Il deposito del ricorso per cassazione: aspetti pratici

Redazione 09/09/19
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di Mirco Minardi

Sommario

1. Introduzione

2. L’oggetto del deposito

1. Introduzione

Nel giudizio civile di cassazione non si parla di “costituzione in giudizio”, ma di “deposito del ricorso”[1] che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., va eseguito inderogabilmente entro venti giorni dall’ultima notifica, intendendosi per tale quella riferita alle parti che hanno interesse a contraddire.

Il mancato o tardivo deposito determina l’improcedibilità del ricorso[2].

Nel momento in cui scriviamo in Cassazione non è ancora attivo il deposito telematico, per cui il ricorso si deposita “a mani”, recandosi presso la cancelleria della Corte, anche se l’art. 134 disp. att. c.p.c. prevede la possibilità del deposito per mezzo del servizio postale in piego raccomandato[3]. In tal caso, per la tempestività fa fede la data dell’invio e non del recapito[4]. È controverso[5] se la norma de qua si applichi anche alle memorie ex artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.; in ogni caso, la giurisprudenza che ammette il deposito postale delle memorie è ferma nel ritenere che in questo caso ai fini della tempestività rileva la data di ricevimento e non della spedizione[6].

Il dies a quo è dato dal perfezionamento della notifica, cioè dalla data di ricevimento del ricorso da parte del destinatario, non rilevando il momento in cui il ricorso viene affidato all’Ufficiale Giudiziario o all’agente postale per la notifica.

Trattandosi di termine processuale si osserva l’art. 155 c.p.c., di conseguenza se il giorno di scadenza è un sabato o un festivo il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo.

Là dove applicabile si tiene conto della disciplina della sospensione feriale dei termini.

[1] Osserva Amoroso G., Il Giudizio civile di cassazione, Giuffré, 2019, pag. 425, che il deposito “assolve ad una funzione analoga a quella che, nelle fasi di merito, è svolta dalla costituzione in giudizio”.

[2] Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2013, n. 12894: “L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni”.

[3] Eviterei di seguire questa modalità. La Corte, infatti, ha precisato che il cancelliere non è tenuto a segnalare eventuali discrepanze. Per cui, nel caso in cui mancasse un atto necessario, ad esempio la sentenza notificata, nonostante l’indicazione nell’indice, il ricorso verrebbe dichiarato improcedibile, senza alcuna possibilità di rimessione in termini (Cassazione civile, sez. VI, 03/09/2013, n. 20176).

[4] Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2016, n. 5898: “La tempestività del deposito del ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., va verificata rispetto al momento di invio del plico e non a quando quest’ultimo viene ricevuto dalla cancelleria della Corte”.

[5] Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2018, n. 8835: “In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380-bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso”.

[6] Cassazione civile, sez. I, 05/03/2019, n. 6386: “L’art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c. a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., poiché questo ultimo termine è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo, rispetto alla udienza di discussione, ritenuto necessario dal legislatore”.

2. L’oggetto del deposito

Il ricorrente è anzitutto tenuto a depositare l’originale del ricorso, non essendo sufficiente la produzione di una semplice fotocopia dello stesso, nemmeno nei casi in cui l’originale non sia stato restituito dall’Ufficiale giudiziario. L’originale del ricorso può essere depositato anche separatamente ex art. 372 c.p.c. purché, però, sia rispettato il termine di venti giorni[7].

In caso di notifica per mezzo della p.e.c., si dovrà depositare la stampa del messaggio di invio, delle ricevute di accettazione e consegna, del ricorso, della procura e della relata di notificazione, attestando la conformità del tutto ai sensi dell’art. 9-bis l. 53/1994.

Il deposito di ricorsi notificati telematicamente privi di attestazione di conformità ha provocato negli ultimi anni una p>[8] hanno pertanto ritenuto di dover intervenire ex art. 363 c.p.c. affermando i seguenti fondamentali princìpi:

– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibip>

– Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico è onere del controricorrente disconoscere la conformità agp>

– Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9, l. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consigp>bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

– Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubbp>

– Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice amministrazione digitale (c.a.d.), impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di cui all’art. 9, l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

In caso di notifica a mezzo del servizio postale è importante depositare l’avviso di ricevimento, almeno prima dell’udienza di discussione o della camera di consiglio non partecipata, pena l’inammissibilità del ricorso[9].

Oltre al ricorso è necessario depositare la procura in originale, qualora non sia stata rilasciata in calce o a margine del ricorso.

Terzo elemento fondamentale è la copia autentica del provvedimento impugnato. Ai sensi dell’art. 16-bis, co. 9-bis D.l. 179/2012[10] gli avvocati possono autenticare gli atti estratti dal fascicolo informatico, pertanto non è necessario ottenere l’autentica del cancelliere. E’ però consigliabile stampare la “copia informatica” e non il “duplicato informatico”. Nel secondo, infatti, manca ogni riferimento alla data di pubblicazione della sentenza. Il che potrebbe essere un problema nei casi in cui l’unica data presente sia quella apposta dal giudice che potrebbe essere anteriore – anche di molto – rispetto alla data di pubblicazione. In questi casi, in mancanza di ogni altro riferimento, la Corte verificherebbe la tempestività del ricorso prendendo come riferimento la data apposta dal giudice, non rilevando la data di pubblicazione dichiarata dal ricorrente, in quanto, ha affermato la Corte, l’avvocato non ha anche il potere di attestare la data di pubblicazione della sentenza[11].

Altra questione pratica importantissima riguarda la titolarità del potere di autentica. Difatti, una volta rilasciata la procura speciale a ricorrere per cassazione, solo il difensore del ricorrente è legittimato ad autenticare la sentenza impugnata, non invece il difensore del giudizio di merito, ormai privo di poteri[12].

Nel 2019 le Sezioni Unite hanno anche affrontato il problema della mancata autentica del provvedimento impugnato, affermando i seguenti principi di diritto, sovrapponibili a quelli già predicati nella precedente sentenza Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22438:

– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo p.e.c. priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’appp>ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibip>

– i medesimi principi si appp>ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;

– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’appp>

– il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1 -ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’appp>

– la comunicazione a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono appp>

Nel caso in cui la sentenza sia stata notificata occorre produrre anche la copia munita di relata; ciò è indispensabile al fine di consentire la verifica del rispetto del termine breve. Può costituire errore fatale affermare l’avvenuta notifica, senza produrre la copia notificata: in questo caso il ricorso verrà dichiarato inammissibile, salvo il caso della c.d. “prova di resistenza” che si verifica allorquando la notifica del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza[13]. In questo ultimo caso, infatti, il ricorso sarebbe tempestivo anche nel caso in cui la sentenza fosse stata notificata proprio lo stesso giorno della pubblicazione.

Se la sentenza è stata notificata al precedente difensore, sarà questi a dover stampare la p.e.c. e il suo contenuto e ad attestare la conformità, come stabilito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 21406/2018[14].

Va poi depositata la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio rivolta al cancelliere del giudice che ha emesso la decisione impugnata, ex art. 369 ultimo comma. L’omissione non produce de plano l’improcedibilità; difatti l’istanza non è necessaria qualora la Corte non abbia la necessità di prendere visione del fascicolo d’ufficio. Occorre rammentare che se si impugna la sentenza di primo grado, ex art. 348-ter, è opportuno rivolgere la richiesta ad entrambi i cancellieri.

Oltre a ciò occorre produrre gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, compreso il CCNL e gli accordi collettivi.

Qualora l’atto o il documento sia inserito nel fascicolo d’ufficio, l’onere di produzione si intenderà assolto mediante il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. Se, invece, gli atti e i documenti sono inseriti nel fascicolo di parte, sarà sufficiente il suo deposito. È tuttavia consigliato il deposito degli atti e dei documenti in un apposito fascicoletto, come previsto dal Protocollo siglato in data 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del CNF.

Nel giudizio civile di cassazione non è possibile produrre atti e documenti non depositati nei precedenti gradi, tuttavia l’art. 372 c.p.c. consente il loro deposito qualora riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Ai sensi del secondo comma della suddetta norma, il deposito di atti e documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma l’elenco va notificato alle altri parti.

[7] Cassazione civile, sez. II , 20/01/2015, n. 870.

[8] Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22438.

[9] Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2552: “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo”.

[10] “9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice”.

[11] Cassazione civile, sez. III, 31/05/2019, n. 14875 in cui si legge: “[…] Nella specie la sentenza di appello depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore e la decisione risulta adottata in data 28.6.2016. Manca sia la attestazione di deposito del Cancelliere sia il numero identificativo della sentenza che attesta l’inserimento dell’atto nel registro cronologico delle decisioni (artt. 28, 33 e 35 disp. att. c.p.c.; art. 13 comma 1 n. 16 del DM Giustizia 27.3.2000 n. 264 “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.”): difetta pertanto la attestazione della pubblicazione della sentenza. La verifica assume rilevanza in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato per via telematica in data 15.9.2017 e, trovando applicazione il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. (essendo stato introdotto il giudizio in data anteriore al 4.7.2009, data di entrata in vigore della riforma della norma processuale disposta dalla legge n. 69/2009), la notifica risulterebbe tempestivamente eseguita rispetto alla data 18.7.2016 di pubblicazione della sentenza indicata dal ricorrente, mentre sarebbe da considerare tardiva rispetto alla data 28.6.2016, in cui è stata emessa la decisione (venendo a scadere il termine di decadenza il 29.7.2017). Non viene peraltro in soccorso la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del DL 18.10.2010 n. 179 conv. in legge n. 221/2012 -introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del DL 24.6.2014 n. 90 conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114- che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”, essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza”.

[12] Cassazione civile sez. I, 24/05/2019, n.14226.

[13] Tra le tante e più recenti, Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n.17899.

[14] In cui si legge: “1.7. Va pure evidenziato che la necessità di documentare la notificazione della sentenza impugnata per cassazione con le modalità anzidette non soffre poi deroga nel caso (costituente l’elemento di peculiarità della fattispecie in esame) in cui il patrocinio della ricorrente in sede di legittimità sia espletato da un avvocato diverso da quello destinatario della notifica telematica della pronuncia, siccome difensore costituito o anche soltanto domiciliatario della parte nel pregresso grado di giudizio. In siffatta ipotesi, grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l’obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell’avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività (estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa) e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della nuova nomina) alla parte stessa. Si tratta, a ben vedere, di un differente atteggiarsi del medesimo obbligo del difensore destinatario della notificazione della sentenza in forme tradizionali, tenuto a consegnare, in maniera completa ed utile per l’esplicarsi della successiva – eventuale – attività processuale, gli atti e documenti afferenti il mandato; in entrambe le eventualità della notifica, una declinazione concreta, adeguata alle specificità della vicenda, del più generale dovere di diligenza professionale che l’avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato (v. Cass. 12/10/2009, n. 21589 e Cass., ord. interi., 20/12/2017, n. 30622)”.

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