Il fallimento di un’impresa e la responsabilità per i rifiuti abbandonati in azienda

sentenza 25/03/10
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Deve ritenersi che il curatore fallimentare sia esonerato da responsabilità relativamente ai rifiuti abbandonati sul terreno della azienda posta in liquidazione.

Invero, quanto alla posizione del curatore fallimentare, segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest’ultimo rispetto all’impartito ordine di smaltimento, in linea di principio, deve riconoscersi che i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

Inoltre, posto che, a fondamento dell’obbligo di ripristino e messa in sicurezza conseguente a contaminazione del suolo e dell’ambiente l’ordinamento pone il principio della responsabilità, nei confronti del curatore fallimentare non è, dunque, configurabile alcun obbligo ripristinatorio in assenza di una sua responsabilità.

N. 00700/2010 REG.SEN.

N. 00397/2000 REG.RIC.

N. 01335/2000 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2000, proposto da:
Grassini Franco nella qualità di curatore del fallimento Metalgalvanica S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Comune di Pontedera, in persona del Sindaco p.t., ;

nei confronti di

Soc. ****** ******, in persona del legale rappresentante p.t.;

 

Sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2000, proposto da:
Curatela del fallimento Metalgalvanica S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Comune di Pontedera in persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

Soc. ****** ******, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 397 del 2000:

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 452 del 03 dicembre 1999, notificata in data 13 dicembre 1999, nella parte in cui si ordina al curatore fallimentare della ex “Metagalvanica srl” di provvedere alla ” rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi”, nonché “di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall’abbandono dei rifiuti nelle forme previste dalla delibera della G.R.T. n. 1447 del 23.11.1998..

quanto al ricorso n. 1335 del 2000:

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 81 del 9 marzo 2000 con la quale si ordina al curatore fallimentare della ex “Metalgavanica srl” a) di presentare un piano di bonifica dei luoghi interessati dall’abbandono dei rifiuti ai sensi dell’art. 17 Decreto legislativo n. 22/97 commi 4 e 2 lettera C), meglio definiti dall’art. 10 D.M. 471/99 e sui criteri e linee guida previste dall’allegato 4 del D.M. n. 471/99; b) di procedere, nelle more della presentazione e successiva attivazione del piano di bonifica di cui al punto a), alla messa in sicurezza dell’area retrostante il “locale infiammabile” che presenta un inquinamento acuto da cromo dovuto al rilascio di bagni galvanici”;

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pontedera n. 148 del 12 maggio 2000 con la quale si ordina al curatore fallimentare della ex “Metalgalvanica srl” “la revoca del punto b) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato; la sospensione della esecutività del punto a) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in attesa dell’esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente”;

di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguente ancorché incognito ed in particolare dei pareri degli organi tecnici richiamati nelle suddette ordinanze.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. **************** e udito il patrocinatore delle parti ricorrenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con sentenza del Tribunale di Pisa n. 39/99 la società Metalgalvanica, esercente l’attività di trattamento galvanico e verniciatura di prodotti metallici, veniva dichiarata fallita con la nomina a curatore fallimentare dell’odierno ricorrente sig. ***************.

A seguito di sopralluoghi eseguiti dalla sezione provinciale dell’ARPAT emergeva che una notevole quantità di rifiuti prodotti dalla stessa società era stata abbandonata in modo incontrollato. In particolare, risultavano stoccati, sia all’interno degli impianti che nelle aree e nei piazzali antistanti, numerosi fusti metallici contenenti vernici, fanghi e residui delle lavorazioni, nonché trasformatori in disuso contenenti PCB e PCT, lastre di eternit e vasche fuori terra contenenti emulsioni oleose esauste.

La circostanza veniva segnalata con un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Pisa dalla stessa curatela fallimentare.

In data 3 dicembre 1999 il Sindaco del Comune di Pontedera ordinava congiuntamente al ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della ex Metalgalvanica s.r.l., e al sig. ****************, quale legale rappresentante della ditta T.M.M. ****** con la quale in data 4 giugno 1998 era stato stipulato un contratto d’affitto di azienda, di provvedere, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 22 / 1997, alla “rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti – ciascuna ditta per la propria parte – prodotti dagli impianti produttivi ascrivibili alle suddette società“.

Contro tale atto ricorre il sig. ******** con il ricorso 397/00 chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, lett. b) e c), 10 e 14 del d.lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in materia di affitto d’azienda. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Riferisce la parte ricorrente che, pur non intendo prestarvi acquiescenza, l’ordinanza sopra indicata è stata in parte eseguita con la messa in sicurezza dell’area retrostante lo stabilimento, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ivi accumulati e la bonifica dell’area circostante, sostenendo un costo di ca. 400 milioni di lire, addebitati alla massa attiva del fallimento.

Con l’ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 l’Amministrazione comunale di Pontedera, dopo aver disposto la sospensione del punto a) dell’ordinanza n. 81 del 2000, “in attesa dell’esito della nuova asta fallimentare e per un periodo non superiore a tre mesi”, ha tuttavia sostanzialmente rinnovato nei confronti della curatela del fallimento Metalgalvanica i contenuti della precedente ingiunzione.

Con il ricorso rubricato al n. 1335/00 la predetta curatela fallimentare ha impugnato anche tale atto, deducendo:

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 14 e 17 del d.lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 18 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di illeciti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure fallimentari. Violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile in materia di affitto d’azienda (art. 2562). Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, si rende necessario procedere alla riunione dei ricorsi.

2. Con il ricorso n. 397/00 è stata impugnata l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Pontedera ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di curatore fallimentare della ex Metalgalvanica s.r.l., di provvedere, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 22 / 1997, alla “rimozione ed avvio a smaltimento di tutti i rifiuti – ciascuna ditta per la propria parte – prodotti dagli impianti produttivi ascrivibili alle suddette società“.

3. Con la memoria depositata il 10 febbraio 2010 la parte ricorrente ha reso noto che, a seguito del provvedimento del Giudice delegato della Sezione fallimentare del Tribunale di Pisa del 15 maggio 2000, è stato disposto il trasferimento del compendio immobiliare relativo alla società Metalgalvanica s.r.l., in favore della C.S.L. s.p.a., “con rinuncia espressa a qualsiasi pretesa nei confronti della procedura concorsuale”.

Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 96 del 3 novembre 2003, il Comune di Pontedera, preso atto della nuova situazione di fatto, assegnava alla T.M.M. un termine di 30 giorni per la presentazione del piano di caratterizzazione e bonifica del sito.

Successivamente, avendo la C.S.L. s.p.a., in qualità di avente causa della T.M.M., ottemperato nel corso del 2004 alle prescrizioni impartite dal Comune, è stata rilasciata, in data 7 ottobre 2005 dalla Provincia di Pisa, certificazione di avvenuta bonifica dell’area ex Metalgavanica.

4. Nondimeno, la ricorrente curatela fallimentare afferma di conservare interesse alla definizione nel merito del gravame, non avendo le sopra nominate ditte rinunciato formalmente ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del fallimento, né avendo l’Amministrazione intimata revocato o annullato i provvedimenti impugnati.

Il ricorso deve, dunque, essere esaminato, atteso che nel processo amministrativo la dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche se solo strumentale, morale o comunque residua utilità della pronuncia del giudice, anche solo propedeutica a future azioni rivolte al risarcimento del danno (Cons. Stato sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431), sulla quale c’è, peraltro, espressa riserva nel ricorso 1335/00.

5. Il ricorso è fondato.

Con una precedente sentenza (peraltro condivisa dalla successiva giurisprudenza) questa Sezione ha già espresso un orientamento, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, in ordine all’esonero da responsabilità per il curatore fallimentare relativamente ai rifiuti abbandonati sul terreno della azienda posta in liquidazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318).

Si è in particolare rilevato, quanto alla posizione del curatore fallimentare – segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest’ultimo rispetto all’impartito ordine di smaltimento – che, in linea di principio, i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non costituiscono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore.

Inoltre, posto che, a fondamento dell’obbligo di ripristino e messa in sicurezza conseguente a contaminazione del suolo e dell’ambiente l’ordinamento (in particolare l’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997) pone il principio della responsabilità, l’esercizio dei poteri di cui alla norma menzionata è subordinato alla circostanza che il destinatario dell’ordine risulti responsabile dello smaltimento abusivo o dell’inquinamento almeno a titolo di colpa, non potendosi configurare a suo carico una responsabilità di tipo oggettivo (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 settembre 2008, n. 2052; T.A.R. Veneto, sez. III, 19 giugno 2006 n. 1800).

6. Anche nei confronti del curatore fallimentare non è, dunque, configurabile alcun obbligo ripristinatorio in ordine all’abbandono dei rifiuti in assenza dell’accertamento univoco di un’autonoma responsabilità del medesimo conseguente alla presupposta ricognizione di comportamenti commissivi, ovvero meramente omissivi, che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.

All’Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, residua la possibilità, alla stregua di quanto stabilito dall’ultima parte del III comma dell’art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, di procedere all’esecuzione d’ufficio “in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate” che, nel caso di specie, può avvenire mediante insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare, come del resto previsto dal V comma dell’art. 18 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, in base al quale “nel caso in cui il sito inquinato sia oggetto … delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il Comune domanda l’ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto medesimo per una somma corrispondente all’onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa” (Cons. Stato sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136; T.A.R. Toscana, sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2005, n. 1159; T.A.R. Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304).

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

8. Con il ricorso n. 1335/00 la curatela del fallimento Metalgavanica ha impugnato l’ordinanza n. 148 del 12 maggio 2000 con cui il Sindaco del Comune di Pontedera ha ordinato al curatore fallimentare della ex “Metalgalvanica srl” “la revoca del punto b) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 avendo i curatori fallimentari ottemperato a quanto descritto nel punto b) sopracitato; la sospensione della esecutività del punto a) dell’ordinanza n. 81 del 9.3.2000 in attesa dell’esito della nuova asta fallimentare e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di notifica della presente”;

Il ricorso è sorretto dalle medesime censure in precedenza scrutinate in ordine alla giuridica impossibilità di addossare alla curatela fallimentare obblighi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e di bonifica di aree inquinate in assenza dell’accertamento (del tutto omesso nella circostanza) della responsabilità in capo al curatore di comportamenti anche solo meramente omissivi che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.

Il ricorso va, dunque, accolto, per le ragioni già precedentemente esaminate.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Pontedera al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente

****************, ***********, Estensore

****************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 


sentenza

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