Il divorzio breve è possibile senza il consenso del coniuge?

Redazione 20/12/16
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È possibile beneficiare del divorzio breve se il coniuge non è d’accordo e non vuole iniziare la procedura? I tempi necessari per avviare la separazione e il divorzio si allungano, e il procedimento diviene più complicato? La risposta è negativa, dato che il divorzio breve non muta nella sostanza i diritti e doveri dei coniugi e si limita ad accorciare il tempo di separazione necessario. Senza accordo tra i partner, tuttavia, non si può procedere alla separazione consensuale.

Vediamo allora come si può procedere nel caso in cui non ci sia accordo tra i due coniugi.

 

Cosa prevede la legge sul divorzio breve?

La legge sul divorzio breve (Legge n. 55/2015) ha rivoluzionato la procedura di scioglimento del matrimonio, sostanzialmente immutata per più di trent’anni, riducendo di molto i tempi di separazione.

A partire dal 2015, in caso di separazione giudiziale è infatti necessario attendere solo un anno di separazione (e non più tre anni) per giungere al divorzio. In caso di accordo tra le parti e separazione consensuale, il tempo si riduce a soli sei mesi. I dodici o sei mesi decorrono dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.

 

Cosa succede in caso di mancato consenso del coniuge?

Cosa succede, dunque, se uno dei due coniugi si oppone alla richiesta di divorzio?

In linea teorica, niente: il processo di separazione e divorzio va avanti secondo le tempistiche ridotte approvate nel 2015. Questo sia che il coniuge non collabori sia che esprima aperto dissenso, e persino nel caso in cui si renda totalmente irreperibile.

Nella pratica, tuttavia, sarà necessario procedere per via giudiziarie (separazione giudiziale) e quindi il procedimento sarà inevitabilmente più complicato che nel caso di separazione consensuale. Il coniuge che vuole il divorzio dovrà inoltre aspettare, come stabilito, un anno e non solo sei mesi.

 

Lo scioglimento della comunione dei beni

La legge sul divorzio breve, oltre che ridurre i tempi di separazione prima del divorzio, è andata a modificare anche lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.

La fine della comunione dei beni, infatti, che fino a prima del 2015 si otteneva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è stato anticipato all’udienza di comparizione, e precisamente al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza la coppia a vivere separata.

In caso di separazione consensuale, lo scioglimento della comunione dei bene avviene alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato.

 

Divorzio possibile già alla prima udienza

I coniugi che decidono di separarsi possono inoltre ottenere una sentenza non definitiva di divorzio già alla prima udienza, subito dopo i provvedimenti provvisori. La sentenza di divorzio così ottenuta è provvisoria, ma permette alle parti di proseguire la causa in corso concentrandosi su tutte le altre questioni rimaste in sospeso.

I coniugi possono infatti chiedere al giudice già all’inizio della causa di rinviare al Collegio e ottenere subito lo status di divorziati. Come stabilito recentemente dai Tribunali di Roma e di Milano, è possibile ottenere status non definitivo di divorzio quando i due coniugi decidono di rinunciare al deposito delle memorie previste dall’art. 4 della Legge sul divorzio (Legge n. 898/1970).

È inoltre necessario che il Presidente del Tribunale nomini se stesso giudice istruttore (G.I.) nel corso della preliminare udienza presidenziale e che poi tenga nell’immediatezza udienza di prima comparizione.

Redazione

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