Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare posto che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida

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Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, convalidato l’arresto, applicava la misura della custodia in carcere nei confronti dell’arrestato ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in quanto il difensore avrebbe chiesto al Giudice di visionare il fascicolo del procedimento prima della celebrazione dell’udienza di convalida ma questi avrebbe rigettato detta richiesta con una motivazione viziata e, in conseguenza del rigetto, il difensore avrebbe immediatamente eccepito la nullità; inoltre, l’indicata violazione del diritto di difesa avrebbe comportato la nullità dell’interrogatorio dell’arrestato e, dunque, di tutti gli atti conseguenti, compresa l’ordinanza con cui fu disposta la misura cautelare che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere caducata ai sensi dell’art. 302 c.p.p.; 2) vizio di motivazione in relazione al ritenuto stato di quasi flagranza posto che gli ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero operato solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa senza percepire direttamente nulla in quanto l’indagato sarebbe stato fermato non lontano dalla abitazione.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto come dalla lettura del verbale della udienza di convalida si evinceva che: a) la richiesta di visionare il fascicolo fu presentata durante l’udienza, prima dell’interrogatorio dell’arrestato, dopo che lo stesso Giudice aveva reso noto gli elementi di prova e le relative fonti a carico di C. , descritto i fatti, dato gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p.; b) il Giudice rigettò la richiesta assumendo di non poter sospendere l’interrogatorio e che il difensore non avrebbe avuto diritto di accedere agli atti e consultare il fascicolo – il cui contenuto era stato comunque illustrato -, e che, comunque, il difensore ben avrebbe potuto accedere al fascicolo il giorno prima della celebrazione della udienza.

Premesso ciò, gli Ermellini facevano presente come le Sezioni unite avessero chiarito che il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare fermo restando il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida (Sez. U., n. 36212 del 30/09/2010).

In particolare, i giudici di Piazza Cavour evidenziavano come in questo arresto giurisprudenziale fosse stato postulato quanto segue: a) le pur esistenti diversità tra l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. e quello in sede di udienza di convalida, non fanno venire meno le connesse garanzie difensive; b) la questione attiene alla previsione dettata dall’art. 294 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice è tenuto a procedere all’interrogatorio di garanzia, pena, altrimenti, la perdita di efficacia della custodia cautelare ex art. 302 cit. codice, salvo che all’interrogatorio abbia già provveduto “nel corso della udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto”; c) il codice, dunque, stabilisce una equivalenza di effetti tra i due atti, evocando in tal modo chiaramente una valutazione legalmente tipizzata di equipollenza tra le finalità di garanzia che entrambi gli interrogatori sono destinati a svolgere nella dinamica del procedimento cautelare; d) proprio detta sovrapposizione impone di assimilare, quanto alla necessità di conoscenza degli atti, la posizione dell’indagato arrestato a quella dell’indagato cui sia già stata applicata una misura cautelare personale attesa la comune finalità dell’interrogatorio previsto in sede di convalida dell’arresto a quello di garanzia cui all’art. 294 c.p.p. cioè la necessità di difendersi “cognita causa“; e) se è vero che, in sede di udienza di convalida, il pubblico ministero, se presente, o il giudice, sulla base delle richieste e degli atti trasmessi dalla parte pubblica, “indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale”, è altrettanto vero che si tratta di “un’attività meramente illustrativa che può essere ritenuta frutto di una selezione degli elementi posti a fondamento della convalida e della domanda cautelare, in sé non esaustiva ai fini della conoscenza degli atti e dell’approntamento di una difesa effettiva”; f) la possibilità di conoscere direttamente, da parte del difensore, la integralità degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura, a prescindere dalla mediazione illustrativa del pubblico ministero o del giudice, costituisce il presupposto per assicurare il necessario contraddittorio effettivo (così testualmente le Sezioni unite).

A fronte di ciò, ad avviso del Supremo Consesso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano non aveva fatto corretta applicazione dei principi indicati negando l’accesso agli atti da parte del difensore con motivazioni giuridicamente errate.

Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, dovesse essere annullato anche il conseguente provvedimento coercitivo cautelare con conseguente immediata liberazione del ricorrente.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui, richiamandosi un arresto giurisprudenziale del 2010, viene affermato, da un lato, che il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, dall’altro, che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida.

La sentenza in oggetto, dunque, può essere presa nella dovuta considerazione dalla difesa ove si verifichi una situazione processuale di questo genere utilizzandola cioè per ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento inerente un procedimento in cui questo diritto sia stato violato.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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