Il diritto di accesso agli atti pubblici deve venire bilanciato con il diritto alla riservatezza

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Il Tar di Milano, con la sentenza 385/2013, ha ricordato che una richiesta di accesso agli atti non può essere genericamente respinta, adducendo come motivazione la riservatezza dei dati personali contenuti negli atti richiesti.

Il Tar lombardo, conformandosi ad un orientamento ampiamente consolidato, afferma che la richiesta deve essere vagliata tenendo conto del bilanciamento dei contrapposti interessi, verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l’accesso è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (ex multis, Consiglio di Stato 2639/2010).

Il giudice amministrativo milanese ricorda che la tutela della privacy non può costituire un motivo sufficiente per negare l’esibizione della documentazione richiesta; infatti il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni volta che l’accesso sia necessario per difendere degli interessi del richiedente che siano giuridicamente rilevanti.

Sostanzialmente, dunque, nel bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse alla riservatezza, il primo interesse prevale sul secondo, quando l’intesse all’accesso è strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, cioè quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953; id., 7 settembre 2004, n. 5873; id, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

Il Tar ricorda però, che in base al disposto dall’art. 60 del Codice privacy, la prevalenza del diritto all’accesso agli atti sul diritto alla riservatezza incontra dei limiti quando l’accesso verte su dati sensibili o super sensibili; infatti, in tal caso, l’accesso è consentito solo a particolari condizioni, ossia solo “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Recchia Antonio

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