Il fenomeno del crowdfunding: criticità e prospettive future

Paola Orlando 27/10/21
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1.1 Introduzione al fenomeno del crowdfunding

Negli ultimi anni il fenomeno del crowdfunding è stato analizzato essenzialmente e quasi esclusivamente, nella prospettiva del diritto dei servizi di investimento; ma lo stesso fenomeno presenta diverse criticità e asimmetrie sia dal punto di vista giuridico che economico. Per poterne comprenderne la portata occorre indicare quali siano i profili essenziali e quale sia stata l’evoluzione, negli anni, del fenomeno del crowdfunding. Inizialmente questo veniva utilizzato (verso la fine degli anni 2000), in maniera quasi sporadica come metodo innovativo di finanziamento in diversi ambiti (imprenditoriale, culturale, sociale); recentemente l’istituto ha visto un utilizzo esponenziale ma allo stesso tempo si sono resi evidenti tra gli addetti ai lavori aspetti di incertezza o di scarsa conoscenza legati alle implicazioni pratiche, alle azioni operative, alla modalità in cui le imprese si approvvigionano di risorse finanziarie, alle dinamiche a lungo termine successive alla raccolta dei fondi.

2 Aspetti strutturali

Il fenomeno può essere descritto come il processo con cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding) attraverso un portale internet, vengono dunque meno gli intermediari fisici, al fine di finanziare delle iniziative in svariati settori ricevendo in cambio una qualche forma di riconoscimento. I profili essenziali e che allo stesso tempo differenziano tale metodo di finanziamento da quelli “tradizionali” devono individuarsi nella prevalente partecipazione di investitori non professionali e nella tipologia del mezzo utilizzato, il ricorso a piattaforme on- line in cui si verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta. Le operazioni si svolgono, dunque, interamente on-line: l’ideatore pubblica sul sito web della piattaforma il suo progetto, segnalando la somma che ritiene necessaria per la relativa realizzazione e l’eventuale remunerazione, peraltro non necessariamente di tipo pecuniario, che intende riconoscere ai sottoscrittori. Esistono diverse tipologie di crowdfunding: – equity based dove gli investitori, in cambio del proprio apporto di risorse finanziarie, ricevono una quota nel capitale dell’impresa; – donation based dove i sostenitori, in questa circostanza effettuano donazioni in maniera libera, per portare avanti una causa considerata “meritevole”, senza ricevere alcuna forma di ricompensa; – lending based dove gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi concordati in fase di apporto di risorse; reward based che rappresenta una modalità di sostegno connessa a una specifica ricompensa, che nella maggior parte dei casi è di tipo non finanziario, ma può essere rappresentata da beni o servizi di cui usufruire in una fase successiva, quest’ultimo rappresenta il modello più conosciuto ed utilizzato.

3 Normativa Italiana

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad aver adottato una normativa1 specifica e organica sul crowdfundig, anche se dedicata solo alla negoziazione di partecipazioni sociali (equity-based). La disciplina dell’equity crowdfunding, introdotta in Italia nel 2012, ha subìto negli anni diverse modifiche, variandone caratteristiche e peculiarità in modo significativo. L’obiettivo è quello di sviluppare anche nel nostro Paese un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione e il finanziamento delle piccole-medie imprese (PMI) anche da parte delle entità non bancarie. Da questo punto di vista, infatti, la disciplina richiamata intende l’equity crowdfunding quale forma di finanziamento alternativo, in particolare tramite apporto di capitali a beneficio di imprese in fase di start-up o comunque caratterizzate da elevato rischio operativo, imprese da considerarsi come difficilmente finanziabili dai tradizionali canali bancari. E’ con il D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015 che si è consentito l’accesso al crowdfunding anche alle aziende qualificate come “PMI innovative”, oltre a dare la possibilità anche a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società che investono prevalentemente in start-up/PMI innovative di collocare online i propri capitali. Con la Legge di Bilancio 2017 del Senato, all’art. 1, comma 70, ha concesso la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, ma costituite nella forma di società per azioni (S.p.A.) e con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 20172 si è estesa la possibilità di ricorrere allequity crowdfunding a tutte le PMI. Oggi, in seguito ad ulteriori aggiornamenti normativi3, l’equity crowdfunding si configura come un aumento di capitale a pagamento, attraverso un’offerta per la raccolta fondi online. Ad oggi, inoltre, le norme in vigore prevedono il ricorso al crowdfunding solo per finanziamenti in capitale proprio per le aziende, mentre resta esclusa la possibilità di emissione di titoli di debito o titoli ibridi.

Dopo un iter di oltre 2 anni, il 5 ottobre 2020 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. L’obiettivo della nuova normativa, già anticipato o nell’action plan presentato dalla Commissione Europea a marzo 2018. Oggetto del regolamento, occorre precisare, è la prestazione dei servizi di crowdfunding per la raccolta da parte di imprese tramite tramite emissione di valori mobiliari o di strumenti finanziari; sono, quindi, fuori dallo spettro della nuova disciplina le raccolte tramite crowdfunding da parte di consumatori ovvero che hanno ad oggetto ricompense e donazioni (i cosiddetti donation e reward based crowdfunding). Il Regolamento pare aver ha colmato il divario esistente fornendo una disciplina (minima) uniforme europea del crowdfunding, con il duplice obiettivo di ampliare il mercato accessibile e di garantire un minimo livello di tutela per gli investitori e di funzionamento del mercato interno. Superando le barriere normative esistenti, il regolamento permette alle piattaforme di operare ove vogliano in Europa, ed ai clienti di investire anche tramite piattaforme di Paesi membri differenti dal proprio. A diverse problematiche ancora presenti proverà ad ovviare l’European Crowdfunding Service Providers con il nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 10 novembre 2021. Ai sensi del nuovo regolamento ECSP, i gestori che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno fare domanda di autorizzazione all’organo competente dello Stato di appartenenza (es: in Italia la Consob) che vigilerà, in caso di concessione, sul loro operato. I soggetti che saranno abilitati a richiedere l’autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding, ai sensi della nuova normativa prevista dal regolamento ESCP, saranno le persone giuridiche che presentano una stabile organizzazione all’interno del territorio dell’Unione. Tale previsione è stata posta in essere al fine di garantire una maggiore vigilanza da parte dell’autorità statale competente.

4 Criticità

Nel sistema, di cui poc’anzi, delineato emergono problematiche e criticità che ne fanno dubitare l’applicabilità. Oltre alla non oggettiva determinazione del prezzo delle quote, il crowdfundig è caratterizzato da una significativa asimmetria informativa4, tra le principali informazioni vi possono essere: una falsa dichiarazione o errori nel divulgare fatti rilevanti circa il progetto o il suo creatore; presentazione ad opera del creatore del lavoro di qualcun altro come il proprio o ancora comunicazione, da parte del creatore, di informazioni dell’utente inesatte o incomplete. Si deve infatti tenere conto del fatto che la maggioranza degli investitori non sono investitori di professione e dunque non sempre sono capaci di comprendere pienamente le informazioni fornite dalla società offerente in relazione alle operazioni di vendita. Dovrebbe essere il gestore del portale online del crowdfunding a garantire la veridicità e correttezza delle informazioni offerte, il che tuttavia appare in concreto poco realizzabile se non vi è una leale collaborazione in tal senso da parte delle società offerenti. Ulteriore problematica che potrebbe presentarsi va ricercata nella circostanza seconda la quale presentando un progetto creativo su un sito online ci si espone alla possibilità che qualcuno si impossessi liberamente dei diritti di proprietà intellettuale5 dell’idea. Il rischio di frode, poi, è uno dei principali pericoli che corrono gli investitori finanziando un progetto attraverso l’equity-based crowdfunding. Esso può manifestarsi in furto d’identità, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento del terrorismo oppure violazione di dati sensibili. Un altro aspetto critico dell’equity-based crowdfunding riguarda l’assenza di un mercato secondario che rende l’investimento “illiquido”. Infatti, solo con un mercato secondario sufficientemente liquido e regolamentato si potrebbe fornire agli investitori la possibilità di uscire dall’investimento effettuato, considerando anche che, spesso, gli investimenti in equity comportano un (eventuale) guadagno a lungo termine, e non a breve.

Un ulteriore elemento che potrebbe portare al fallimento di un crowdfunding si individua in una sbagliata campagna di comunicazione, la quale, oggi, è indispensabile per la buona riuscita del crowdfunding stesso. Potrebbe essere utile, per questo, rivolgersi a soggetti conosciuti dalla maggior parte del pubblico degli utenti come giornalisti e personaggi famosi che possano fare da testimonial della campagna di crowdfunding, come spesso avviene durante le campagne di raccolta fondi per beneficenza o durante le emergenze. Anche i cosiddetti “influencer”6, rappresentano oggi aiuti fondamentali nelle promozione della campagna di crowdfunding, soprattutto quando hanno community verticali e coese o godono di una certa credibilità all’interno di una nicchia tematica.

5.Conclusioni.

Nonostante il periodo di difficoltà provocato dalla pandemia da Covid-19, si può considerare il 2020 come un anno favorevole per gli investimenti alternativi e soprattutto per il crowdfunding. E’ stata proprio la crisi sanitaria da Covid-19 a rappresentare un incentivo e non un deterrente nello spingere gli investitori verso forme alternative di investimento. Il clima di incertezza, che si è diffuso in tutti i settori dell’economia, ha costretto i risparmiatori a prendere in considerazione nuove forme di investimento, tra le quali spicca proprio il crowdfunding. Per tanto, anche sulla base del nuovo Regolamento europeo, si può credere che tale fenomeno è destinato a crescere significativamente negli anni a venire. Gli esperti sostengo che ad avere un ruolo predominante nei mercati europei sarà il lending crowdfunding, ed i motivi sono molteplici e sono legati all’ elevata accessibilità del settore via web e ai rendimenti prospettati (gli interessi si aggirano attorno al 10% annuale) che rendono questa tipologia di investimenti alternativi molto interessanti.

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Note

1 Si tratta di un modello complesso ed introdotto per la prima volta nel 2012 tramite il c.d. “Decreto crescita 2.0”, D.L. n.179 del 18 ottobre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e reso successivamente operativo per mezzo di regolamenti emanati dalla Consob, che riconosceva il ricorso a tale finanziamento solo alle start-up innovative. U. PIATTELLI, “Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione mancata?”, Torino, Giappichelli, 2013.

2 Al primo comma dall’art. 57 sull’Attrazione per gli investimenti del suddetto Decreto. L’effettiva entrata in vigore del provvedimento è avvenuta a gennaio 2018 con l’introduzione del nuovo Regolamento Consob sull’equity crowdfunding.

3 L’art. 50-quinquies, l’art. 100-ter e 190-quater del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo Unico sulla Finanza, TUF).

4 B. MELE, “In tema di qualità dell’informazione del sottoscrittore di quote di categoria nell’equity crowdfunding, in Giurisprudenza commentata, fascicolo n. 5, 2020.

5 A. DELIVORIAS, “Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pag. 4 ss. In Italia, è comunque garantita dalla legge 633 del 1941 sul diritto d’autore; tuttavia è molto difficile proteggere ciò che si diffonde in Rete e questo, purtroppo, si riflette spesso in una diffusione di informazioni limitate da parte dei progettisti.

6 E’ il caso di ricordare il crowdfunding dei Ferragnez a sostegno della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano che è riuscito a raccogliere oltre tre milioni di euro in pochissimo tempo.

Paola Orlando

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