Il dovere di cura
I figli hanno il diritto ad essere mantenuti dai genitori, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Al diritto al mantenimento dei figli corrisponde il correlativo obbligo dei genitori che trova radici nell’art.30 della Costituzione..
Al citato art. 30 della Cost. si ricollega l’art.147 c.c. (rivisitato dalla riforma in tema di parificazione dei figli, art.3 del D.L.vo n.154 del 2013), che prevede il dovere di assistenza morale dei figli, richiamando l’art.315 bis c,c.
- Nell’attuale formulazione, l’art 147 c.c. recita:. ” il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.
- L’art.315 bis c.c. definito lo statuto del figlio ed il diritto all’amore
Il contenuto precettivo dell’art.147 c.c., come si diceva è integrato dall’art. 315 bis c.c.- secondo cui :“ il figlio ha diritto di essere mantenuto, , educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Nell’ art.315 bis c.c. di grande importanza e modernità, che viene definito lo statuto del figlio e prevede l’obbligo di assistenza morale, i primi commentatori hanno ravvisato -seppure non esplicitato dalla norma- il diritto all’amore, nel senso da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza[1].
- Il dovere di cura e l’interesse del minore
L’art.147 c.c.(nella vecchia e nella nuova formulazione) e l’art. 315 bisc.c impongono dunque ai genitori non soltanto il “mero” dovere di mantenimento ma il più ampio “dovere di cura” che si concretizza nell’impegno dei genitori a fare quanto possibile per tutelare l’interesse del figlio minore.
- L’interesse del minore non è un concetto astratto
Secondo il pensiero di autorevole dottrin precedente alla riformulazione dell’art.147 c.c., il termine interesse non deve essere inteso in astratto ma deve essere riferito proprio al minore di cui si tratta e più precisamente al fanciullo inteso come persona e considerato nella unicità e nell’irripetibilità della sua vicenda esistenziale, nel contesto della sua vita personale, familiare, sociale e più esattamente dell’ambiente socio-economico e culturale nel quale vive[2].
- L’obbligo di cura ed il dovere di istruire ed educare i figli
L’obbligo di cura comprende anche il dovere di istruire ed educare i figli (art.147 c.c.) al quale corrisponde il pari diritto dei figli (art.315 bis c.c.).
- Il diritto all’istruzione ed all’educazione si sostanza:
nel diritto a ricevere l’insegnamento necessario per raggiungere la maturità ed una preparazione culturale adeguata alle capacità, alle inclinazioni ed alle scelte del figlio.
La prestazione necessaria dei mezzi economici occorrenti per l’educazione e l’istruzione, lo ricordiamo, rientra nell’obbligo di mantenimento[3].
- su chi grava il dovere di cura
Il dovere di cura dei figli, come sopra inteso, grava per il disposto del richiamato art.147 c.c. su entrambi i genitori.
Nessuno dei due genitori può liberarsi dell’obbligo di cura in parola che non viene meno ma può subire variazioni nelle modalità dell’adempimento, in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, o cessazione della convivenza dei genitori.
Ed è infatti, proprio su tali casi che si rinvengono per lo più le pronunce giurisprudenziali in materia di mantenimento.
L’obbligo di cura che comprende, come già detto, il dovere di mantenimento e di istruzione – siccome trova la sua ragione d’essere nel rapporto di filiazione ed opera anche al di fuori del vincolo coniugale o della convivenza, alla cui cessazione sopravvive- grava naturalmente, anche, sui genitori adottivi[4].
L’obbligo al mantenimento e l’obbligo agli alimenti
Come già è stato detto, il dovere di mantenimento dei figli è l’ aspetto o patrimoniale del più ampio obbligo di cura e consiste nel dovere di sostenere le spese necessarie al soddisfacimento di ogni esigenza del figlio.
- L’obbligo alimentare consiste invece nel dovere di fornire quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari del beneficiario
Il dovere di mantenimento, quindi, si differenzia dall’obbligo alimentare, in quanto, nel primo la prestazione dovuta comprende non soltanto quanto necessario al soddisfacimento dei bisogni primari del beneficiario.
L’obbligo di mantenimento che grava sui genitori di figli minorenni o maggiori ma economicamente non indipendenti impone di fornire tutto quanto appare necessario per garantire alla prole una qualità di vita adeguata alle condizioni sociali ed economiche della famiglia [5], compreso, com’è stato evidenziato da autorevole dottrina, “le spese di una comune vita di relazione secondo il costume sociale in cui la famiglia vive”[6].
- Il contenuto dell’obbligo di mantenimento
Il contenuto dell’obbligo di mantenimento è dunque più ampio di quello degli alimenti che si limita al soddisfacimento dei primari bisogni di vita..
Secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mantenimento della prole conseguente alla disgregazione del nucleo familiare, l’art.147 c.c., infatti, impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligandoli a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto:
- abitativo
- culturale
- scolastico
- sportivo
- sanitario
- sociale
- all’assistenza morale e materiale
- alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, fin quando l’età dei figli lo richieda.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito, come si dirà di seguito, secondo il disposto dell’art. 148 cod. civ., “non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali”.[7]
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Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli ed il criterio di proporzionalità
Secondo la legge, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli:
- in proporzione alle rispettive sostanze
- secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316bis c.c.).
Il dovere di mantenimento è dunque concorrente e solidale per entrambi i genitori e ciascuno di essi è tenuto ad adempiere non in misura paritaria ma in ragione delle proprie risorse.
Dunque è possibile che si venga a determinare un disequilibrio nel concorso tra i genitori sia in costanza di convivenza sia dopo la fine dell’unione coniugale o di fatto.
Naturalmente, in quest’ultimo caso, sarà il Giudice a stabilire le modalità della contribuzione da parte di ciascun genitore.
- Il principio di proporzionalità ha valore solo tra i genitori
Giova, tuttavia rilevare che il criterio di proporzionalità, per cui gli oneri devono essere ripartiti tra i genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” ha valore solo nel rapporto interno tra i genitori e non nei confronti dei figli, in quanto ciascun genitore è tenuto ad adempiere ai doveri per intero, salvo il diritto di quello adempiente di chiedere all’altro, la parte allo stesso spettante.
Il mantenimento dei figli riconosciuti da uno dei genitori successivamente alla nascita
- La sentenza che dichiara la filiazione comporta il dovere di cura e quindi di mantenimento a carico del genitore dalla nascita
Il principio appena esposto vale anche in tema di figli riconosciuti successivamente alla nascita .
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi l’ obbligazione di cura morale e materiale del figlio si collega allo status genitoriale e decorre dalla nascita del figlio.
- Il genitore che ha mantenuto il figlio in via esclusiva può agire in giudizio per chiedere la quota di spettanza dell’altro
Sicché il genitore che, nel frattempo, si sia fatto carico in via esclusiva del mantenimento anche per la parte di spettanza dell’altro (dichiarato tale giudizialmente) ha diritto di regresso per la corrispondente quota ( sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali Cass.: 15756/06; Cass. 4 novembre 2010 n. 22506”;Cass. 26653/11)”[8].
Sul tema appare utile citare una recente sentenza del Tribunale di Roma, di grande interesse per come affronta in modo chiaro e puntuale la problematica, nella quale si legge:” Avendo la ricorrente già provveduto al mantenimento del figlio per il periodo anteriore alla instaurazione del giudizio, tale domanda va ricondotta nell’alveo della azione di regresso che può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui all’art. 316-bis, nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da parte del genitore che alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole generali dell’azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, in particolare, semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente. Tanto in conformità all’insegnamento della giurisprudenza in materia (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506). Si tratta quindi di azione di regresso che deve essere introdotta nell’ambito di un procedimento ordinario, non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale”.[9]
Criterio di determinazione della contribuzione
Il Legislatore non indica un criterio automatico per la determinazione del contributo che ciascun genitore deve fornire per il mantenimento del figlio ma fornisce all’interprete un sistema di valutazione elastico.
Facendo riferimento a tale sistema, la giurisprudenza ritiene che, ai fini della determinazione del contributo, bisogna tener conto non solo dei redditi del genitore ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, il tutto nell’ambito di un’indagine comparativa delle condizioni dei due genitori[10].
Il termine sostanze utilizzato dal codice viene quindi inteso come il complesso patrimoniale di ciascuno costituito:
- dai redditi di lavoro subordinato o autonomo ,
- da ogni altra forma di reddito o utilità, quali:
- il valore dei beni mobili o immobili posseduti
- le quote di partecipazione sociale
- i proventi di qualsiasi natura percepiti
- il prezzo ricavato dall’alienazione di beni, che se opportunamente reinvestito , potrebbe produrre nuovi profitti suscettibili di valutazione
- profitti di tipo occasionale(ad esempio la vincita al lotto).[11]
L’obbligo degli ascendenti di fornire i mezzi ai genitori per far fronte alle necessità dei figli
La legge prevede che nel il caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per far fronte al mantenimento della prole gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, devono fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché questi ultimi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” (art.316 bis comma II c.c..).
Gli ascendenti non subentrano nell’obbligo dei genitori ma sono appunto tenuti solo a fornire ai genitori i mezzi per adempiere ai doveri genitoriali.
- Gli Ascendenti non sono tenuti a sostenere le spese affrontate per il passato
- L’obbligo riguarda le sole spese che devono essere affrontate per la prole nel presente e nel futuro, mentre rimangono escluse quelle già fatte.
- Inadempimento volontario da parte del genitore
E’ controverso in dottrina, se l’obbligo degli ascendenti sussista solo quando i genitori siano sforniti dei mezzi necessari a far fronte ai loro doveri, o anche nell’ipotesi di inadempimento volontario. Secondo alcuni dei primi commentatori della riforma che ha introdotto l’articolo 316 bis c.c.[12] tale possibilità non sembra doversi ammettere, in considerazione del fatto che trattasi di un obbligo sussidiario rispetto a quello dei genitori.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, solo laddove il genitore obbligato
- non versi il proprio contributo al mantenimento,
- non sia assoggettabile ad esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi e l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente la prole”.[13]
Sul tema, il Tribunale di Roma, in un provvedimento ormai risalente nel tempo, del 07.04.2004, ha stabilito che “l’inadempimento protratto, nonostante la capacità lavorativa , equivale a situazione di incapacità, che sia pure “volontaria” è del tutto equiparabile a quella oggettiva”.
- L’intervento degli ascendenti in caso di limitate capacità economiche dei genitori obbligati al mantenimento
sembra anche che l’obbligo degli ascendenti sussista quando entrambi i genitori dispongano di limitate capacità economiche, pur non mancando dei mezzi necessari per far fronte all’adempimento dei loro doveri.
- l’obbligo sussidiario di fornire i mezzi necessari ai genitori per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli non si estende ai parenti in linea collaterale
Giova da ultimo ricordare l’obbligo sussidiario di fornire i mezzi necessari ai genitori per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli grava solo sugli ascendenti, in ordine di prossimità e non anche sui parenti in linea collaterale[14].
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Note
[1] Arnaldo Morace Pinelli: <<i primi progetti di riforma non parlavano di diritto all’assistenza morale ma-con maggiore evidenza concettuale – di diritto all’amore, cioè del diritto del minore di essere amato dai propri genitori. La formula venne bocciata dagli apparati ministeriali , in quanto ritenuta affetta da scarso tecnicismo : l’amore, i sentimenti esulerebbero dal campo del diritto”. I provvedimenti riguardo ai figli (art.337 ter ; le principali modifiche apportate dalla riforma I primi progetti di riforma,) in Filiazione Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs.28 dicembre 2013 n.154.
[2] Ferrando, La filiazione – Note introduttive , Tr FER, IIIBologna,2007,11; cfr anche Michele Sesta op.cit.p.606
[3] C.M. Bianca Manuale di Diritto Civile, vol.2, Giuffrè pag.130
[4] Cfr l.184/1983
[5] T. Montecchiari La potestà dei genitori , Collana Fatto e diritto , diretta da P. CENDON, Milano, 2006; P. Vercellone, l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio, Trattato di diritto di famiglia dir.da P.Zatti, vol.II Filiazione -Giuffrè
[6]A.M. Finocchiaro, Diritto di famiglia II, Giuffrè,1984, 1971 ss
[7] Cass. n.11538/2009 in materia di separazione; conforme Cass 22.03.2005 n.6197
[8] Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep.14/07/2016), n. 14417; cfr anche Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, n. 7960
[9] Tribunale Roma, sez. I, 17/03/2017, (ud. 17/03/2017, dep.17/03/2017) in De Jure, Giuffrè
[10] Tribunale Bari sez. I,15/10/2015 n. 4392
[11] Cass. 30 agosto 2004 17402 in Guida al diritto 2004, n.44 p.43;Trib. Salerno 30 marzo 2006
[12] 1
[13] Tribunale Torino, 24/01/2017 Foro it. 2017, 4, I, 1423; cfr anche Cass. civ. sez. I 30/09/2010 20509 in Giust. civ. Mass. 2010, 9, 1274 ” L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.
[14] Cfr Cassazione civile sez. I 24/11/2015 n. 23978 Giustizia Civile Massimario 2015:“ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (nella specie, le zie paterne) non possono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adempiere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che l’art. 148, comma 2, c.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 154 del 2013) fa riferimento esclusivamente agli “ascendenti” e, quindi, ai soli parenti in linea retta”
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