvalersene, e può opporli al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato (cfr. Cass.Civ. n.18325/2019).”

Dunque, e secondo il Giudice di Pace di Cerignola, e la giurisprudenza da questi richiamata, il danneggiato, soggetto diverso da colui che ha partecipato al giudizio da cui la sentenza invocata, ove abbia convenuto le medesime parti soccombenti e ne faccia esplicita richiesta, può giovarsi del giudicato esterno.

Segnaliamo sul punto anche Cass. 4241/2013.

Conclusioni

In altre parole, il giudicato esterno è sempre invocabile, anche oltre i termini dell’udienza di trattazione, e la prova del giudicato non soggiace alle preclusioni delle altre prove documentali. Il giudicato esterno, altresì, può essere invocato dalla parte, diversa da quella vincitrice nel giudizio da cui la sentenza che si invoca a sostegno della res giudicata, in danno però delle stesse controparti (assicuratore e soggetto responsabile del danno) a patto che ne faccia richiesta.

Per tali ragioni il GdP ha accolto la domanda, dichiarando avvenuto il fatto per colpa e responsabilità esclusive delle controparti e ponendo a fondamento della decisione il giudicato esterno portato dalla sentenza ottenuta dal conducente, persona diversa dall’attore, nel giudizio per il risarcimento del danno fisico.

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