Il domicilio e la sua elezione – Scheda di Diritto

Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi. Il concetto è disciplinato dall’art. 43 del Codice Civile.

Redazione 18/02/25

Il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi. Il concetto è disciplinato dall’art. 43, comma 1, del Codice Civile, che lo distingue dalla residenza e dalla dimora.

Indice

1. Definizione e fondamento normativo


La distinzione tra queste nozioni ha importanti implicazioni giuridiche. Ad esempio, mentre la residenza è rilevante per l’anagrafe e per la fiscalità locale, il domicilio è determinante per la competenza giurisdizionale e per la validità delle notificazioni.
Si tratta di un concetto giuridico e non necessariamente fisico, in quanto identifica il centro di interessi di una persona, che può coincidere o meno con il luogo in cui vive abitualmente.

  • Domicilio: luogo in cui si concentra la gestione degli affari e degli interessi di una persona.
  • Residenza: luogo in cui una persona ha la dimora abituale.
  • Dimora: luogo in cui una persona si trova temporaneamente.

2. Tipologie


a) Volontario
È il domicilio scelto liberamente da un soggetto e comunicato agli altri come riferimento per i suoi affari. Può coincidere con la residenza, ma non necessariamente. Ad esempio, un professionista può avere il proprio domicilio presso lo studio legale o medico, mentre la residenza rimane presso l’abitazione privata.
b) Legale
È il domicilio imposto dalla legge indipendentemente dalla volontà del soggetto. Alcuni esempi includono:

  • Dei minori e degli incapaci: secondo l’art. 45 c.c., il domicilio dei minori non emancipati e degli incapaci di intendere e volere coincide con quello dei genitori o del tutore.
  • Del coniuge: in base alla normativa sul diritto di famiglia, salvo diverso accordo, coincide con la residenza della famiglia.
  • Delle persone giuridiche: l’art. 46 c.c. stabilisce che le persone giuridiche hanno domicilio nella sede legale indicata nello statuto o nell’atto costitutivo.

c) Domicilio Speciale per Determinati Atti
L’art. 47 c.c. ne consente l’elezione per specifiche questioni. Questa scelta ha efficacia limitata ai soli atti e rapporti per cui è stato stabilito. Un esempio comune è quello eletto per le notificazioni in ambito giudiziario, quando un avvocato stabilisce che tutte le comunicazioni legali siano recapitate presso il suo studio.

3. Domicilio e protezione giuridica


a) Protezione Costituzionale
L’art. 14 della Costituzione sancisce l’inviolabilità del domicilio, stabilendo che nessuna perquisizione, ispezione o sequestro possa avvenire senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria o senza i casi previsti dalla legge.
La protezione costituzionale mira a garantire la libertà personale e la privacy del cittadino, impedendo ingerenze ingiustificate da parte dello Stato o di privati.
b) Diritto Penale
L’art. 614 c.p. tutela il domicilio punendo l’intrusione arbitraria con la reclusione fino a tre anni. La pena aumenta se il fatto è commesso con violenza o da un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri.
c) Digitale
Il concetto si è evoluto con l’introduzione del domicilio digitale, disciplinato dall’art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD). Esso corrisponde a un indirizzo elettronico certificato (PEC) designato per ricevere comunicazioni ufficiali, soprattutto per professionisti e imprese.

4. Notifiche giudiziarie


Nel diritto processuale, il domicilio assume grande rilevanza per le notificazioni di atti legali e amministrativi. In particolare:

  • Se una persona ha eletto un domicilio speciale, le notifiche devono essere effettuate a tale indirizzo.
  • In assenza di un domicilio speciale, la notifica avviene al domicilio legale o volontario.

Nel processo civile, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le notificazioni agli avvocati delle parti si effettuano presso il loro domicilio professionale o tramite PEC.
Nel processo penale, l’elezione presso un difensore è spesso una condizione necessaria per garantire la regolarità delle notifiche.

5. Residenza fiscale


Dal punto di vista tributario, la nozione di domicilio fiscale assume un’importanza strategica. L’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che la residenza fiscale di una persona è determinata dalla residenza anagrafica, ma anche dal domicilio inteso come sede principale degli interessi economici e personali.
Questa distinzione è fondamentale nei casi di trasferimento all’estero. Un soggetto può avere il domicilio in un Paese, ma essere considerato residente fiscale in un altro se trascorre più di 183 giorni all’anno in tale Stato o se vi ha il centro dei propri affari.
Per le persone giuridiche, esso coincide con la sede legale o amministrativa dell’azienda.

6. Domicilio e diritto amministrativo


In ambito amministrativo, il domicilio è rilevante in vari settori, tra cui:

  • Per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione: con l’avvento della digitalizzazione, le PA possono inviare comunicazioni direttamente al domicilio digitale degli utenti.
  • Per la notifica degli atti tributari: l’Agenzia delle Entrate utilizza il domicilio fiscale per notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.

Ti interessano questi contenuti


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento