Il fermo amministrativo è una misura cautelare disciplinata principalmente dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973, mediante la quale l’agente della riscossione (es. Agenzia delle Entrate-Riscossione) può iscrivere un vincolo su un veicolo di proprietà del debitore per garantire il pagamento di somme dovute a titolo di tributi, imposte, contributi previdenziali o sanzioni amministrative.
Indice
1. Cos’è il fermo amministrativo
Non si tratta di un atto esecutivo, ma di una forma di garanzia patrimoniale: il bene non viene espropriato, ma ne viene limitato l’uso. Il soggetto interessato non può vendere, demolire o radiare il veicolo fino a quando il fermo non viene cancellato, pena sanzioni amministrative ulteriori.
2. Procedura di iscrizione
Il procedimento prevede che l’agente della riscossione, prima di procedere all’iscrizione del fermo, notifichi un preavviso di fermo al debitore, almeno 30 giorni prima dell’iscrizione effettiva. Il preavviso deve contenere:
- l’indicazione dell’importo dovuto;
- l’invito al pagamento o alla richiesta di rateazione;
- la possibilità di presentare opposizioni o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professione.
Se il debitore non regolarizza la propria posizione o non dimostra l’esistenza di cause ostative, si procede all’iscrizione del fermo nei pubblici registri (PRA), che ne dà pubblicità anche a terzi.
3. Veicoli esclusi dal fermo
L’art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevede che non possano essere oggetto di fermo amministrativo i veicoli:
- utilizzati per il trasporto di persone affette da disabilità (art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- destinati ad uso di soggetti che esercitano attività di impresa o professione, quando il veicolo è strumentale all’attività stessa;
- adibiti a servizio pubblico essenziale (ad esempio ambulanze o mezzi di trasporto pubblico).
La sussistenza di una causa di esclusione deve essere dimostrata documentalmente dal debitore entro i 30 giorni del preavviso, in modo da bloccare l’iscrizione del fermo.
4. Effetti del fermo
Il fermo amministrativo produce una limitazione giuridica sulla disponibilità del veicolo:
- non è possibile la vendita del bene (pena la nullità dell’atto di trasferimento);
- è vietata la radiazione per demolizione o esportazione;
- la circolazione del veicolo non è automaticamente vietata, ma in caso di controllo su strada, l’uso di un veicolo sottoposto a fermo può comportare una sanzione amministrativa da 1.984 a 7.937 euro e il sequestro del mezzo, se il fermo è stato iscritto da almeno 180 giorni (art. 214, comma 4 del Codice della Strada).
Il veicolo fermato conserva valore patrimoniale, ma è di fatto “congelato” fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.
5. Come si cancella il fermo amministrativo
La cancellazione del fermo avviene:
- automaticamente, una volta pagato integralmente il debito o concluso il piano di rateazione;
- su richiesta, con prova dell’avvenuto pagamento e richiesta di cancellazione all’agente della riscossione;
- in alcuni casi, su ordine del giudice, a seguito di opposizione o ricorso fondato (es. per errore di persona, prescrizione del credito o notifica nulla dell’atto presupposto).
Una volta ottenuta la cancellazione, l’agente della riscossione ha 30 giorni per comunicarla al PRA. In caso di inerzia, è possibile agire in via giudiziaria per l’accertamento della cancellazione.
6. Strumenti di tutela per il debitore
Il debitore può opporsi al fermo attraverso diversi strumenti:
- Istanza in autotutela presso l’agente della riscossione, se sussistono errori o vizi evidenti;
- Ricorso al giudice tributario o ordinario, in base alla natura del credito sottostante;
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se si ritiene che la misura cautelare sia stata adottata in violazione di legge;
- Richiesta di rateizzazione del debito, che sospende l’efficacia del fermo per tutta la durata del piano.
È anche possibile ottenere la sospensione del fermo in sede giudiziale, qualora si dimostri un pregiudizio grave e irreparabile.
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