Il dovere di informazione nella deontologia forense

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Il dovere di informazione deve essere adempiuto anche nel caso in cui il cliente abbia partecipato all’udienza

Consiglio Nazionale Forense – Sentenza n. 207 del 09-11-2022

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Indice

1. L’art. 27 del Codice Deontologico Forense

L’art. 27 del Codice Deontologico Forense, già art. 40 Codice previgente, individua i doveri di informativa che devono essere adempiuti dall’Avvocato nei confronti del cliente e della parte assistita, come di seguito elencati:
a) dovere di fornire informazioni chiare ed esaustive sull’importanza dell’incarico e sulle iniziative da intraprendere nonché sulle ipotesi di soluzione (comma 1);
b) dovere di fornire indicazioni sulla prevedibile durata del processo e di redigere un preventivo scritto dei costi necessari per l’adempimento del mandato (comma 2);
c) dovere di fornire indicazioni sulla possibilità di avvalersi di procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (commi 3 e 4);
d) dovere di fornire gli estremi della polizza assicurativa coprente i rischi da responsabilità professionale (comma 5);
e) dovere di fornire informazioni chiare, esaustive e veritiere sullo svolgimento del mandato, e di consegnare copia degli atti e documenti, anche provenienti da terzi, relativi al suo espletamento sia in sede giudiziale che stragiudiziale (comma 6);
f) dovere di fornire informazioni sulla necessità del compimento di attività necessarie ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente ad incarichi pendenti (comma 7);
g) dovere di riferire quanto legittimamente appreso nell’espletamento del mandato, se di interesse (art.8).
La disposizione, nel codificare le varie accezioni del dovere di informativa, ne sottolinea il valore fondante il rapporto fiduciario, imponendo all’Avvocato, in adempimento del più generale dovere di diligenza, l’obbligo di fornire al cliente ed alla parte assistita un’informazione completa, compiuta, veritiera ed intelligibile.

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2. L’intelligibilità dell’informativa

Su tale ultima caratteristica è recentissimamente tornato il Consiglio Nazionale Forense il quale, confermando il proprio orientamento, ha, con la sentenza n. 207 del 9.11.2022,  ribadito il principio secondo il quale <<Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti>>.
Dunque, il dovere di informativa si estende alle implicazioni di eventi ai quali il cliente ha personalmente partecipato.

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