Il delitto di invasione di terreni o edifici: tra problematiche teoriche e profili di criticità applicativa

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Sommario: La genesiLa norma giuridicaIl soggetto attivo del reatoIl bene giuridico protettoL’elemento oggettivo del reatoL’elemento soggettivo del reatoLa consumazione e il tentativoLe aggravantiLo stato di necessitàLa particolare tenuità del fattoLa casistica Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativiI profili procedurali – La competenzaLe condizioni di procedibilitàL’arresto, il fermo, le misure cautelariLe cause di improcedibilitàLe cause di estinzione del reatoEstinzione del reato conseguente a condotte riparatoriePerdono giudiziale ed esito positivo della provaAltre cause di estinzione del reato Note bibliografiche

La genesi

Il delitto previsto dall’art. 633 c.p., come evidenziato nella Relazione sul progetto del vigente codice penale, trae origine dal reato di cui al D.L. 22 aprile 1920, n. 515, art. 9 (a norma del quale “Chiunque, anche senza violenza, o senza rimuovere o alterare i termini e per trame profitto sia pure temporaneo, si immette arbitrariamente nel possesso di terreni e di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi, è punito con la pena stabilita nella prima parte dell’art. 422“).

L’art. 422 c.p. del 1889, in effetti, prevedeva, per il delitto di rimozione o alterazione di termini, la pena della reclusione sino a trenta mesi e quella della multa.

Tuttavia, tale figura criminosa non venne disciplinata dal Codice penale del 1889, “sembrando che non potesse rivestire quel carattere di gravità, che segna il criterio di distinzione fra la tutela penale e la tutela civile, in materia di attentati alla proprietà immobiliare” mentre viceversa, come puntualmente rilevato nella relazione preliminare del codice Rocco, dopo la prima grande guerra, “il fenomeno della occupazione delle terre e degli edifici, conseguenza della crisi sociale sopravvenuta, con riverberi notevoli anche nel campo agricolo ed edilizio, assunse tale importanza e gravità da suggerire al legislatore di punire l’invasione di terreni o di edifici con la legge speciale sopra citata[2].

Successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, la norma giuridica in esame è stata utilizzata, quale parametro di riferimento repressivo e preventivo, per sedare “le occupazioni delle fabbriche per motivi sindacali e le occupazioni delle università da parte degli studenti[3].

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La norma giuridica

L’art. 633 c.p., prima della modifica intervenuta per effetto dell’art. 30 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132 prevedeva che chiunque “invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro”; queste sanzioni, a loro volta, erano applicabili congiuntamente “e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.

Ebbene, per effetto di questo novum legislativo, è adesso stabilito quanto segue: “1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso da più di cinque persone o se il fatto e’ commesso da persona palesemente armata. 3. Se il fatto e’ commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e’ aumentata”.

Ciò posto, detto reato è altresì procedibile d’ufficio ove l’immobile occupato riguardi “acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico[4].

Nel caso in cui la condotta non sia stata posta in essere con violenza, trova applicazione l’art. 649 c.p. ai sensi del quale, salvo quanto previsto dal co. II di tale disposizione legislativa[5],  non “è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano”.

Il soggetto attivo del reato

 Soggetto attivo del reato è chiunque ivi compreso il proprietario quando vi sia un diritto reale di godimento a favore di terzi[6].

Inoltre, “sia il proprietario che il titolare del diritto di godimento, in pendenza del loro rapporto, possono, anche in concorso con terzi, commettere essi stessi, l’uno in danno dell’altro[7] quando, ad esempio, il sublocatario abbia “arbitrariamente immesso nell’appartamento terze persone che erano state querelate dal proprietario per il delitto di invasione di edifici commesso con il concorso del sublocatore[8].

Il bene giuridico protetto

L’art. 633 c.p. ha lo scopo di tutelare “non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi[9] dato che “con il termine “altrui” la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene[10].

Di talchè ne consegue come il bene giuridico, che questa norma giuridica intende proteggere, inerisce “non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sul terreno, ma ad un rapporto di fatto, esercitato, sia dal proprietario sia da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato nell’art. 1140 c.c.[11].

Siffatta tutela si riferisce dunque alla difesa dell’integrità, in tutte le sue forme, del “patrimonio immobiliare da invasioni arbitrarie, anche se non violente[12] e non solo della proprietà[13].

D’altro canto, affinchè il possesso possa essere garantito, è necessario che esso, a sua volta, sia “acquisito ed esercitato senza clandestinità o violenza[14].

A tal proposito, posto che, ai sensi dell’art. 1140, co. I, c.c., il possesso è definibile nei termini di un “potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, si pone il problema di capire cosa si debba intendere per possesso clandestino o violento.

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 1163 c.c., il “possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.

La Cassazione, dal canto suo, ha precisato che, “ai fini dell’accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore[15].

E’ chiaro inoltre che focalizzare il raggio d’azione di una condotta clandestina in riferimento, seppur non esclusivo, al precedente possessore, trova la sua ragion d’essere perché: a) l’art. 1144 c.c. prevede che gli “atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”; b) al di là della pubblicità di siffatta condotta, è pur sempre esplicitamente richiesto che al “fine della qualificazione del possesso clandestino deve aversi riguardo al modus operandi di colui che vuoi tenere nascosto all’interessato i propri atti, così che, di regola, deve essere ritenuto clandestino il possesso di chi lo consegue e lo mantiene in modo tale che l’acquisto rimanga occulto al precedente possessore[16] ossia al “soggetto passivo dello spoglio[17].

Difatti, solo nella misura in cui il precedente possessore non sia venuto a contezza dell’altrui signoria perché avvenuta di nascosto (e quindi clandestino), costui può essere messo nella condizione di tollerare siffatta condotta.

Infatti, è stato postulato che gli “atti di tolleranza che secondo il disposto di cui all’art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso traggono origine da un atteggiamento di condiscendenza del proprietario[18].

Invero, in sede di legittimità, è stato asserito che nel “concetto di atto di tolleranza è poi insito quello della condiscendenza da parte del titolare del diritto, sicché non vi può essere atto di tolleranza quando tra le parti vi sia contrasto e quando l’agente non faccia assegnamento sull’altrui compiacenza, ma pretenda di esercitare un proprio diritto[19] sicchè, per “compiacenza”, deve intendersi la mancanza, da parte del legittimo titolare, “di un interesse ad opporsi ad un determinato uso che del bene facciano i terzi[20].

Ebbene è evidente che, affinchè si possa essere accondiscendere, si deve venire prima a conoscenza della situazione per la quale si mostra un compiacimento.

Se è infatti vero che la “mera conoscenza dell’altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio[21], è altrettanto vero che la “tolleranza è caratterizzata, in rapporto al godimento consentito di un bene, dalla accondiscendenza del “dominus” dello stesso (…) manifestata in modo da essere nota al destinatario, tal ché quest’ultimo, nell’usufruire del bene altrui, abbia sempre presente la eventualità e la legittimità di un sopravveniente divieto[22].

E’ palese pertanto che l’accondiscendenza potrà essere manifestata solo nella misura in cui l’antecedente titolare prenda contezza di ciò e tale situazione può avvenire solo nella misura in cui l’impossessamento non sia clandestino ma conosciuto e conoscibile.

Per violenza, invece, si deve intendere l’impossessamento “avvenuto con l’esercizio di una violenza fisica o morale[23] che ovviamente deve essere esercitato contro il precedente possessore o colui che, direttamente o per mezzo di altra persona, deteneva la cosa sottratta.

Da ciò discende che il reato in questione può ritenersi configurato solo ove venga commesso nei confronti di una persona che sia entrata in possesso di un fondo o di un edificio in modo pacifico e acquisito pubblicamente e che lo eserciti pubblicamente in modo da rendere ciò visibile coram populo.

In difetto di uno e entrambi questi requisiti, non può stimarsi integrato tale illecito penale sotto il profilo dell’offensività atteso che, come suesposto, il patrimonio immobiliare, tutelato da questa norma incriminatrice, è soltanto quello legittimamente acquisito (come si evince dalla parola “altrui” che allude evidentemente solo a chi è il legittimo possessore).

L’elemento oggettivo del reato

La condotta materiale consiste nell’invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui.

Da un punto di vista nomofilattico, una volta affermato che “la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioè “contra ius”, in quanto privo del diritto di accesso[24], è stato asserito altresì che, per invasione, deve ritenersi “l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione[25] comportante una “turbativa riconducibile ad una sorta di “spoglio funzionale”, idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento e destinazione del bene[26].

In effetti, secondo “i dizionari della lingua italiana il termine “invasione” significa “occupazione di un territorio” ed infatti la norma di cui all’art. 633 c.p., collega strettamente il concetto di “invasione” a quello di “occupazione” del territorio invaso[27] e dunque, “perchè si realizzi un’invasione occorre che il territorio sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente[28].

La necessità, che la condotta invasiva dispieghi il carattere dello spoglio funzionale, risiede nella considerazione secondo la quale per “la configurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. è necessario qualcosa di più del semplice, pur ripetuto ingresso o passaggio arbitrario sul fondo altrui, perché la norma richiede la condotta dell’”invasione”, che è appunto qualcosa di più e di diverso rispetto al generico ingresso nel fondo altrui, che sarebbe tutelabile a norma del codice civile”[29], occorrendo di conseguenza una turbativa atta “a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento o la destinazione del bene[30].

Invero, lo spoglio “consiste nell’alterazione di fatto preesistente, nella privazione totale o parziale del godimento della cosa posseduta e nel passaggio del potere di fatto dallo spogliato allo spogliante», ma «non può sussistere allorché non si verifichi una alterazione violenta o clandestina della situazione di fatto e si modifichi o si intenda modificare soltanto il titolo giuridico della detenzione o del possesso[31].

Se, quindi, la norma mira ad impedire condotte “usurpative” che abbiano ad oggetto terreni o edifici, la tipologia della condotta, per essere sussumibile nella fattispecie, dovrà necessariamente presentare connotazioni di “rimarchevole lesività”, restando altrimenti al di fuori dell’area descritta dal fatto normativamente tipizzato[32] fermo restando che, come già evidenziato prima, “la parola “invasione” non deve essere intesa nel senso etimologico, che richiama un concetto di violenza e di forza soverchiante, ma nel senso di accesso o penetrazione arbitraria, contro la volontà del proprietario, non momentanea[33].

Per quanto concerne la nozione di spoglio, giova a tal riguardo osservare che l’art. 1168 c.c. prevede che, chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può chiederne la reintegrazione[34].

La Cassazione civile, a sua volta, ha evidenziato, da un lato, che l’“”animus spoliandi” consiste nella intenzione di attentare alla posizione possessoria altrui[35] il quale può “ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita)[36], dall’altro, che lo spoglio “può essere commesso anche dal compossessore in danno degli altri possessori attraverso l’estensione, violenta o clandestina, del possesso in termini di esclusività[37] fermo restando che “la violenza (quale elemento oggettivo dello spossessamento) non deve necessariamente consistere in un’attività materiale, essendo sufficiente ad integrarla un qualsiasi comportamento che produca la privazione totale o parziale del possesso (o del compossesso) contro la volontà espressa od anche solo presunta del possessore[38]restando altresì irrilevante sia l’intento riprovevole dell’agente, sia la sua convinzione di esercitare un proprio diritto[39].

La volontà favorevole, serbata dal precedente titolare al nuovo impossessamento, all’opposto, ove venga espressa, “costituisce causa escludente dell’animus spoliandi[40].

E’ stato infatti dedotto in sede penale che l’“arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità[41].

Quindi, in sostanza, affinchè possa definirsi arbitraria, l’introduzione “deve avvenire senza l’approvazione dell’avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente “aliunde” (da una norma, da un’autorizzazione dei pubblici poteri ecc.)[42] posto che, come surriferito, la “ratio dell’art. 633 CP è quella di proteggere il patrimonio immobiliare da arbitrarie intromissioni altrui[43].

Al contrario, tale illecito penale non è configurabile “quando l’agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontà dell’avente diritto[44].

Invero, solo in tale modo, “potrà ritenersi assunto, nel quadro normativo di riferimento, un oggetto giuridico suscettibile di tutela penale, alla stregua dei valori costituzionalmente preservati, e nell’alveo di un ponderato bilanciamento tra gli stessi[45] sicchè la “giurisprudenza costituzionale è infatti costante nell’affermare il principio secondo il quale l’offensività in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti, e che l’art. 25 Cost. postula un ininterrotto operare del principio di offensività, dal momento della astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice, cui soltanto compete di impedire, attraverso un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (v, fra le tante, Corte cost. sentenze n. 360 del 1995, n. 247 del 1997, n. 263 del 2000; a proposito della verifica sulla lesività in concreto, v., da ultimo, le sentenze nn. 519 e 531 del 2000)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6492 del 2003)[46].

In definitiva, come chiaramente rilevato in sede di legittimità, il reato in questione deve constare, sotto il profilo obiettivo, dei seguenti elementi costitutivi: “1) l’elemento materiale non è l’occupazione (che è una delle finalità illecite dell’invasione), ma l’invasione, ossia l’accesso dell’esterno nell’altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito; 2) l’introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l’approvazione dell’avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente “aliunde” (da una norma, da un’autorizzazione dei pubblici poteri ecc.)[47].

A tale riguardo, proprio nel caso in cui la legittimazione debba provenire da una pubblica autorità, è stato sottolineato che il reato de quo sussiste anche ove “l’occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell’immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito[48].

Per di più, va fatto presente che tale illecito penale può essere commesso anche dalla Pubblica Amministrazione ove questa abbia “agito iure privatorum, ovvero nell’assoluto difetto di una potestà amministrativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale attribuibile dalla legge[49].

Ad esempio, si pensi, in materia di espropriazione per pubblica utilità, alla figura della c.d. “occupazione usurpativa” “che si verifica quando manca “ab origine” il titolo espropriativo ovvero quando tale mancanza investe porzioni di aree o di superfici di un più ampio lotto occupate “sine titulo”, accanto ad altre aree o superfici a loro volta oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio[50] trattandosi, in sostanza, di una “manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia[51] che legittima il proprietario nello scegliere “tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell’effetto traslativo, la tutela per equivalente[52].

In tale evenienza, è colpevole del delitto di cui all’art. 633 c.p. il responsabile del procedimento di espropriazione, designato a norma dell’art. 6, co. IV, d.p.r., 8/06/01, n. 327[53], visto che “a fronte di un’occupazione temporanea disposta in carenza di potere, per pregressa inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità a seguito della scadenza dei previsti termini, ovvero divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine massimo previsto dalla legge senza l’adozione del decreto d’espropriazione, la posizione del proprietario del fondo ha natura di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario[54].

D’altro canto, al di là di questa peculiare situazione, è stato evidenziato in via generale, da parte della giurisprudenza civile che, qualora “la p.a. apprenda “sine titulo” un immobile privato e, dopo un periodo di occupazione abusiva, vi realizzi l’opera pubblica, il pregiudizio per il proprietario consta di due distinte componenti: una, di carattere permanente, corrispondente al mancato godimento dell’immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà), compreso tra la data dell’illegittimo impossessamento e quella della irreversibile trasformazione; l’altra, di carattere istantaneo con effetti permanenti, collegata a tale ultima vicenda estintivo – acquisitiva che comporta la perdita definitiva della medesima proprietà[55].

Quindi, nel caso in cui il comportamento della pubblica amministrazione “non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanti il possesso[56], è penalmente perseguibile il responsabile del procedimento da cui è derivata l’occupazione abusiva e il privato può esperire azioni possessorie davanti al giudice ordinario contro la pubblica autorità.

Da ultimo, solo per dovere di completezza argomentativa, si osserva che la mancanza degli elementi costitutivi, previsti da questa norma incriminatrice, non esclude che possano ricorrere altre figure delittuose quale, ad esempio, quella prevista dall’art. 634 c.c.[57] la quale, proprio a detta della Corte di Cassazione, rappresenta la evidente conferma di come non ogni condotta turbativa sia rilevante ai sensi dell’art. 633 c.p., “ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento de terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus[58].

L’elemento soggettivo del reato

 Trattandosi di un delitto, l’elemento psicologico è solo quello del dolo dato che l’art. 42, co. II, c.p. stabilisce che nessuno “può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.

Il dolo richiesto, per la sussistenza del reato in argomento, è inoltre specifico essendo necessario che esso sia “caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trame altrimenti profitto[59].

Invero, è stato asserito che il “dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione specifica nella occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto e la prova di esso oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell’occupazione, non si sostanzia neppure, in modo automatico, nella dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell’autorizzazione amministrativa all’edificazione ovvero della sola consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 17/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232856)[60].

Occorre, pertanto, in estrema sintesi, che vi sia la “coscienza e volontà dello agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto[61] oltre, come appena esposto, quella “di occupare l’immobile o di trame altrimenti profitto[62].

Inoltre, il fatto che rilevi solo il dolo specifico[63] trova conferma in una pronuncia con cui è stato postulato che “quando il soggetto abbia invaso un bene al fine di interrompere o turbare la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico (condotta integrante gli estremi del reato di cui all’art. 340 c.p.) non è ravvisabile, in concorso, il reato di cui all’art. 633 c.p., giacché l’occupazione arbitraria finisce con il costituire solo un “accidens” della condotta, finalizzata esclusivamente all’interruzione del pubblico servizio[64].

Per quanto attiene eventuali cause di esclusione della colpevolezza le quali ricorrono qualora l’errore di diritto sia inevitabile[65], è stato ritenuto non esimente l’errore sull’altruità dell’immobile da parte dell’agente fondato sull’erronea conoscenza della legge civile in quanto stimato non idoneo per escludere “la punibilità ex art. 47 c.p.[66] il quale, quindi, non “fa venir meno l’elemento psicologico doloso del reato[67] essendovi sul punto “chiarezza della disciplina legislativa[68] e “uniformità della sua interpretazione giurisprudenziale[69].

Nello specifico, è stato evidenziato “che ai sensi dell’art. 47 c.p. è legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale[70] e di conseguenza, “deve essere considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa[71].

La giurisprudenza di merito, a sua volta, ha sostenuto che, “nel delitto di invasione di edifici residenziali pubblici, quando la possibilità di pagare una sanzione per l’occupazione abusiva e la successiva tendenza a sanare la situazione con la stipula di un regolare contratto di fitto possano aver fatto sorgere nell’agente l’errato convincimento che l’amministrazione consentisse sostanzialmente all’occupazione[72] ravvisando, quale causa di esclusione dell’antigiuridicità, quella del presunto consenso secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 59 c.p.[73].

In particolare, in questa occasione, l’errato convincimento, che l’amministrazione avesse consentito sostanzialmente all’occupazione, venne fatto risalire alla stregua di precise condizioni fattuali da cui il giudicante ha fatto inferire una obiettiva situazione atta a rendere “possibile e legittimo l’errore ed abbiano fatto venire meno l’elemento psicologico del reato contestato”.

Tra l’altro, a conferma della bontà di siffatta tesi giuridica, vi è una pronuncia con cui la Cassazione ha stabilito che l’“esimente putativa (nella specie consenso dell’avente diritto) può trovare applicazione solo quando sussista un’obiettiva situazione – non creata dallo stesso soggetto attivo del reato – che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull’esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante[74].

Di conseguenza, l’indagine, volta ad acclarare la sussistenza dell’elemento soggettivo in questione, si palesa assai rigorosa evitando che, da meri fraintendimenti o confusioni, si possa risalire alla prova che il soggetto abbia voluto agire, contro la volontà del legittimo titolare, al fine di occupare un immobile.

La consumazione e il tentativo

 La giurisprudenza di legittimità maggioritaria sostiene come sia necessario che la condotta contestata si protragga “nel tempo per una durata apprezzabile, ancorchè non sia necessario che l’agente rimanga stabilmente su di essi, purchè la condotta risulti effettivamente rivolta all’occupazione dell’immobile ovvero a trarne in altro modo profitto[75].

Difatti è stato sottolineato, sempre in sede di legittimità, che la permanenza nel terreno o nell’edificio deve avere “un’apprezzabile durata[76] anche perché, come esposto nella parte introduttiva di questo scritto, “come si evince dalla Relazione al codice penale, il reato di invasione di cui all’art. 633 c.p. è stato mutuato dal D.L. n. 515 del 1920, art. 9 – trasfuso poi nel R.D. n. 2047 del 1921, art. 36 – che era stato introdotto proprio per far fronte al dilagante fenomeno delle occupazioni di terre che avvenivano alla fine della prima guerra mondiale[77].

Il requisito della durata, determinante ai fini della consumazione del reato de quo, dal canto suo, “può essere desunto non solo dalla permanenza fisica dell’agente sul fondo, ma anche da elementi esterni che indichino la volontà dell’agente (pur non presente fisicamente sul fondo) di volerlo occupare o trarne profitto (come ad es. il possesso di chiavi per l’accesso al fondo – esecuzione di opere che rivelino l’intenzione di permanere nell’immobile)[78] anche se, secondo quanto sostenuto in sede di legittimità, detto requisito può acquisire un rilievo dirimente solo nella misura in cui “nessun altro elemento processuale indichi quale fosse il dolo dell’agente[79].

Del resto, anche in sede civilistica, ad ulteriore conferma di quanto appena scritto, è stato evidenziato che “l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza[80] perché solo gli atti transitori e saltuari “comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore[81].

Di talchè ne consegue che le “ingerenze saltuarie e limitate compiute con l’altrui tolleranza non danno luogo, invero, a una situazione possessoria poiché non socialmente valutabili quali affermazioni di potere sulla cosa[82].

Inoltre, pure in materia di usucapione, alla stregua del chiaro tenore letterale degli articoli 1158 c.c.[83] e 1159 bis c.c.[84] ove si parla espressamente di “possesso continuato”, è stato messo in evidenza che “l’acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell’utilizzazione di essa[85] essendo basilare che tale possesso, oltre ad essere continuato, sia altresì “non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco[86].

D’altronde, anche secondo la giurisprudenza penale, non è configurabile il delitto di cui all’art. 633 c.p. laddove “il possesso sia pacifico e continuo[87].

Cosicchè è condivisibile quella giurisprudenza di merito che esclude la configurazione di questo reato: a) “quando gli studenti attuino una protesta costituente lecito esercizio del diritto (costituzionalmente garantito) di libera manifestazione del pensiero, sempreché la protesta avvenga pacificamente e senza ledere il diritto allo studio degli altri studenti[88]; b) allorquando l’occupazione studentesca di un edificio scolastico sia “attuata con il consenso maggioritario dei partecipanti, strumentale a dibattiti concernenti la scuola, non violenta, aperta a genitori e docenti e di durata tale da non apportare un danno didattico grave[89]; c) laddove una casa sfitta e degradata venga occupata al solo fine “di consentirne il recupero, in un momento in cui il reperimento di una casa in affitto attraverso i normali canali non è tanto difficile quanto impossibile a causa del completo blocco del mercato[90].

Ad ogni modo, al di là del peso che si voglia dare a tale fattore temporale, è evidente che il “delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli art. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto[91]al di là della possibile istantanea introduzione nel fondo altrui[92].

La permanenza, a sua volta, “cessa, con la pronuncia della sentenza di primo grado, anche se non definitiva[93].

Del resto, corre l’obbligo di far presente che tale orientamento nomofilattico è stato utilizzato per i reati permanenti in via generale quando non venga contestato il termine finale di commissione del reato ma solo quello iniziale (c.d. “contestazione in forma cosiddetta aperta[94]) essendo stato asserito che, “nell’ipotesi in cui la contestazione indichi soltanto il momento iniziale della condotta, senza specificare il momento della sua eventuale cessazione, quest’ultima deve ritenersi intervenuta alla data della sentenza di primo grado , a nulla rilevando la data del conclusivo giudicato[95].

Sicchè ne deriva che dopo “la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione[96].

E’ invece configurabile il tentativo che ricorre, ad esempio, quanto taluno compia “atti diretti a introdursi in un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’istituto autonomo case popolari, al fine di occuparlo per farsene temporanea dimora[97].

Le aggravanti

Per quanto attiene le aggravanti, come suesposto in precedenza, l’art. 633, co. II, c.p. prevedeva, prima della riforma avvenuta nel 2018, che le pene si applicano congiuntamente “se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.

Invece, come visto in precedenza, è ora prevista un’aggravante speciale che comporta un aumento della pena da due a quattro anni di reclusione e una multa da euro 206 ad euro 2064 (rispetto ai tre anni di reclusione e la multa da euro 103  ad euro 1032 come previsto per la pena-base) se il fatto e’ commesso da più di cinque persone o se il fatto e’ commesso da persona palesemente armata (così: il “nuovo” art. 633, co. II, c.p.).ed è al contempo sancito un aumento della sanzione sino ad un terzo per i promotori e per gli organizzatori se il fatto è commesso da due o più persone (così: il “nuovo” art. 633, co. III, c.p.).

Oltre a ciò, l’art. 71 del Decreto legislativo, 6 settembre 2011, n. 159, dal canto suo, oltre a prevedere l’applicazione di “una misura di sicurezza detentiva[98], stabilisce un aumento di pena da un terzo alla metà allorquando “il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione”[99].

Quanto alla locuzione “palesemente armata”, la Cassazione, nel 1979, pur riferendosi all’analoga aggravante prevista dall’art. 614 c.p. per la violazione di domicilio, ha affermato che questo elemento accidentale, oltre ad avere carattere oggettivo, “trae fondamento dal particolare effetto di intimidazione che una persona palesemente armata determina in chi abbia il diritto di escluderlo dalla propria abitazione, diminuendone, così, la capacità di difesa[100].

E’ chiaro, argomentando a simili, che, alle medesime conclusioni ermeneutiche, si deve giungere allorquando, come nel caso di specie, un soggetto, assieme ad altri, agisca al fine di occupare un terreno o un edificio altrui.

Per armi, soccorrono le seguenti norme definitorie:

– l’art. 585, co. II, c.p. la quale stabilisce che agli: “effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo[101];

– l’art. 1 bis del decreto legislativo, 26/10/10, n. 204 secondo cui, per “arma da fuoco”, deve intendersi “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e’ progettata ad espellere o puo’ essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente”;

– l’art. 1 della legge, 18/04/75, n. 110 la quale prevede che, agli “effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari[102];

– l’art. 2 della legge, 18/04/75, n. 110 secondo la quale agli “stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo” nonché “i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari[103].

Per quanto attiene all’apporto numerico summenzionato, avvalendoci dei criteri ermeneutici elaborati a proposito dell’art. 112, co. I, c.p., si osserva che: 1) vanno escluse dal computo “le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute[104]; 2) è configurabile la predetta circostanza qualora “le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sè la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque[105]; 3) non occorre “che tutti i concorrenti siano identificati purché essi siano, fra noti e ignoti, sicuramente pari o superiori al numero di cinque[106]; 4) “non è necessario che tutti i concorrenti si siano resi autori della condotta tipica, essendo sufficiente la semplice partecipazione criminosa, ai cui fini basta anche la sola presenza sul luogo del delitto, purché sia valsa da sostegno ed incoraggiamento all’opera dell’autore[107].

In ogni caso, il “concorso di entrambe le circostanze non dà luogo a doppio aumento di pena: il capoverso dell’art. 633 è invero norma a più fattispecie[108].

In riferimento agli elementi accidentali contemplati dall’art. 71 del d.lvo n. 159, la norma giuridica ivi concepita non lascia dubbi di sorta giacchè, come appena esposto, statuisce un aumento di pena da un terzo alla metà se: I) “il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione”; II) “il fatto e’ commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (…)  sino a tre anni dal momento in cui ne e’ cessata l’esecuzione”.

Lo stato di necessità

Lo stato di necessità[109]. per questo delitto, è molto spesso evocato in riferimento alle drammatiche condizioni connesse alla esigenza abitativa ove persone disperate, prive di fonti di sostentamento, sono spesso costrette, loro malgrado, ad occupare un immobile[110].

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte in molteplici pronunce[111].

E’ stato recentemente osservato che, nel caso di occupazione arbitraria di un immobile, lo stato di necessità ricorre solo ove l’esigenza abitativa “sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona[112] nel senso di “un’assoluta e improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio[113] non altrimenti evitabile “se non attraverso l’azione ordinariamente punita come illecito penale[114].

Viceversa, non sono stimate sufficienti “quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo[115] quale può essere la “necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa[116] ossia l’avere dedotto un mero “stato di disagio sociale ed abitativo[117].

La prova circa la sussistenza di un bisogno di questo tenore è assai rigorosa essendo stato asserito come i diritti dei terzi non possano “essere compressi se non in condizioni eccezionali chiaramente comprovate[118].

Ad esempio, è stato rilevato come sia onere dell’imputato chiedere “l’aiuto dei servizi sociali e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza ovvero di avere cercato soluzioni alternative[119] ossia di trovarsi nell’assoluta “indisponibilità di ammortizzatori sociali[120] non essendo sufficiente allegare una mera “situazione di indigenza[ 121].

Ebbene, ad avviso dello scrivente, un rigore ermeneutico di tal tenore mal si concilia con quanto statuito dall’art. 530, co. III, c.p.p. e, segnatamente, nella parte in cui detta norma giuridica prevede l’assoluzione anche ove vi sia un dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione anche perchè è stato messo in risalto,  in sede di legittimità, che il “dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, per prova insufficiente o per un mero principio di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non provata, comporta l’assoluzione dell’imputato[122].

Invero, secondo quanto sottolineato in un arresto giurisprudenziale del 2008, quando, “risultando integrati gli elementi oggettivi del reato contestato, si accerti la presenza di una causa di giustificazione o vi sia il dubbio sulla sua esistenza, la formula assolutoria da adottare è quella “perché il fatto non costituisce reato”[123].

Cosicchè, ove l’imputato si limiti a dedurre il suo stato di disoccupazione sia personale che familiare, tale situazione ben può, ad avviso dello scrivente, rilevare come principio di prova nei termini precisati dalla sentenza della Cassazione appena citata, sempreché, il pericolo di restare senza abitazione, non possa essere concretamente evitabile “attraverso i meccanismi del mercato o dello stato sociale[124].

Ad ogni modo, anche qualora non si volesse adire a siffatto approdo ermeneutico, si deve procedere, ad avviso dello scrivente, ad un rigoroso accertamento, “sia al fine di verificare le effettive condizioni dell’imputata, l’esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell’integrità fisica degli stessi, sia al fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall’art. 54 c.p.[125], consentono di ritenere la sussistenza dell’esimente in parola[126].

Secondo questo obiter dictum, in effetti, “il concetto di dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione, va ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova, di cui all’art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna[127] così come, sempre ai sensi dell’art. 530, co. III, c.p.p., si deve emettere una pronuncia assolutoria ove “si verta in una situazione di obiettiva incertezza[128].

A tal proposito, anche in sede civile è stata ravvisata  “la non antigiuridicità, in forza dell’art. 2045 cod. civ.[129], dell’occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente[130] nel caso in cui la persona occupante, oltre ad essere disoccupata, debba “mantenere un nucleo familiare di tre persone con 750 euro al mese, e non ha alcuna prospettiva alternativa di abitazione[131] e non risulti (ma non perché sia stato provato dal ricorrente ma perché non emergente dagli atti) che “i servizi sociali o altri eventuali soggetti anche privati abbiano concretamente e tempestivamente offerto assistenza al nucleo familiare in questione[132].

Di conseguenza, non si dovrebbe escludere l’operatività di siffatta esimente per casi di questo tipo e segnatamente, alla stregua della considerazione secondo la quale, “ai fini della sussistenza dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona rientrano, non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.[133], tra i quali rientra anche il diritto alla abitazione, sul presupposto che, a tutela della stessa dignità dell’uomo, emblematicamente riaffermata e tutelata, come valore inviolabile dell’individuo, dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[134], la possibilità di fruire di un alloggio, come naturale ricovero per la persona, rappresenta, per essa, un fattore indefettibile di salvaguardia per una esistenza che possa definirsi dignitosa[135].

Infatti, secondo il diritto vivente, posto che il diritto all’abitazione rientra “fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione[136] dovendolo considerare alla stregua di un “diritto sociale fondamentale[137], è stato postulato come sia “indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione[138].

La Cassazione, dal canto suo, almeno in alcune occasioni, sembra avere avallato siffatto assunto ermeneutico osservando che, ai “fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., rientrano nel concetto di “danno grave alla persona” non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell’art. 2 cost.; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto, in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona[139].

D’altronde, una costruzione ermeneutica di questo tipo sarebbe maggiormente conforme alla ratio che connota l’istituto previsto dall’art. 54 c.p. visto che, secondo quanto dedotto da un’autorevole letteratura scientifica, “il requisito della proporzione può essere inteso come mero richiamo all’esigenza che il fatto commesso appaia una risposta umanamente comprensibile – secondo un parametro di normalità comportamentale – alla situazione di emergenza esistenziale in cui il soggetto si è trovato senza sua colpa[140].

La particolare tenuità del fatto

La particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. purchè ovviamente ricorrano i requisiti applicativi e non siano configurabili le condizioni ostative secondo quanto previsto da questa disposizione legislativa.

Le pene previste dall’art. 633 c.p., invero, non superano i  cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena ossia il limite edittale oltre il quale non può essere configurata questa causa di non punibilità.

La casistica

 La Cassazione, alla luce del compendio ermeneutico illustrato in questo scritto, ha ravvisato la sussistenza del delitto di cui all’art. 633 c.p. nei seguenti casi:

–   quando l’imputato abbia “fatto legittimamente ingresso nell’appartamento perchè era la convivente del locatario, che aveva preso in affitto l’appartamento al dichiarato scopo di occuparlo con la famiglia[141];

–   ove un soggetto concessionario di un’area che, alla scadenza del titolo concessorio, non abbia “proceduto alla restituzione della stessa[142];

–   se il ricorrente, concessionario da tempo di un terreno di proprietà del demanio, si sia “limitato a permanere nello stesso[143];

–   allorquando, anche in caso di ordinanza di sgombero, il soggetto sia rimasto “dopo la pronuncia della sentenza di assoluzione[144];

–    qualora gli imputati si siano introdotti nel fondo altrui “con l’intento di raccogliere asparagi selvatici[145];

–   nella misura in cui la condotta materiale sia composta “dai “passaggi e accessi arbitrari alla stradina, protratti e ripetuti nel tempo”[146];

–   laddove taluno “abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, ad esempio: dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo[147];

–    nella ipotesi in cui l’imputato abbia “ricevuto in subaffitto il fondo altrui, ed a questo titolo vi aveva fatto legittimamente ingresso[148];

–   qualora taluno, “quale proprietario di un fondo, si sia limitato ad ararlo interamente, ivi compresa una stradella sulla quale il proprietario di altro fondo confinante esercitava una servitù di passaggio e che, per effetto dell’aratura, non risultava più percorribile con automezzi e mezzi di lavoro[149];

–  laddove la condotta sia consistita “nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie, perché i veicoli, seppure così equipaggiati, non perdono, salvo che sia provato il contrario, le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione[150];

–   allorquando ricorra “la condotta di chi sia sempre vissuto in un immobile di proprietà pubblica, locato a suo padre, e dopo il trasferimento di quest’ultimo abbia continuato il pagamento dei bollettini indicando come causale l’indennità di occupazione, in attesa della formale assegnazione in suo favore, sia per l’assenza del dolo specifico che per la mancanza dell’elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell’immobile[151];

–   quando i ricorrenti, non avendo mai negato la proprietà pubblica del suolo occupato, si siano limitati a non pagare tempestivamente la “tassa di occupazione di suolo pubblico[152];

– “nel caso dell’agente che abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur consapevole della illegittimità dell’invasione per mancato consenso del proprietario, al fine di eseguire delle potature di piante, nel quadro della manutenzione delle linee dell’alta tensione[153];

–   laddove gli imputati (lavoratrici ndr.) siano entrate in un edificio pubblico in modo pacifico essendo in possesso delle chiavi per accedervi[154];

–   qualora la condotta sia risultata consistita in un “breve passaggio sul fondo altrui[155];

– ove penda una controversia civile, l’imputata sia “convinta di essere la proprietaria del terreno[156].

All’opposto, è stata ammessa la configurabilità di tale illecito penale nelle susseguenti ipotesi:

  • laddove il sublocatario abbia “arbitrariamente immesso nell’appartamento terze persone che erano state querelate dal proprietario per il delitto di invasione di edifici commesso con il concorso del sublocatore[157];
  • ove l’occupazione, asseritamente di circa venti ore, si sia “protratta sino a quando la polizia era riuscita a sloggiarli con l’uso della forza, dopo che si erano barricati all’interno e si erano opposti all’esecuzione del rilascio chiudendo i cancelli con lucchetti ed effettuando lanci di bottiglie[158];
  • quando “l’imputata abbia occupato la terrazza per un periodo di tempo apprezzabile (…) necessari alla apposizione di striscioni e alla programmata e realizzata protesta[159];
  • nella ipotesi in cui l’occupazione abbia ad oggetto “un “container” originariamente destinato a raccogliere famiglie prive di abitazione a seguito di un evento sismico[160];
  • se coloro che, vantando la titolarità di diritti per i quali pendeva giudizio avanti al commissario agli usi civici, abbiano “occupato terreni legalmente assegnati dall’assessorato regionale a frazionisti di un comune[161];
  • nella misura in cui il legittimo proprietario del fondo abbia penetrato “nel terreno, contro la volontà del conduttore, al fine di effettuare attività di aratura[162];
  • qualora il custode giudiziario, nominato dall’autorità giudiziaria, violando i sigilli, abbia “continuato ad occupare i beni oggetto di sequestro[163].

Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi

 La Corte di Cassazione, in materia di concorso di reati, ha stabilito che:

–   tra “la norma incriminatrice di cui all’art. 633 c.p., di invasione di terreni o edifici, e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 d.lg. n. 285 del 1992[164], di occupazione della sede stradale, non sussiste rapporto di specialità, essendo diversa l’obiettività giuridica delle due norme; la prima è, infatti, posta a tutela del patrimonio, mentre la seconda garantisce la sicurezza della circolazione stradale[165];

–    non “sussiste rapporto di specialità, a norma dell’art. 9 l. n. 689 del 1981[166], tra il reato di cui all’art. 633 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 26, comma 4, l. n. 513 del 1977[167], che sanziona l’occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie[168] visto che tale illecito “non è diretto a salvaguardare l’inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall’arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l’evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari ( Cass. 2^ 2.12.99 n. 2697, depositata 3.3.00, rv. 215716)[169];

–   la “contravvenzione di cui all’ art. 1161 c.nav.[170], abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all’art. 633 c.p., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell’introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell’ipotesi di cui all’art. 633 c.p., e nell’effettiva occupazione del demanio nell’altra ipotesi[171];

–    il “reato di invasione di terreni o di edifici può concorrere con quello di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui a pascolo abusivo[172];

–   è “configurabile il concorso del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con il reato di invasione di terreni o edifici pubblici[173].

Infine, come dedotto da insigne letteratura scientifica, non “rientrano nell’ambito di applicazione della norma le invasioni commesse al fine di esercitare un preteso diritto – riconducibili, rispettivamente all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392[174]-393[175]) o all’ingresso abusivo del fondo altrui (art. 637[176]) (…) né le invasioni commesse al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro (art. 508[177])[178].

I profili procedurali

La competenza

Il giudice competente, perlomeno per l’ipotesi di cui all’art. 633, co. 1, c.p.,  è quello di pace “salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639- bis[179][180] c.p. o quando sia configurabile “una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15[181], 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203[182], e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205[183][184]; in questi casi deve intervenire il Tribunale monocratico il quale è compente anche nelle ipotesi di cui all’art. 633, co. 1 e co. 2 c.p..

Vi è tuttavia una contro-eccezione giacchè rimane sempre “ferma la competenza del tribunale per i minorenni[185].

Le condizioni di procedibilità

 Detto reato è procedibile a querela di parte nell’ipotesi di cui al comma I dell’art. 633 c.p. mentre è perseguibile d’ufficio:

– nelle ipotesi previste dal comma II e dal comma III dell’art. 633 c.p. (appena esaminate poco prima e a cui si rinvia);

– quando l’immobile occupato riguardi “acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico[186].

A questo riguardo, si devono considerare pubblici “secondo la nozione che il legislatore penale ha mutuato dagli art. 822 e ss. c.c., i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o a un ente pubblico, quindi non solo i beni demaniali, ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti[187] mentre, “sono da considerare “destinati a uso pubblico” quegli altri beni che, pur in ipotesi appartenenti a privati, detta destinazione abbiano concretamente ricevuto[188].

Infatti, l’“uso della particella disgiuntiva nella locuzione contenuta nell’art. 639 bis c.p. (“…edifici pubblici o destinati ad uso pubblico”) inequivocabilmente pone il carattere pubblico dell’edificio come di per sé sufficiente a configurare la procedibilita’ d’ufficio del reato de quo, nel senso che e’ sufficiente che l’edificio sia di proprieta’ di ente pubblico[189].

Le Sezioni unite civili, nella sentenza n. 3665 del 2011, hanno rilevato che questi “beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (cd. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1)[190] c.c. .

Secondo questo arresto giurisprudenziale, difatti:

  • il “regime giuridico di tali beni, contenuto nell’art. 823 c.c. prevede che essi sono “inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”, il che vuol dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, nè possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili[191];
  • “la disciplina del demanio marittimo si completa con la normativa di cui agli artt. 28 e 35 c.n.[192]; in particolare, l’art. 28 c.n., comma 1, lett. c, stabilisce che fanno parte del demanio marittimo “le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare”[193];
  • i “beni patrimoniali indisponibili, invece, possono essere sia mobili che immobili e possono appartenere anche ad enti pubblici non territoriali (art. 380 c.c.; a titolo esemplificativo, si pensi ai beni appartenenti agli enti di previdenza). Essi hanno, nella sistematica del codice, carattere residuale. L’art. 826 c.c., comma 1, infatti, esordisce, in negativo, osservando che i beni “appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni”. Anche per questi beni si profila una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconducibile in parte all’art. 826 c.c., commi 2 e 3 poichè vi sono beni patrimoniali per natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere etc.) e beni patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi, dotazione del Presidente della Repubblica etc); l’elencazione dell’art. 826 c.c. inoltre, non è considerata tassativa. Riguardo al regime giuridico, l’art. 828 c.c., comma 2, si limita a stabilire che tali beni “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano”. I beni patrimoniali indisponibili, perciò, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato[194];
  • i beni patrimoniali disponibili, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere allo Stato e agli enti pubblici allo stesso modo in cui possono appartenere a soggetti privati, ossia di beni per i quali non ha senso parlare di vincolo di destinazione[195].

Inoltre, sempre alla luce di questo obiter dictum, al di là delle definizioni date dal codice civile, l’individuazione dei beni pubblici o demaniali deve essere fatta risalire in virtù delle norme costituzionali e in particolare dagli art. 2, 9 e 42 Cost. da cui si ricava il principio della tutela della persona umana.

Sicchè ne deriva, da tale premessa giuridica, come i beni pubblici o demaniali debbano essere individuati di volta in volta anche tra quelli che, per la loro intrinseca natura o finalizzazione, siano in grado di soddisfare gli interessi della collettività[196].

In tale contesto, la possibilità che un privato possa impossessarsi di un immobile pubblico sempreché ricorrano le condizioni menzionate in precedenza, è assai ristretta sicchè la “sdemanizzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato “ad usucapionem”, può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della P.A., inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile[197] occorrendo “atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà della pubblica amministrazione di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico e circostanze così significative da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della p.a. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso[198].

Qualora non si verifichino tali condizioni, “il dirigente è competente ad adottare l’ordine di sgombero[199] , trattandosi di un’attività annoverabile tra quelle di autotutela sui beni pubblici, ai sensi dell’art. 823 c.c., che si sostanzia, nella generalità dei casi, negli ordini di riduzione in pristino dello stato dei luoghi occupati e, quindi, nello sgombero da tutto ciò che impedisce la fruizione del bene in base allo scopo cui è destinato[200].

Tuttavia è del pari evidente che, ove un bene pubblico non sia più demaniale, una volta divenuto patrimoniale, qualora disponibile, “non è più governato dalla regola della inalienabilità[201]; pertanto, essendo “sottoposto al regime giuridico della proprietà privata[202], esso potrà essere goduto dal privato il quale, qualora se ne impossessi e sempreché la p.a. tolleri detta situazione, non potrà ritenersi responsabile penalmente del reato di cui all’art. 633 c.p..

Invero, è stato dedotto in sede di legittimità che i beni disponibili sono “usucapibili e, perciò, tale forma di acquisto può essere riconosciuta in favore di privati che si siano pubblicamente impossessati di essi, occupandoli, e comportandosi “uti domini”, senza che la P.A. abbia manifestato in proposito alcuna opposizione, per un periodo continuativo superiore a quello necessario ad usucapire[203].

Per converso, quelli “appartenenti a quello indisponibile possono, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830[204] e 828 cod. civ., comma 2[205],  essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno pubblico primario[206].

Oltre ciò, non sempre la natura originariamente pubblica di un immobile è sufficiente per potere definirlo come patrimoniale indisponibile sicchè è stato enunciato che, affinchè “un bene immobile, non appartenente al demanio necessario, possa collocarsi nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili destinati a pubblico servizio regolata dall’art. 826 c.c. non è sufficiente la determinazione amministrativa di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, ma occorre anche l’effettiva ed attuale utilizzazione in conformità alla destinazione ad esso impressa[207] purchè ovviamente si tratti dei beni previsti dal comma II dell’art. 822[208] (norma questa che, a sua volta, “contempla un elenco tassativo di beni, i quali vengono a far parte del demanio accidentale solo se appartengono allo Stato, alle provincie ed ai comuni[209]).

Da ciò discende che “relativamente ai beni previsti dall’art. 826 comma 3 cod. civ.[210] la destinazione del bene al pubblico servizio, quale elemento decisivo del momento iniziale della indisponibilità, esige un doppio requisito: occorre, cioè, la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio; quindi, il requisito oggettivo della effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio[211].

Ciò nonostante, corre l’obbligo di evidenziare che la prova richiesta è assai rigorosa sul punto essendo stato affermato che il prolungato disuso di un bene demaniale, da parte dell’ente pubblico proprietario, ovvero la tolleranza osservata da quest’ultimo rispetto a un’occupazione da parte di privati, non costituiscono di per sé elementi sufficienti, sul piano logico-giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene – anche solo potenziale – all’uso pubblico[212] dovendo ricorrere ulteriori “fatti concludenti[213] e “circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l’amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell’uso pubblico[214].

Del resto, anche in sede penale, è stato osservato che integra “il delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa “sine titulo” un alloggio in proprietà dell’Istituto autonomo case popolari, anche se con l’acquiescenza di fatto di detto ente pubblico[215].

Posto ciò, sempre in sede penale, laddove vi sia un previo contenzioso amministrativo avente ad oggetto l’illegittimità occupazione di un immobile pubblico, sarebbe opportuno, ai sensi dell’art. 479 c.p.p.[216], disporne la sospensione anche perché è stato rilevato, in sede amministrativa, che “l’ordinanza di sgombero relativa ad una area demaniale abusivamente occupata costituisce senz’altro un atto vincolato, ma laddove sia in contestazione proprio il presupposto del carattere demaniale dell’area l’amministrazione deve svolgere tale accertamento in contraddittorio con la parte privata previa comunicazione dell’avvio del procedimento[217].

Per di più, secondo la giurisprudenza amministrativa, qualora venga emesso un provvedimento cautelare, non può dirsi abusiva l’occupazione per il periodo in cui sia stata autorizzata con decreto del presidente del TAR.[218] o “un magistrato da lui designato[219]  dato che l’art. 56, co. IV del Decreto legislativo, 2/07/10, n. 104, stabilisce che tale provvedimento è efficace fino alla “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso[220].

Sicchè ne consegue che, laddove venga incardinato un processo penale per accertare il reato previsto dall’art. 633 c.p., è opportuno almeno attendere che venga emesso questo provvedimento provvisorio da parte del giudice amministrativo anche perché la “richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi dell’art. 479 c.p.p., pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l’esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull’esistenza del reato[221].

Tra l’altro, non sembra essere un caso che, sebbene per una situazione differente ma assai similare a quella in discorso, sia stato comunque rimarcato che, in “pendenza di procedimento amministrativo tendente a dimostrare l’illegittimità del rigetto dell’istanza di concessione in sanatoria per i reati di abusivismo edilizio, ai sensi dell’art. 479 c.p.p. è legittima la sospensione del procedimento penale, stante la pregiudizialità dell’accertamento amministrativo circa la legittimità dell’atto impugnato[222] denotandosi in tal guisa una particolare attenzione, anche in sede giudiziale, che questo accertamento venga demandato in via esclusiva ai giudici amministrativi.

Va infine rilevato, per dovere di compiutezza argomentativa, che, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l’art. 3, co. 16, della l., 15 luglio 2009, n. 94 stabilisce che, fatti “salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”.

Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza prot. n. 557/LEG/240520.09, allegato 3, in merito all’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, art. 3 commi 16, 17 e 18 dispone che “le nuove disposizioni superano quella del comma 5 dell’art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi”.

Va inoltre preso atto che la giustizia amministrativa, a sua volta, ha interpretato l’art. 3, comma 16 della normativa in commento nel senso che esso “contiene una previsione che, in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenza contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell’esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti[223].

Tornando a trattare le condizioni di procedibilità, corre l’obbligo di osservare che, tra i soggetti legittimati a proporre querela, non è stato annoverato il “coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso[224] non potendosi stimare costui “titolare dell’interesse protetto dall’art. 633 c.p. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato[225].

Per converso, sono stati ricompresi tra coloro deputati a proporre querela:

  • il legittimo detentore dell’immobile che non ne sia proprietario[226];
  • il “comune e per esso al consiglio comunale, che è l’organo investito del potere deliberativo[227];
  • l’assegnatario di un alloggio Iacp, ove non abbia potuto conseguire la disponibilità dell’alloggio medesimo a causa della precedente, illegittima occupazione ad opera di un terzo[228].

Da ultimo, essendo il reato in questione, come esposto prima, permanente, è “da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l’occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione”[229] il periodo ad essa posteriore, finchè si protrae la permanenza (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6^ n. 22219 dell’11.5.2010, dep. 10.6.2010; Cass. Sez. 6^ n. 11556 del 19.11.08, dep. 17.3.09)[230].

L’arresto, il fermo, le misure cautelari

 Non è consentito, in riferimento all’art. 633, co. 1, c.p.,  l’arresto né facoltativo né obbligatorio, non essendo questo reato annoverato tra quelli per i quali l’art. 380 c.p.p. statuisce l’arresto obbligatorio e non prevedendo, nel massimo, una pena edittale che possa consentire quello facoltativo previsto dall’art. 381 c.p.p. .

Non può essere nemmeno disposto il fermo di indiziato di delitto avendo detto delitto, contrariamente a quanto fissato dall’art. 384 c.p.p., una pena nel minimo inferiore ai due anni.

Non sono altresì consentite misure cautelari allorquando si proceda per questo illecito penale dato che, ai sensi dell’art. 280, co. I, c.p.p. e dell’art. 287 c.p.p., le misure coercitive e interdittive possono essere disposte solo per delitti per i quali la legge “stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni” (condizione questa che, all’opposto, non ricorre nel caso di specie).

E’ evidente dunque come per questo illecito penale non siano contemplate “misure precautelari o cautelari[231] salvo che per le ipotesi di cui all’art. 633, co. 2 e co. 3, c.p. per le quali è consentito l’arresto facoltativo.

Le cause di improcedibilità

Ove sia competente il giudice di pace o un “giudice diverso da quello di pace che debba giudicare di un reato divenuto di competenza del giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 63[232] e 64[233]) (cfr. Cass., Sez. 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo)”, si può invocare, in sede giudiziale, la causa di non procedibilità per particolare tenuità.

L’art. 34, co. I, del decreto legislativo, 28/08/00, n. 274 definisce invero un fatto particolarmente tenue “quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato[234].

Corre inoltre l’obbligo di evidenziare come questa norma giuridica non sia riferibile solo per taluni illeciti penali potendo essere applicata “ad ogni tipologia di reato purché sussistano le condizioni previste dalla norma[235] e dunque, anche per il delitto previsto dall’art. 633 c.p..

Infatti, da un lato “la stessa relazione al citato decreto legislativo mira ad estendere detta particolare forma di improcedibilità dell’azione penale a tutti i reati, sottolineando che “proprio il riferimento all’esiguità del danno o del pericolo fa sì che questa valutazione possa riguardare anche il disvalore della condotta nei reati sprovvisti di evento naturalistico o comunque caratterizzati dalla “rilevanza” delle “modalità della lesione”[236], dall’altro lato, l’ “escludere l’applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, per alcune tipologie di reato comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale[237].

Posto ciò, affinchè si possa addivenire ad un giudizio prognostico di questo tipo, occorre valutare concretamente “congiuntamente l’esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l’occasionalità del fatto[238] tenuto conto altresì “del basso grado di colpevolezza[239] e dell’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato[240].

Il riferimento compiuto nella norma in discorso, al “pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato” non va inteso viceversa in senso assoluto sicchè non attiene “ad una condizione ineludibile per il riconoscimento del beneficio, bensì riveste un mero carattere integrativo[241].

Difatti, come “si evince dalla lettura della relazione ministeriale di accompagnamento al d.lg. n. 274, cit. «le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato costituiscono un criterio di valutazione ulteriore ed integrativo per il giudice (nella disposizione si afferma che occorre «tenere altresì conto delle esigenze di lavoro …») e non già una condizione ineludibile per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto[242].

Tra l’altro, non dovrebbero dispiegare un profilo ostativo i precedenti qualora essi siano riferibili “a reati di tutt’altra indole e/o molto risalenti nel tempo[243].

L’art. 34, commi II e III del decreto legislativo, 28/08/00, n. 274, in più, prevede che:

– nel “corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento”;

– se “è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

Per quanto attiene la vittima, è stato postulato che, nel “procedimento per reati di competenza del giudice di pace, una volta esercitata l’azione penale, può essere pronunciata sentenza che riconosca la particolare tenuità del fatto solo quando sia stata verificata la volontà non ostativa della persona offesa[244] ovvero quando ricorra “la circostanza rappresentata dalla mancata, ingiustificata comparizione della persona offesa al dibattimento[245] a nulla rilevando “la mera proposizione della querela[246].

In più, “se il delitto è perseguibile a querela e la persona offesa sia regolarmente citata in dibattimento e non si presenti all’udienza di comparizione, né a quella successiva, notificata con l’espresso avviso che la sua assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela, la mancata presentazione non si presta ad assumere l’univoco significato di consenso alla declaratoria ex art. 34 d.lg., dovendosi, per contro, interpretare quale volontà di rimettere la querela medesima[247].

All’opposto, è stato affermato che la “costituzione di parte civile costituisce opposizione implicita alla declaratoria di non procedibilità dell’azione penale per irrilevanza del fatto[248] ovvero, quando “la persona offesa si rifiuti di comparire, nonostante gli sia stato inviato un atto di interpello che contenga, tra gli altri elementi, l’avvertimento specifico che la non comparizione varrà quale assenso alla statuizione ex art. 34 d.lg.[249].

Per quanto inerisce invece la posizione dell’imputato, l’“opposizione deve consistere in una manifestazione di volontà negativa, esplicita ed inequivoca, non potendosi desumere le intenzioni dell’imputato da comportamenti concludenti, quali la mancata partecipazione in udienza o la professione di innocenza[250].

Venendo a trattare l’illecito penale in questione, si può invocare tale disposto normativo, ad esempio, nel caso in cui una persona incensurata, priva di carichi pendenti, abbia occupato un immobile da molti anni inutilizzato ed in avanzato stato di degrado posto che, in tale ipotesi, “non sarebbe possibile sostenere l’esistenza della lesione del bene giuridico del patrimonio protetto dall’art. 633 c.p.[251].

In questo caso, sarebbe comunque opportuno prendere contatti con la vittima al fine di verificare le sue effettive intenzioni e, se del caso, proporre un somma di denaro a titolo di ristoro.

Similare all’istituto appena trattato è quello previsto, per i minorenni, dall’art. 27 del d.p.r., 22/09/88, n. 448 secondo il quale: durante “le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne[252].

Di conseguenza, ai “fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 – nel processo a carico di imputati minorenni – devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento[253].

Anche per tale ipotesi, il giudizio di tenuità involge la globalità del fatto, essendo richiesto “che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri – quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito -, così da stabilire se esso sia tale da determinare modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità[254].

La tenuità, a sua volta, “può essere ritenuta se il fatto sia oggettivamente modesto e sia posto in essere con modalità che lo rendano ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età[255].

Inoltre, l’emissione del provvedimento previsto dall’art. 27 del d.p.r. n. 448/88 implica che il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporti “una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore[256].

Per di più, se è vero che l’occasionalità “non coincide con l’incensuratezza dell’imputato, posto che tale interpretazione porterebbe di fatto ad escludere la ripetibilità del “beneficio”, della quale, però, il legislatore non ha fatto cenno[257], è altrettanto vero che non “può dichiararsi l’estinzione del reato commesso dall’imputato minorenne per, la irrilevanza del fatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988, nei casi di reiterazione della condotta da parte di un soggetto che in passato abbia già fruito del predetto beneficio[258].

Non è per giunta prevista “la prestazione del consenso da parte del minore nel caso in cui nel corso delle indagini preliminari il giudice, su richiesta del p.m., ravvisi l’opportunità di pronunciare la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto[259] mentre l’art. 32 del d.p.r. n. 448/88 dispone che:

– nell’ “udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza”;

– se “il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto”.

Nel caso di specie, da un punto di vista pratico, l’ipotesi di scuola potrebbe riguardare quella di un giovane studente che, unendosi ad altre persone, occupi stabilmente un immobile per mero spirito di ribellione o semplicemente “per una finalità “ludica”[260], non comprendendo appieno le conseguenze che, una condotta di quel tipo, possono comportargli sul piano penale.

Le cause di estinzione del reato

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

Per quanto attiene le eventuali cause di estinzione del reato che possono maturare, al di là della prescrizione, ove il giudice competente sia quello di pace, l’art. 35 del decreto legislativo, 28/08/00, n. 274 dispone che il “giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato” nella misura in cui costui ritenga “le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.

A questo riguardo, è stato osservato che la “speciale causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell’imputato, dell’avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità[261].

Orbene, nel caso di specie, ove dall’ingresso abusivo non siano sortiti torti di sorta (es. immobile abbandonato), ben può il colpevole di questa reato:

– offrire una somma che vada almeno a ristorare la vittima per i danni non patrimoniali patiti;

– mettere il legittimo titolare in condizione di tornare in possesso del bene abusivamente posseduto il prima possibile.

Perdono giudiziale ed esito positivo della prova

Per i minorenni, vi sono due specifiche cause estintive del reato ossia:

– il perdono giudiziale che, ai sensi dell’art. 169 c.p., è applicabile ogniqualvolta il giudice, “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”;

– la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova la quale, secondo quanto statuito dall’art. 29 del d.p.r. n. 448/88, può essere pronunciata “se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità” si ritiene che la prova, dal giudice precedentemente concessa con ordinanza con la quale costui abbia affidato “il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno[262], abbia dato esito positivo.

Quanto al primo istituto, è stato sottolineato che, ai “fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato non può fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali[263].

In altri termini, il “giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, più che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilità e con una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito[264].

Quindi è necessario a tale fine procedere all’esame, “oltre che della gravità del fatto e della modalità esecutiva di esso, della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell’art. 133 c.p., condizione essenziale per l’applicazione del perdono stesso è la ragionevole presunzione della futura buona condotta[265].

Un beneficio del genere, dunque, è ancorato molto spesso, ad esempio, allo stato di incensuratezza del minore o al fatto che lui frequenti la scuola regolarmente e non sia all’opposto proclive a delinquere o, più in generale, tendente a porre in essere comportamenti antisociali.

Quanto al secondo istituto, è stato postulato che esso presuppone “un giudizio prognostico positivo in ordine all’effettiva evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati, sulla base di un concreto e specifico progetto rieducativo[266] non potendosi sostanziare in un sommario “riferimento ai precedenti giudiziari dell’imputato e nel richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, senza che sia dato conto dell’essenziale valutazione se la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite[267].

In effetti, la ““ratio” della norma va individuata nell’esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all’improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all’art. 169 c.p. e dell’art. 27 cit. d.P.R.”[268] prescindendo sia, come appena esposto, dai precedenti penali e/o giudiziari, sia “dalla tenuità del reato e dall’occasionalità del comportamento delittuoso[269].

In questo caso, è fondamentale che il minore abbia partecipato fattivamente alle attività di osservazione, trattamento e sostegno a prescindere dal modo con cui ha commesso il reato di invasione, da un lato, e la sua incensuratezza o meno, dall’altro.

Altre cause di estinzione del reato

Oltre ciò, senza nessuna pretesa esaustiva ma solo a titolo meramente esemplificativo, tra le eventuali cause estintive del reato ricorribili astrattamente nel caso normativo di specie, vanno altresì considerate:

– la sospensione condizionale della pena la quale, essendo concessa ove il giudice presumi che il colpevole “si asterrà dal commette ulteriori reati[270], determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p.[271];

– la remissione di querela che “estingue il reato[272] e che rileva anche per il delitto in oggetto nei casi in cui questo illecito penale sia procedibile a querela di parte;

– l’estinzione del reato determinata dall’emissione di un decreto penale di condanna se, nel termine di cinque anni, l’imputato non commette un delitto “della stessa indole[273]; la quale, a sua volta, è astrattamente configurabile nella fattispecie in esame sicchè la pena edittale, prevista dall’art. 633 c.p., non è ostativa per azionare questo procedimento speciale (essendo detto illecito penale punibile, salvo quanto previsto dal comma II [274], alternativamente con una pena detentiva o con una pecuniaria);

– in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui il reato in esame sia di competenza del Tribunale,  il reato è estinto, ai sensi dell’art. 445, co. II, c.p.p., “ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria” se, nel termine di cinque anni, “l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.

Al contrario, non è configurabile la oblazione in nessuno dei casi previsti dal codice penale[275] giacchè l’illecito penale in esame è un delitto.

Volume consigliato

NOTE BIBLIOGRAFICHE

[1]Tra i tanti autori intervenuti sul tema, Venditti, voce “Invasione di terreni o edifici”, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 625; Armani, voce “Invasione di terreni o edifici”, in Noviss. Dig. It., VIII, Torino, 1962, 1005.

[2]Relazione ministeriale sul progetto codice penale, 2, p. 454.

[3]Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 260.

[4]Art. 639 bis c.p. .

[5]Secondo cui: i “fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi”.

[6]In questo senso, Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 260.

[7]Cass. pen., sez. II, 10/07/84, in Cass. pen. 1986, 271.

[8]Ibidem.

[9]Cass. pen., sez. II, 25/11/05, n. 4823, in CED Cass. pen. 2006,  Cass. pen. 2007, 4, 1655,  Riv. giur. polizia 2007, 3, 447 (s.m.). Analogamente, in dottrina, v. MANTOVANI, “Diritto penale, p.s. (Delitti contro il patrimonio)”, Cedam, 2002, p. 157 e ss.; MANZINI, “Trattato di diritto penale italiano”, vol. IX, Utet, 1984, p. 521.

[10]Cass. pen., sez. II, 25/11/05, n. 4823, in CED Cass. pen. 2006,  Cass. pen. 2007, 4, 1655,  Riv. giur. polizia 2007, 3, 447 (s.m.). In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 6/07/07, n. 35454, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.): “La norma di cui all’art. 633 c.p., che punisce l’occupazione abusiva, è posta a tutela di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa”; Cass. pen., sez. II, 14/01/94, in Cass. pen. 1995, 1847 (s.m.),  Giust. pen. 1994, II, 707,  Mass. pen. cass. 1994, fasc. 7, 91: “la norma di cui all’art. 633 c.p. infatti non è posta a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa”.Su questo specifico aspetto, vedasi Di Marino, “L’altruità nel delitto di invasione di terreni o edifici”, in Dir. giur. agr. e ambientale, 1996, 429.

[11]Cass. pen., sez. II, 9/06/98, in Cass. pen. 1989, 1470 (s.m.),  Giust. pen. 1989, II,228 (s.m.).

[12]Cass. pen., sez. II, 10/07/84, in Cass. pen. 1986, 271.

[13]In tale senso, Cass. pen., sez. II, 16/12/80, in Cass. pen. 1982, 1169 (s.m.): l’“art. 633 c.p. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici”.

[14]Cass. pen., sez. II, 16/12/80, in  Cass. pen. 1982, 1169 (s.m.).

[15]Cass. civ., sez. II,  23/07/13, n. 17881, in  Diritto & Giustizia 2013, 24 luglio (nota di: ACHILLE). In senso conforme, Cass. civ., sez. II, 9/05/08, n. 11624, in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 697: in “tema di possesso utile per l’usucapione, ai fini dell’accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore”. Per una diversa valutazione della parola “clandestinità” a seconda che si tratta di appurare l’usucapione o l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c., Cass. civ., sez. II, 9/05/08, n. 11624, in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 697 secondo cui, “se il concetto di clandestinità di cui all’art. 1168 c.c., deve essere stabilito esclusivamente in rapporto al soggetto passivo dello spoglio, esso ha un valore diverso quando lo si apprezza come vizio del possesso valido per l’usucapione” dato che si sostiene come “termine “clandestino”, che vizia il possesso ad usucapionem, se non corrisponde a quello del possesso celato (soltanto) al precedente possessore, e che legittima all’azione di spoglio, deve essere pur sempre inteso come l’opposto di “pubblico”, concetto, questo, che implica un esercizio del possesso visibile a tutti o almeno ad una apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, sì da farne apprezzare la pubblicità, e non solo ad una ristrettissima cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie ai proprio particolare rapporto con il possessore”.

[16]Cass. civ., sez. II, 9/05/08, n. 11624, in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 697.

[17]Ibidem.

[18]Trib. Cassino, 16/11/09, in Guida al diritto 2010, 9, 78 (s.m.). Sull’argomento, Patti, “Profili di tolleranza nel diritto privato”, Napoli, 1978, 15; “Commentario al codice civile”, a cura di P. Cedon, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 33 e ss. .

[19]Cass. civ., sez. II, 24/11/03, n. 17876, in Giust. civ. Mass. 2003, 11.

[20]Cass. civ., sez. II, 11/02/98, n. 1384, in Giust. civ. Mass. 1998, 299.

[21]Cass. civ., sez. II,  1/12/97, n. 12133, in  Giust. civ. Mass. 1997, 2304.

[22]Cass. civ., sez. II, 21/10/91, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10.

[23]Cass. civ., sez. II, 3/02/12, n. 1672, in Giust. civ. Mass. 2012, 2, 127.

[24]Cass. pen., sez. II, 1/10/13, n. 40571, in Diritto & Giustizia 2013.

[25]Ibidem.

[26]Ibidem.

[27]Cass. pen., sez. II,  3/05/11, n.  19079, in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 4, 1386. Su tale direzione, Cass. pen., sez. VI, 9/12/10, n. 1555, in Riv. pen. 2011, 4, 421: l’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici è costituito “dall’”invasione”, ossia l’accesso dall’esterno nell’altrui immobile, che non deve essere del tutto momentaneo, ma che tuttavia non richiede una protrazione per un periodo di tempo indefinito”.

[28]Ibidem.

[29]Cass. pen., sez. II, 22/10/08, n. 42786, in Guida al diritto 2009, 2, 81 (s.m.).

[30]Ibidem.

[31]Trib. Milano, sez. X, 12/10/04, in Foro ambrosiano 2004, 315 (nota di: LALOMIA).

[32]Cass. pen., sez. II, 22/10/08, n. 42786, in Guida al diritto 2009, 2, 81 (s.m.).

[33]Trib. Napoli, sez. III, 14/11705, in  Redazione Giuffrè 2006.

[34]Sull’argomento, Diana Antonio Gerardo, “Procedimenti cautelari e possessori”, Utet giuridica, Milano, 2010, pag. 1051 e ss.; Montel, “Il possesso”, in Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, II ed., Torino, 1962; Gentile, “Il possesso”, in Giur. sistematica di dir. civ. e comm., diretto da W. Bigiavi, II ed., Torino, 1977; Levoni, “La tutela del possesso”, vol. I, Milano, 1979, vol. II, Milano, 1982.

[35]Cass. civ., sez. II, 22/06/00, n. 8489, in Giust. civ. Mass. 2000, 1374.

[36]Cass. civ., sez. II, 30/12/97, n. 13101, in Giust. civ. Mass. 1997, 2451.

[37]Cass. civ., sez. II, 13/02/87, n. 1577, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2.

[38]Ibidem. In senso conforme, Cass. civ., sez. II, 8/04/86, n. 2433, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 4: l’“elemento oggettivo dello spoglio si concreta nella privazione totale o parziale del possesso del titolare”.

[39]Cass. civ., sez. II, 30/03/84, n. 2107, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4.

[40]Cass. civ., sez. II, 18/07/85, n. 4226, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 7.

[41]Cass. pen., sez. II, 30/05/00, n. 8107, in Ced Cassazione 2000,  Cass. pen. 2001, 1484 (s.m.).

[42]Uff. Indagini Preliminari Bari, 27/06/06, in Giurisprudenzabarese.it.

[43]Trib. Siena, 29/10/01, in Giur. merito 2001.

[44]Cass. pen., sez. II, 19/01/95, n. 368, in Cass. pen. 1996, 1437 (s.m.),  Giust. pen. 1996, II,    247 (s.m.),  Riv. polizia 1996, 586 (s.m.). In senso conforme, Cass, pen., sez. II, 4/06/03, n. 27710, in Riv. giur. polizia 2007, 3, 449 (s.m.): “il delitto di cui all’art. 633, comma 1, c.p. e all’art. 638 bis c.p. (invasione di terreni o edifici) non è configurabile quando l’agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontà dell’avente diritto”.

[45]Cass. pen., sez. II, 22/10/08, n. 42786, in Guida al diritto 2009, 2, 81 (s.m.).

[46]Ibidem.

[47]Cass. pen., sez. II, 6/04/01, n. 23800, in  Riv. pen. 2001, 830.

[48]Cass. pen., sez. II, 8/03/11, n. 12752, in CED Cass. pen. 2011.

[49]Cass. civ., sez. II, 23/02/81, n. 1082, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 2.

[50]T.a.r. Reggio Calabria, sez. I, 8/03/12, n. 208, in Foro amm. TAR 2012, 3, 985 (s.m.). Sull’argomento, vedasi: M. ANDREIS, “Occupazione senza titolo e giurisdizione”, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003, in Foro amm. – C.d.S., 2003, 1366; F. CARINGELLA, “Corso di diritto amministrativo”, Milano, 2005, 2399 ss.; A. TOMASSETTI, “I comportamenti della P.A. in materia edilizia ed urbanistica nella evoluzione normativa e giurisprudenziale”, in Riv. giur. dell’edilizia, n. 2, 2005, II, 47 ss.; G. Mari, “Sulla conformità del potere di acquisizione ex art. 43 t.u. espropriazioni ai principi di legalità e di effettività della tutela giurisdizionale”, nota a T.A.R. Lecce, Sez. I, 10 giugno 2005 n. 3307, in Riv. giur. dell’edilizia, 2005, I, 1302 ss., spec. 1304-1306. Roberto Montixi, “Occupazione acquisitiva, usurpativa, acquisizione coattiva sanante”, in www.altalex.it.

[51]Consiglio di Stato, sez. IV, 26/03/12, n. 1750, in Foro amm. CDS 2012, 3, 609 (s.m.).

[52]Corte Cost., 11/05/06, n. 191, in www.giurcost.org.

[53]Secondo il cui: per “ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici”.

[54] R. Tiberi che, nell’opera “In tema di occupazione appropriativa e tutela del privato”, edita in Giur. merito, 1997, 4, 890, ha richiamato la seguente pronuncia: Cass. 25 marzo 1988, n. 2567, in Giust. civ. Mass., 1988, 638.

[55]Cass. civ., sez. I, 5/05/05, n. 9361, in Giust. civ. Mass. 2005, 5.

[56]Cass. civ., sez. un., 21/06/12, n. 10285, in Giust. civ. Mass. 2012, 6, 823. In senso conforme, Cass. civ., sez. un., 8/06/07, n. 13397, in Giust. civ. Mass. 2007, 6,  Foro amm. CDS 2007, 10, 2734 (s.m.): le “azioni possessorie sono esperibili davanti al g.o. nei confronti della p.a. quando il comportamento perseguito non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di diritti soggettivi o quando il provvedimento risulti adottato in stato d’evidente carenza d’attribuzione di funzioni, di modo che l’atto ha l’apparenza ma non la sostanza del provvedimento amministrativo idoneo a produrre l’effetto di degradazione del diritto soggettivo”.

[57]Ai sensi del quale: chiunque “fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila”.

[58]Cass. pen., sez. II, 8/05/12, n. 31811, in Diritto & Giustizia 2012, 14 settembre.

[59]Cass. pen., sez. II, 25/01/12, n. 16340, in Diritto & Giustizia 2012, 4 maggio (nota di: GASPARRE). In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 17/11/05, n. 2592, in CED Cass. pen. 2006,  Riv. giur. polizia 2007, 3, 447 (s.m.): “il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all’art. 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l’immobile o di trame altrimenti profitto”; Cass. pen., sez. II, 19/02/90, in Riv. pen. 1991, 267.,  Giust. pen. 1991, II,231 (s.m.): ai “fini del dolo specifico richiesto dall’art. 633 c.p., trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, in relazione all’interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilità del patrimonio immobiliare, occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l’altrui bene, ma anche il fine di occupare l’immobile o di trarne profitto”.

[60]Cass. pen., sez. II, 27/10/09, n.  42597, in Guida al diritto 2010, 4, 54 (s.m.).

[61]Ibidem.

[62]Ibidem.

[63]Il quale si caratterizza per il fatto di consistere “in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l’agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri”(Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte generale”, Bologna, Zanichelli editore, 2006, ed. IV, pag. 332.

[64]Cass. pen., sez. II, 3/07/07, n. 35178, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.).

[65]In tale senso, Cass. pen., sez. VI, 22/06/11, n. 43646, in Cass. pen. 2012, 11, 3706 (s.m.) (nota di: D’IPPOLITO),  CED Cass. pen. 2011.

[66]Cass. pen., sez. VI, 3/06/94, n. 9767, in Riv. pen. 1994, 1111.

[67]Ibidem.

[68]Cass. pen., sez. II, 2/12/99, n. 2697, in Riv. pen. 2000, 459.

[69]Ibidem.

[70]Cass. pen., sez. VI, 3/06/94, n. 9767, in Riv. pen. 1994, 1111.

[71]Ibidem.

[72]Trib. Napoli, 30/06/05, in Redazione Giuffrè 2005 (s.m.).

[73]Ibidem. L’ultimo comma, primo capoverso, di questa norma giuridica, a sua volta, prevede che, se “l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui”.

[74]Cass. pen., sez. III, 20/04/90, in Cass. pen. 1991, I,1963 (s.m.).

[75]Cass. pen., sez. II, 8/02/11, n. 11544, in CED Cass. pen. 2011. In parte contraria, Cass. pen., sez. II, 11/02/81, in Giust. pen. 1981, II, 641 (s.m.),  Cass. pen. 1982, 735 (s.m.): il “reato di invasione di terreni può avere carattere sia istantaneo che permanente a seconda che l’introduzione nel fondo sia seguita da un insediamento momentaneo o si protragga con una occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto”. Di diverso avviso, Pretura Cagliari, 14/06/88, in Riv. giur. Sarda 1990, 188 (nota): il “delitto di invasioni di terreni o di edifici al fine di occuparli non è reato permanente, bensì reato istantaneo ad effetti permanenti”. Secondo insigne letteratura scientifica, in eguale misura rispetto a quanto statuito da questo giudice di merito, si tratterebbe di reato istantaneo con effetti permanenti (Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 263).

[76]Cass. pen., sez. II, 8/02/11, n. 11544, in CED Cass. pen. 2011.

[77]Ibidem.

[78]Ibidem.

[79]Ibidem.

[80]Cass. civ., sez. I, 26/03/10, n. 7278, in Guida al diritto 2010, 19, 40 (s.m.). In senso conforme, Cass. civ.,sez. II, 25/02/86, n. 1185, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2: gli “atti di tolleranza, che traggono origine dall’altrui spirito di condiscendenza o da rapporti di amicizia e di buon vicinato e che implicano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, consistono in un godimento di portata modesta e tale da incidere molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore, con la conseguenza che non può qualificarsi come sorto per mera tolleranza un possesso che si sia protratto per lungo tempo o esplicitato con la costruzione e il godimento di un’opera che insista in modo stabile sul suolo, senza alcuna opposizione da parte del proprietario”.

[81]Cass. civ., sez. II, 20/02/08, n. 4327, in Guida al diritto 2008, 19, 58 (s.m.). In senso eguale, Cass. civ., sez. II, 8/06/07, n. 13443, in Giust. civ. Mass. 2007, 6: ai “sensi dell’art. 1144 c.c., gli atti di tolleranza, che non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore”.

[82]Trib. Cassino, 16/11/09, n. 995, in Guida al diritto 2010, 9, 78 (s.m.). In senso conforme, Trib. Modena, sez. II, 17/04/12, n. 642, in Giurisprudenza locale – Modena 2012: “atti di tolleranza, che secondo l’art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso,secondo la Corte di cassazione: “sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore (…). Pertanto nell’indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e quindi sia inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell’esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli,è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. II, 18/6/01, n. 8194)”.

[83]Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali di godimento”.

[84]Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale”.

[85]Trib. Savona, 5/04/12, in  Redazione Giuffrè 2012.

[86]Cass. civ., sez. II, 9/02/85, n. 1069, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 2.

[87]Cass. pen., sez. II, 19/02/90, in Riv. pen. 1991, 267.,  Giust. pen. 1991, II,231 (s.m.).

[88]Trib. Minorenni L’Aquila, 15/02/96, in Giur. it. 1997, II, 417. Sull’argomento, AMATO F.M., “Sul problema della liceità penale delle occupazioni studentesche”, in Foro it., 1993, II, 525; GUARNIERI, “Risvolti penalistici delle occupazioni studentesche”, in Scuola pos., 1971, 115.

[89]Trib. Minorenni Catania, 21/11/94, in Giust. pen. 1995, II, 176.

[90]Pretura Bologna, 22/11/82, in Riv. giur. edilizia 1983, I,716.

[91]Cass. pen., sez. III, 26/11/03, n. 2026, in Cass. pen. 2005, 4, 1258 (s.m.).

[92]Cass. pen., sez. II, 23/11/87, in Giust. pen. 1989, II,151 (s.m.).

[93]Cass. pen., sez. I, 21/06/01, n. 29362, in Ced Cassazione 2001,  Cass. pen. 2002, 1713 (s.m.). In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 17/01/91, in Riv. pen. 1992, 242.,  Giust. pen. 1992, II, 168 (s.m.): la “permanenza del delitto di invasione di terreni ex art. 633 c.p., configurabile quando l’occupazione si protrae nel tempo, è interrotta dalla sentenza di condanna ancorché non definitiva”; Cass. pen., sez. II, 12/01/90, in Cass. pen. 1991, I,1566 (s.m.),  Giust. pen. 1990, II,6 20 (s.m.): il “delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. è di natura permanente, la cui permanenza cessa con la pronuncia di primo grado”; Cass. pen., sez. II, 30/06/87, in Cass. pen. 1988, 1858 (s.m.),  Giust. pen. 1988, II,297 (s.m.): colui “che si introduce in un immobile e protrae nel tempo la occupazione dello stesso fino al momento della pronuncia del giudice di primo grado commette un reato permanente, che si consuma fino al momento della suddetta pronuncia”. Di diverso avviso quell’orientamento nomofilattico che ritiene il reato in esame solo eventualmente permanente. Invero, secondo tale approdo ermeneutico, “il reato di invasione di terreni di cui all’art. 633 c.p. può avere carattere sia istantaneo che permanente a seconda che l’introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero, come nel caso concreto, si protragga con una occupazione persistente nel tempo (Cass. 2^ 17.12.86 n. 14183, ud. 14.5.86, rv. 174641)” (Cass. pen., sez. II, 1/10/08, n. 38801, in CED Cass. pen. 2008,  Cass. pen. 2009, 9, 3460).

[94]Cass. pen., sez. I, 25/01/12, n. 4796, in CED Cass. pen. 2012.

[95]Cass. pen., sez. II, 22/03/12, n. 23695, in CED Cass. pen. 2012,  Cass. pen. 2013, 7-8, 2700.

[96]Cass. pen., sez. II, 27/11/03, n. 49169, in Cass. pen. 2005, 2, 456 (s.m.).

[97]Pretura Torino, 12/10/84, in Giur. merito 1985, 1163 (nota).

[98]Art. 71, co. III, d.lgs., 6/09/11, n. 159.

[99]Art. 71, co. I, d.lgs., 6/09/11, n. 159.

[100]Cass. pen., sez. I, 13/06/79, in  Giust. pen. 1980, II,178 (s.m.).

[101]In relazione a questa aggravante, a titolo meramente esemplificativo, è stato sostenuto come integri un’arma impropria: “un bicchiere di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo”(Cass. pen., sez. V, 24/09/12, n. 47504, in CED Cass. pen. 2012); “un tubo di gomma, usato in un contesto aggressivo”(Cass. pen., sez. V, 20/12/11, n. 4920, in Diritto & Giustizia 2012, 24 febbraio); “un blocca pedali per automobile, se utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo”(Cass. pen., sez. II, 16/06/09, n. 29950, in CED Cass. pen. 2009,  Cass. pen. 2010, 5, 1963); paletti di cemento e “pezzi di ferro destinati a lavori edili, usati in un contesto aggressivo”(Cass. pen., sez. V, 10/11/05, n. 170, in Cass. pen. 2007, 1, 254); “un bastone, se usato in un contesto aggressivo”(Cass. pen., sez. V, 5/10/00, n. 11872, in Cass. pen. 2002, 751) o “atto a cagionare contusioni”[Cass. pen., sez. IV, 27/08/96, n. 8222, in Cass. pen. 1997, 2830 (s.m.),  Giust. pen. 1997, II, 370 (s.m.)], una “sbarra di ferro”(Cass. pen., sez. IV, 15/03/85, in Cass. pen. 1986, 803 (s.m.),  Giust. pen. 1986, II,509); un “coltello chirurgico (bisturi)”(Cass. pen., sez. V, 3/03/82, in Cass. pen. 1983, 1413).

[102]Tra i “congegni micidiali”, sono state annoverate le “molotov”(Cass. pen., sez. II, 12/12/12, n. 1622, in CED Cass. pen. 2012) ossia “una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio”(Cass. pen., sez. I, 22/02/01, n. 17218, in Ced Cassazione 2001,  Cass. pen. 2002, 751); tra quelle “comuni da sparo”, sono state definite tali: “una bomboletta “spray” contenente gas urticanti in grado soltanto di irritare la pelle e gli occhi con regresso totale di tali effetti nel giro di trenta minuti”(Cass. pen., sez. I, 28/02/12, n. 11753, in Riv. pen. 2012, 7-8, 756) e, più in generale, “quelle considerate da bersaglio da sala o ad emissione di gas nonché le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi”(Cass. pen., sez. I, 5/07/95, n. 9703, in Cass. pen. 1996, 1944 (s.m.),  Giust. pen. 1996, II, 161); per “aggressivi chimici”, sono state stimate in tale senso: le “bombolette contenenti gas paralizzante”(Cass. pen., sez. I, 15/06/05, n. 27435, in Cass. pen. 2006, 7-8, 2577); i “candelotti lacrimogeni”[Cass. pen., sez. II, 9/07/81, in Cass. pen. 1982, 2058 (s.m.)]; per “arma da guerra”, invece, si deve intendere quella che in concreto presenti i seguenti requisiti i seguenti requisiti: “1) spiccata potenzialità di offesa; 2) destinazione attuale o potenziale al moderno armamento delle truppe nazionali o estere; 3) utilizzazione per l’impiego pubblico”(Cass. pen., sez. I, 19/05/82, Cass. pen. 1984, 163) quale può essere, ad esempio, una “bomba a mano”(Cass. pen., sez. I, 18/05/83, in Cass. pen. 1984, 2253) o una “baionetta” (Cass. pen., sez. V, 17/12/82, in Cass. pen. 1984, 386 (s.m.),  Riv. pen. 1983, 867).

[103]In relazione a questa norma giuridica, è stato rilevato che “l’uso della congiunzione “nonché” distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel comma 3 dell’art. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle a emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo può letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale”(Cass. pen., sez. I, 21/04/99, n. 8771, in Cass. pen. 2000, 2396 (s.m.),  Giust. pen. 2000, II) facendone discendere la considerazione secondo cui l’ “equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi “da bersaglio da sala””(ibidem). Tra le armi ricomprese nell’alveo di questa disposizione legislativa quale “arma comune da sparo”: la “carabina cal. 22 a canna rigata”(Cass. pen., sez. I, 23/05/84, in Cass. pen. 1985, 1898); la “pistola lanciarazzi” (Cass. pen., sez. I, 4/04/97, n. 3911, in Giust. pen. 1997, II, 690); “una pistola ad aria compressa cal. 4,5”(Cass. pen., sez. VI, 25/03/92, in Cass. pen. 1993, 2366,  in Riv. pen. 1993, 190); una “pistola scacciacani”(Cass. pen., sez. I, 2/03/82, in Cass. pen. 1983, 1631,  Riv. pen. 1983, 153); la “pistola “flobert”, ad aria compressa”(Cass. pen., sez. I, 21/10/77, in Cass. pen. 1978, 1486). Per le “armi giocattolo”, Cass. pen., sez. II, 17/03/93, in Riv. pen. 1994, 34,  Mass. pen. cass. 1993, fasc. 9, 39: per “coloro che portino fuori della loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti del tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli art. 4 e 7, legge n. 895 del 1967, modificati dagli art. 12 e 14, legge n. 497 del 1974, o dall’art. 4. legge n. 110 del 1975”.

[104]Cass. pen., sez. VI, 17/02/10, n. 10996, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 1, 194.

[105]Cass. pen., sez. V, 25/01/00, n. 3327, in Cass. pen. 2001, 847 (s.m.).

[106]Cass. pen., sez. II, 27/02/84, in Cass. pen. 1985, 1814 (s.m.).

[107]Cass. pen., sez. I, 17/04/78, in Cass. pen. 1979, 1107,  Riv. pen. 1979, 40,  Giust. pen. 1979, 146,II (s.m.).

[108]Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 264.

[109]Per una disamina generale di questa causa di liceità, tra i tanti studiosi intervenuti sul tema, Contieri, “Lo stato di necessità”, Milano, 1939; Giuliani, “Dovere di soccorso e stato di necessità”, Milano, 1970; Azzali, voce “Stato di necessità”, in Noviss. Dig. It., XVII, Torino, 1971; Aiello, “Stato di necessità (diritto penale)”, in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, Mezzetti, voce “Stato di necessità”, in Dig. Disc. pen., XIII, Torino, 1997, 670.

[110]Sulla rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione come interesse da tutelare attraverso l’art. 54 c.p. v. BRECCIA, “Il diritto all’abitazione”, Giuffrè, 1980, p. 20 ss. .

[111]Sull’argomento, vedasi: MEREU, “La configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi problematiche di necessità economica e abitativa”, Cass. pen., 2008, p. 1026; Viganò, “Stato di necessità e conflitto di doveri: contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti”, Giuffrè, 2000, p. 27 ss.; DE FRANCESCO, “La situazione di bisogno nella logica della necessità”, in Giur. merito, 1972, II, p. 77; , G. Mercolino, “Commento all’art. 633 c.c., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, VI, Aggiornamento 2000-2004, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2005, 103 ss.

[112]Cass. pen., sez. II, 10/05/13, n. 24432, in Diritto & Giustizia 2013, 6 giugno.

[113]Cass. pen., sez. VI, 5/07/12, n. 28115, in CED Cass. pen. 2012,  Cass. pen. 2013, 6, 2331.

[114]Cass. pen., sez. II, 22/10/09, n. 42422, in Guida al diritto 2009, 50, 75

[115]Cass. pen., sez. II, 10/05/13, n. 24432, in Diritto & Giustizia 2013, 6 giugno.

[116]Cass. pen., sez. II, 16/04/13, n. 19147, in CED Cass. pen. 2013.

[117]Cass. pen., sez. II, 11/01/13, n. 15279, in Diritto & Giustizia 2013, 3 aprile. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 12/07/11, n. 33838, in Diritto & Giustizia 2011, 16 settembre: lo “stato di necessità, scriminante dell’abusiva occupazione di edifici, non si configura con il solo disagio abitativo”; Cass. pen., sez. II, 17/01/08, n. 7183, in Arch. locazioni 2008, 3, 251: “l’occupazione di un istituto scolastico di proprietà pubblica configura il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) laddove detta condotta non sia determinata da una situazione di estrema urgenza (necessitante, appunto, il ricorso ad una occupazione per improrogabili esigenze abitative), bensì di solo disagio abitativo”.

[118]Cass. 19 aprile 2003 n. 24290, in Giust. civ. Mass., 2003.

[119]Cass. pen., sez. II, 22/01/13, n. 5945, in Diritto & Giustizia 2013, 8 febbraio (nota di: CECCARELLI).

[120]Argomentando a contrario, Cass. pen., sez. II, 12/07/11, n. 33838, in Diritto & Giustizia 2011, 16 settembre.

[121]Cass. pen., sez. II, 11/01/13, n. 15279, in Diritto & Giustizia 2013, 3 aprile.

[122]Cass. pen., sez. I, 13/05/10, n. 20867, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 4, 1524. Per la dottrina, CORDERO, “Procedura penale”, 9ª ed., Giuffrè, 1987, p. 996 ss.; ILLUMINATI, “La presunzione d’innocenza dell’imputato”, Zanichelli, 1979, p. 131 ss.; ILLUMINATI, “Giudizio”, in Compendio di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, 4ª ed., Cedam, 2008, p. 760 s.

[123]Cass. pen., sez. un., 29/05/08, n. 40049, in Foro it. 2009, 6, II, 344.

[124]Cass. pen., sez. III, 26/01/06, n. 19811, in  CED Cass. pen. 2006. In senso conforme, Cass., Sez. 3^: 21.9.2001, ric. Riccobono; 22.2.2001, ric. Bianchi; 7.10.1999, ric. Verrusio; 8.10.1998, ric. Braccio; 2.12.1997, n. 11030, ric. Guerra; 17.5.1990, ri.7015, ric. Sinatra; 25.2.1989, n. 3137, ric. Gelsi; 4.12.1987, n. 12253, ric. Iudicello.

[125] La quale, al I comma, dispone che non “è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

[126]Cass. pen., sez. II, 27/06/07, n. 35580, in Guida al diritto 2007, 44, 101 (s.m.),  Foro it. 2007, 12, II, 678.

[127]Ibidem. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 8/07/97, n. 8983, in Cass. pen., 1998, 3068 (s.m.): in “tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui al comma 3 dell’art. 530 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. Il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova di cui al comma 2 dell’art. 529 c.p.p. ed al comma 2 dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna”.

[128]Cass. pen., sez. I, 8/07/97, n. 8983, in Cass. pen., 1998, 3068 (s.m.)

[129]Secondo cui: quando “chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’ indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”.

[130]Trib. Bologna, sez. II, 7/05/07, in Resp. civ. e prev. 2008, 9, 1882 (s.m.) (nota di: PORRECA).

[131]Ibidem.

[132]Ibidem.

[133]A norma del quale: la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

[134]Ai sensi del quale: la “dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

[135]Cass. pen., sez. II, 11/02/11, n. 8724, in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 5, 1747.

[136]Corte Cost., sent. n. 217/88, in www.giurcost.org.

[137]Ibidem.

[138]Corte Cost., sent. n. 49/87, in www.giurcost.org.

[139]Cass. pen., sez. II, 27/06/07, n. 35580, in Guida al diritto 2007, 44, 101 (s.m.),  Foro it. 2007, 12, II, 678.

[140]A. Mereu, “La configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi problematiche di necessità economica e abitativa”, nota a Cass. pen., 27/06/07, n. 35580, sez. II, in Cass. pen. 2008, 3, 1024.

[141]Cass. pen., sez. II, 10/11/11, n. 47386, in Diritto & Giustizia 2011, 24 dicembre.

[142]Cass. pen., sez. II, 6/07/07, n. 35454, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.).

[143]Cass. pen., sez. II, 14/01/94, in Cass. pen. 1995, 1847 (s.m.),  Giust. pen. 1994, II, 707,  Mass. pen. cass. 1994, fasc. 7, 91.

[144]Cass. pen., sez. II, 1/10/13, n. 40571, in Diritto & Giustizia,2013.

[145]Cass. pen., sez. II, 3/05/11, n. 19079, in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 4, 1386.

[146]Cass. pen., sez. II, 22/10/08, n. 42786, in Guida al diritto 2009, 2, 81 (s.m.).

[147]Cass. pen., sez. II, 1/12/11, n. 5585, in CED Cass. pen. 2011.

[148]Cass. pen., sez. II, 17/06/10, n. 25937, in CED Cass. pen. 2010.

[149]Cass. pen., sez. II, 11/03/09, n. 24492, in Guida al diritto 2009, 31, 88 (s.m.).

[150]Cass. pen., sez. II, 26/03/08, n. 14042, in CED Cass. pen. 2008,  Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 10, 848,  Cass. pen. 2009, 5, 1981.

[151]Cass. pen., sez. II, 17/10/03, n. 43393, in Cass. pen. 2005, 1, 62 (s.m.).

[152]Cass. pen., sez. II, 25/01/12, n. 16340, in Diritto & Giustizia 2012, 4 maggio (nota di: GASPARRE).

[153]Cass. pen., sez. II, 27/10/09, n. 42597, in Guida al diritto 2010, 4, 54 (s.m.).

[154]Cass. pen., sez. II, 3/07/07, n. 35178, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.).

[155]Cass. pen., sez. II, 8/02/11, n. 11544, in CED Cass. pen. 2011.

[156]Cass. pen., sez. II, 30/10/08, n. 44902, in CED Cass. pen. 2008.

[157]Cass. pen., sez. II, 10/07/84, in Cass. pen. 1986, 271.

[158]Cass. pen., sez. II, 30/05/00, n. 8107, in Ced Cassazione 2000,  Cass. pen. 2001, 1484 (s.m.).

[159]Cass. pen., sez. II, 5/03/13, n. 15297, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile.

[160]Cass. pen., sez. II, 10/05/07, n. 32833, in CED Cass. pen. 2008.

[161]Cass. pen., sez. V, 25/01/85, in Cass. pen. 1986, 1086 (s.m.),  Giust. pen. 1985, II,734 (s.m.).

[162]Cass. pen., sez. II, 10/11/81, in Cass. pen. 1983, 621 (s.m.),  Giust. pen. 1982, II,651 (s.m.).

[163]Cass. pen., sez. III, 9/11/04, n. 48520, in Riv. pen. 2006, 101.

[164]Il quale, al comma IV, prevede che, chiunque “occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 a Euro 674”.

[165]Cass. pen., sez. II, 8/05/12, n. 31811, in Diritto & Giustizia 2012, 14 settembre.

[166]La quale, al I comma, stabilisce che, quando “uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

[167]Il quale, nello statuire che le “disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”, rinvia al I comma di questa disposizione legislativa secondo cui l’ “assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa di L. 50.000 a lire 500.000”.

[168]Cass. pen., sez. II, 1/10/08, n. 38801, in CED Cass. pen. 2008,  Cass. pen. 2009, 9, 3460.

[169]Ibidem.

[170]Secondo cui: “I]. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. [II]. Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’art. 54cod. nav. la quale, a sua volta, dispone che, qualora “siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ ordine, provvede di ufficio a spese dell’ interessato”. L’art. 1161 cod. nav., oltre ad avere “natura permanente”(Cass. pen., sez. III, 4/12/95, n. 4259, in Riv. giur. edilizia 1996, I, 809,  Giust. pen. 1996, II, 570) si caratterizza inoltre per il fatto che la condotta del soggetto agente è quella di “acquisire o mantenere senza titolo il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento e per la configurabilità del reato non è necessario che le attività di ostacolo all’uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, se è sufficiente che esse siano idonee a comprimere il detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall’interesse della collettività ad usare pienamente il bene demaniale” [T.a.r. Napoli, Campania, sez. IV, 17/10/00, n. 3815, in Dir. trasporti 2001, 892 (s.m.)]. Per giunta, il termine di prescrizione “non decorre dalla data dell’accertamento ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero , individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale”(Cass. pen., sez. III, 16/03/10, n. 16859, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 2, 708) e non può essere interrotto dall’ “ingiunzione di sgombero di un’area demaniale oggetto di abusiva occupazione, non seguita dalla cessazione della condotta antigiuridica”(Cass. pen., sez. III, 27/02/08, n. 15657, in CED Cass. pen. 2008).

[171]Cass. pen., sez. III, 9/11/04, n. 48520, in Riv. pen. 2006, 101.

[172]Cass. pen., sez. II, 25/06/80, in Cass. pen. 1982, 257 (s.m.).

[173]Cass. pen., sez. II, 11/10/04, n. 39672, in CED Cass. 230055.

[174]Il quale, al primo comma, dispone che chiunque, “al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516”.

[175]Il quale, al primo comma, stabilisce come chiunque, “al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno”.

[176]A norma del quale: chiunque, “senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila”.

[177]Il quale, al comma I, statuisce che chiunque, “col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila”.

[178]Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 260.

[179]Secondo il quale: nei “casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico”.

[180]Art. 4, co. I, d.lgs, 28/08/00, n. 274.

[181]Secondo cui: per “i  reati  commessi  per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena  e’  sempre  aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento  costitutivo del reato”. A tal proposito, secondo la Cassazione, affinchè possa configurarsi tale aggravante in relazione al delitto in argomento, la nozione di “eversione dell’ordine democratico” deve essere riferita non all’azione violenta ma “deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell’assetto costituzionale esistente ovvero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che lo governano”(Cass. pen., sez. VI, 2/11/05, n. 2310, in CED Cass. pen. 2006).[182]Ai sensi del quale: per “i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo  commessi avvalendosi delle condizioni  previste  dall’articolo  416-  bis  del codice  penale  ovvero  al  fine  di  agevolare   l’attivita’   delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e’ aumentata  da un terzo alla metà”. A tal proposito, per dovere di completezza argomentativa, giova ricordare che questa aggravante “è ritenuta sussistente quando, per le modalità in cui si svolge il fatto, è evidente il metodo mafioso, idoneo ad evocare il timore dell’essere la minaccia realizzata da appartenenti ad associazioni camorristiche”[Cass. pen., sez. II, 8/02/13, n. 22130, in Diritto & Giustizia 2013, 24 maggio (nota di: PIRAS)].[183]Secondo cui: “per i reati punibili con pena diversa da  quella  dell’ergastolo commessi  per  finalita’  di  discriminazione  o  di   odio   etnico, nazionale,  razziale  o  religioso,  ovvero  al  fine  di   agevolare l’attivita’ di organizzazioni, associazioni, movimenti  o  gruppi che hanno tra  i  loro  scopi  le  medesime  finalita’,  la  pena  e’ aumentata”. Anche per questo elemento accidentale, per le medesime ragioni indicate nella nota precedente, corre l’obbligo di osservare che tale aggravante “è integrata quando l’azione si rapporti, nell’accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza, non essendo necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno – e quindi a suscitare- il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori”(Cass. pen., sez. V, 15/05/13, n. 25870, in Diritto & Giustizia 2013, 12 giugno).

[184]Art.  4, co. 3, d.lgs., 28/08/00, n. 274.

[185]Art. 4, co. 4, d.lgs., 28/08/00, n. 274.

[186]Art. 639 bis c.p. .

[187]Cass. pen., sez. II, 26/01/10, n. 7575, in Guida al diritto 2010, 13, 86 (s.m.). Sull’argomento, Pisa, “Il regime di procedibilità nei reati contro il patrimonio immobiliare di enti pubblici”, in Dir. penale e processo, 1995, 1387.

[188]Cass. pen., sez. II, 26/01/10, n. 7575, in Guida al diritto 2010, 13, 86 (s.m.). In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 7/12/95, in Cass. pen. 1997, 62 (nota di: PARISE): la “dizione “edifici pubblici o destinati a uso pubblico”, ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 633 c.p., deve ritenersi comprensiva dell’edificio pubblico per appartenenza e di quello che sia tale per destinazione funzionale. In tale ultimo caso ciò che rileva è la destinazione, secondo le finalità di natura pubblicistica, e non invece l’utilizzazione in concreto che dell’immobile si faccia. Per gli immobili dell’edilizia residenziale pubblica sussiste quindi “destinazione a uso pubblico”.

[189]Ibidem. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 24/01/03, n. 14798, in Riv. giur. polizia 2007, 3, 449 (s.m.): ai “fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi “pubblici” – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 c.c. e segg., mutuata dal legislatore penale i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e “destinati ad uso pubblico” quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto”.

[190]Cass. civ., sez. un.,  14/02/11, n. 3665, in Diritto & Giustizia 2011,   Giust. civ. Mass. 2011, 2, 245,  Giust. civ. 2011, 3, 595.

[191]Ibidem.

[192]Secondo il quale: le “zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”.

[193]Ibidem.

[194]Ibidem.

[195]Ibidem.

[196]In tale senso, L. Ciafardini, nota a Corte di Cassazione, 14 febbraio 2011, n. 3665, sez. UU., in Giust. civ. 2011, 12, 2844.

[197]Cass. civ., sez. II, 12/04/96, n. 3451, in Giust. civ. Mass. 1996, 555.

[198]Cass. civ., sez. III, 26/02/96, n. 1480, in Giust. civ. Mass. 1996, 254,  Riv. giur. edilizia 1996, I, 894.

[199]Il quale, nel caso di innovazioni eseguite sul demanio senza autorizzazione, “non richiede particolare motivazione”(T.a.r. Latina Lazio, sez. I, 27/05/01, n. 440, in Foro amm. TAR 2011, 5, 1638) “se non quella necessaria a dare atto dell’accertamento del fatto illecito”[T.a.r. Catania Sicilia, sez. III, 6/02/06, n. 169, in Foro amm. TAR 2006, 2, 758 (s.m.)]. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il caso contemplato dall’art. 54 cod. nav. (che introduce l’obbligo della capitaneria di porto di ordinare lo sgombero delle aree demaniali abusivamente detenute e la demolizione delle opere eventualmente realizzate) ove non è parimenti richiesta una “particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima” [T.a.r. Catanzaro Calabria, sez. II, 8/07/05, n. 1150, in Foro amm. TAR 2005, 7/8, 2587 (s.m.)].

[200]T.a.r. Palermo Sicilia, sez. II, 20/12/11, n. 2418, in Foro amm. TAR 2011, 12, 4147 (s.m.).

[201]R. Tiberi, “In tema di occupazione appropriativa e tutela del privato”, in Giur. merito, 1997, 04, 890.

[202]Ibidem.

[203]Cass. civ., sez. I, 26/03/10, n. 7278, in Guida al diritto 2010, 19, 40 (s.m.).

[204]Secondo cui: i “beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828”.

[205]Ai sensi del quale: i “beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

[206]Ibidem.

[207]Cass. civ., sez. un., 15/07/99, n. 391, in Foro it. 2000, I, 575,  Riv. giur. polizia 2000, 358. In senso non dissimile, Cass. civ., sez. II, 11/05/09, n. 10817, in Giust. civ. Mass. 2009, 5, 754: a “differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c. nav., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo”.

[208]Ai sensi del quale: fanno “parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.

[209]Cass. civ., sez. un., 15/07/99, n. 391, in Foro it. 2000, I, 575,  Riv. giur. polizia 2000, 358.

[210]Secondo il quale: fanno “parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.

[211]Cass. civ., sez. un., 15/07/99, n. 391, in Foro it. 2000, I, 575,  Riv. giur. polizia 2000, 358. In senso eguale, Cass. civ., sez. II, 13/03/07, n. 5867, in Giust. civ. Mass. 2007, 3: affinchè “un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché “destinati ad un pubblico servizio”, ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”; Cass. civ., sez. un., 28/06/06, n. 14865, in Giust. civ. Mass. 2006, 6: affinchè “un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico”; Cass. civ., sez. II, 20/10/97, n. 10253, in Giust. civ. Mass. 1997, 1962: quando “non si tratta di beni del demanio necessario, la demanialità non è una qualifica attribuita ad un bene in funzione del titolo di acquisto o della volontà inattuata di una determinata destinazione demaniale o del modo di atteggiarsi del potere di disposizione, ma una qualifica che attiene alla destinazione concreta del bene ed alla sua caratterizzazione funzionale secondo taluna delle varie destinazioni ad uso pubblico previste dalla legge per ciascuna delle categorie dei beni demaniali”.

[212]A tal proposito, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 28/04/06, n. 2398, in Foro amm. CDS 2006, 4, 1174 (s.m.): l’ “occupazione di un bene pubblico tollerata dall’amministrazione non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’ occupante di fatto né rileva il pagamento di somme corrispondenti all’originario canone, valendo queste solo a titolo di compenso per l’occupazione “sine titulo””; Cass. civ., sez. un., 26/07/02, n. 11101, in Giust. civ. Mass. 2002, 1372,  D&G – Dir. e giust. 2002, 33, 74: la “sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della p.a. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino”. Per “sdemanializzazione tacita”, a sua volta, deve intendersi “il passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni nonostante la mancanza di un formale atto di declassificazione” (Cass. civ., sez. II, 3/05/96, n. 4089, in Giust. civ. Mass. 1996, 660). Sull’argomento, A. Quaranta, “Lineamenti di diritto amministrativo”, Novara, 1987, M. Mirabella, M. Di Stefano, A. Alfieri, “Corso di diritto amministrativo” a cura di M. Mirabella, Milano, Giuffrè editore, 2009, pag. 233.

[213]T.a.r. Brescia, Lombardia, sez. I, 8/07/09, n. 1450, in Riv. giur. edilizia 2009, 5-6, I, 1916.

[214]T.a.r. Brescia, Lombardia, sez. I, 8/07/09, n. 1450, in Riv. giur. edilizia 2009, 5-6, I, 1916. Contra T.a.r. Salerno, Campania, sez. II, 20/01/12, n. 80, in Foro amm. TAR 2012, 1, 242 (s.m.) ove è stato affermato che l’ “occupazione ed il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non sono idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante senza titolo”; T.a.r. Milano Lombardia, sez. I, 6/04/06, n. 944, in :  Foro amm. TAR 2006, 4, 1203 in cui è stato parimenti rilevato che in “tema di occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, deve ritenersi che l’inerzia manifestata dall’amministrazione, pur protratta per un lungo lasso di tempo, non sia idonea a determinare né un’acquiescenza della stessa, né un affidamento legittimo per l’interessato, che siano ostativi all’emanazione degli atti necessari al ripristino della legalità” essendo necessario che venga adottato “un provvedimento di assegnazione” [T.a.r. Napoli, Campania, sez. V, 25/09/03, n. 11691, in Foro amm. TAR 2003, 2715 (s.m.)]. In materia di usi civici, Consiglio di Stato, sez. IV, 19/12/03, n. 8365, in Foro amm. CDS 2003, 3652 (s.m.): la “reintegrazione del suolo gravato da uso civico ha per presupposto il solo accertamento della natura del bene e della autorizzazione ad esso inerente, sicché non può rinvenirsi un diritto degli occupanti a rimanervi in condizioni contrastanti con detto presupposto”. In materia di demanio marittimo, T.a.r. Catania, Sicilia, sez. III, 20/02/08, n. 309, in Foro amm. TAR 2008, 2, 621 (s.m.),  Dir. trasporti 2009, 2, 538 (s.m.): la “configurabilità del reato di occupazione abusiva di bene demaniale, di cui all’art. 54 c.n., non è esclusa nè dalla circostanza che l’opera sia stata realizzata da lungo tempo, nè che la stessa sia facilmente rimuovibile” potendo escludersi solo ove venga emesso un “provvedimento autorizzativo” [T.a.r. Roma, Lazio, sez. III, 1/08/08, n. 7803, in Foro amm. TAR 2008, 7-8, 2075 (s.m.)].

[215]Cass. pen., sez. II, 9/10/08, n. 40822, in CED Cass. pen. 2008.

[216]Secondo il quale: fermo “quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento], fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato”.

[217]Consiglio di Stato, sez. VI, 2/02/09, n. 541, in Foro amm. CDS 2009, 2, 471 (s.m.).

[218]T.a.r., sez. II ter, 21/01/11, n. 680, in www.giustizia-amministrativa.it.

[219]Art. 56, co. II,  Decreto legislativo, 2/07/10, n. 104.

[220]Art. 55, co. V,  Decreto legislativo, 2/07/10, n. 104.

[221]Cass. pen., sez. III, 24/03/10, n. 17528, in CED Cass. pen. 2010.

[222]Pretura Marsala, 22/06/93, in Arch. nuova proc. pen. 1993, 603 (nota di: FERRO).

[223]T.a.r. Lazio, sezione seconda ter, 18/09/12, n. 7868, in www.giustizia-amministrativa.it.

[224]Cass. pen., sez. II, 5/05/99, n. 6650, in Cass. pen. 2000, 1599 (s.m.),  Giust. pen. 2000, II, 313 (s.m.).

[225]Ibidem.

[226]Cass. pen., sez. II, 5/10/82, in Cass. pen. 1984, 888 (s.m.).

[227]Cass. pen., sez. II, 10/02/81, in Cass. pen. 1982, 1993 (s.m.).

[228]Cass. pen., sez. II, 18/04/96, n. 8228, in Cass. pen. 1997, 2063 (s.m.),  Giust. pen. 1997, II, 377 (s.m.). In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 22/10/87, in Cass. pen. 1989, 375: l’ “assegnatario di un alloggio I.A.C.P. è legittimato a proporre querela ai fini della perseguibilità del reato di cui all’art. 633 c.p. in quanto titolare del diritto di godere e tutelare il suo possesso”.

[229]Cass. pen., sez. II, 19/10/10, n. 41401, in CED Cass. pen. 2010.

[230]Ibidem.

[231]M. Maugeri – D. Chiomento, “L’ occupazione abusiva di immobili”, in http://mediazione.studilegali.it/2012/12/18/l-occupazione-abusiva-di-immobili/.

[232]Ai sensi del quale: nei “casi in cui i reati indicati nell’articolo 4, commi 1 e  2,  sono  giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si  osservano  le  disposizioni del  titolo  II del presente decreto  legislativo,  nonche’,  in quanto applicabili, le disposizioni di  cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44”.

[233]Secondo cui: le “norme  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  ai procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore”.

[234]Per un’ampia ed articolata disamina di questo istituto: E. Turco, “Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace”, in Cass. pen., 2004, 11, 3882; E. Aprile, “Profili deflativi del procedimento innanzi al giudice di pace: scelte dell’imputato e della persona offesa”; in Giur. merito, 2003, 09, 1851; E. Aprile, “Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale”, in Cass. pen., 2003, 05, 1722; N. Galantini, “Improcedibilità ed estinzione del reato nel procedimento davanti al giudice di pace”, in Dir. famiglia, 2002, 03, 1194; C. Cesari, “Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della “tenuità del fatto””; in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001,03,727.

[235]Cass. pen., sez. IV, 28/09/07, n. 43383, in CED Cass. pen. 2008,  Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 5, 423.

[236]Ibidem.

[237]Ibidem.

[238]Cass. pen., sez. IV, 28/04/06, n. 24387, in CED Cass. pen. 2006,  Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 3, 260.

[239]A tal proposito, sotto il versante della colpevolezza, è stato affermato che “la distinzione tra dolo d’impeto e dolo di proposito, oppure fra dolo e colpa, oltre che rendere l’episodio criminoso oggettivamente più o meno grave (34), possa costituire un indice rilevante per un giudizio sulle attitudini criminali dell’autore e per una prognosi sul ripetersi del reato commesso”(C. Cesari, “Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della “tenuità del fatto””; in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001, 03, 727).

[240]Cass. pen., sez. IV, 7/07/05, n. 34179, in Ced Cassazione 2005,  Arch. giur. circol. e sinistri 2006, 5, 520. In senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 4/07/03, n. 36990, in  Cass. pen. 2004, 4165 (s.m.): nel “procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (art. 34 d.lg. n. 274 del 2000) va stabilita avuto riguardo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato”.

[241]E. Turco, “Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace”, in Cass. pen., 2004, 11, 3882.

[242]E. Aprile, “Profili deflativi del procedimento innanzi al giudice di pace: scelte dell’imputato e della persona offesa”; in Giur. merito, 2003, 09, 1851.

[243]Trib. Fermo, 23/04/04, in Riv. pen. 2004, 730. Contra, C. Cesari la quale, nell’opera “Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l’istituto della “tenuità del fatto””; edita in Riv. it. dir. e proc. pen. 2001, 03, 727, ha invece affermato che “rimane rilevante il solo fatto che l’imputato abbia precedenti, sia “nel contesto delle tipologie criminose interessate dall’istituto”, sia, a più forte ragione, nell’ambito di tipologie criminose più gravi di quelle per cui è competente il giudice di pace”.

[244]Cass. pen., sez. IV, 13/04/05, n. 19364, in Ced Cassazione 2005.

[245]Trib. Fermo, 23/04/04, in Riv. pen. 2004, 730.

[246]Trib. Pistoia, 23/09/03, in Giur. merito 2004, 1465 (s.m.),  Giur. merito 2005, 7/8, 1647 (s.m.) (s.m.),  Giur. merito 2005, 11, 2443 (s.m.).

[247]Tribunale Roma, 8 luglio 2002, De Nigris, in Dir. e giust., 2003, n. 4, p. 490.

[248]Trib. Pistoia, 23/09/03, in Giur. merito 2004, 1465 (s.m.),  Giur. merito 2005, 7/8, 1647 (s.m.),  Giur. merito 2005, 11, 2443 (s.m.).

[249]E. Turco che, nell’opera “Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace”, edita in Cass. pen., 2004, 11, 3882, ha citato, a sua volta, il seguente autore: Marandola, “Improcedibilità per tenuità del fatto”, Dir. pen., proc. 2003, p. 496. Contra, Giudice di Pace Bologna, 12 dicembre 2002, Venturi, inedita, secondo il quale, successivamente all’esercizio dell’azione penale, la dichiarazione con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà di rimettere la querela proposta nei confronti dell’imputato, equivale alla sua non opposizione alla declaratoria di improcedibilità per tenuità del fatto.

[250]E. Turco, la quale, nell’opera “Modalità alternative di definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace”, edita in Cass. pen., 2004, 11, 3882, ha richiamato, dal canto suo, il seguente autore: Cesari, “Il volto mite della giustizia, lineamenti e problemi della particolare tenuità del fatto”, in AAVV, “Il giudice di pace. Consuntivi e prospettive”, in Giur. merito n. spec., 2003,  p. 155.

[251]In tal senso, Nicola Canestrini, “L’invasione arbitraria di immobile (633 c.p.) e l’attenuante del particolare valore sociale (62, n. 1 c.p.)”, in http://www.canestrinilex.com/risorse/occupazione-invasione-attenuante/; contra, Trib. Trento in comp. mon., 15/12/05, n. 1279, richiamata nell’articolo citato in questa nota.

[252]Sull’argomento, F. Eramo, “Giudizio di appello e sentenza di irrilevanza del fatto”, nota a Cassazione penale  , 26/02/1997, n. 546, sez. III, in Dir. famiglia 1999, 1, 70; A. Manna, “Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee”, in Dir. famiglia 2012, 03, 1251.

[253]Cass. pen., sez. II, 13/07/10, n. 32692, in CED Cass. pen. 2010.

[254]Cass. pen., sez. VI, 25/05/11, n. 27648, in CED Cass. pen. 2011.

[255]Ibidem.

[256]Cass. pen., sez. VI, 25/05/11, n. 27648, in CED Cass. pen. 2011.

[257]Ibidem.

[258]Trib. minorenni L’Aquila, 18/05/00, in PQM 2000, 2, 50 (nota di: BOTTAREL).  Contra, Trib. minorenni Milano, in Foro ambrosiano 1999, 200: il “fatto che la contestazione riguardi una condotta continuata non rappresenta certo un ostacolo per ritenere la sussistenza dell’occasionalità del comportamento, dato che appare evidente che la reiterazione dei fatti non è incompatibile con l’occasionalità, non potendosi escludere che sia occasionale il comportamento riferito ad una ennesima trasgressione penale”.

[259]Cass. pen., sez. I, 2/10/03, n. 39976, in Cass. pen. 2005, 12, 3969 (s.m.).

[260]Trib. minorenni Cagliari, 11/04/95, in Foro it. 1996, II, 450.

[261]Cass. pen., V, 24/03/05, n. 14070, in Cass. pen. 2006, 9, 2914.

[262]Art. 28, co. II, del d.p.r. n. 448/88.

[263]Cass. pen., sez. I, 30/10/08, n. 45080, in CED Cass. pen. 2008.

[264]Cass. pen., sez. II, 23/01/89, in Cass. pen. 1990, I,1740 (s.m.),  Giust. pen. 1990, II,112 (s.m.). Sull’argomento, A. M. Capitta, G. Franco, “Il perdono giudiziale”; in Cass. pen. 2009, 7-8, 3125; Battaglia, “Il perdono giudiziale”, in Scuola pos., 1933, I, 496; Grevi, “Perdono giudiziale e diritto di difesa nell’istruzione minorile”, in Giur. cost., 1965, 1671; Cecere, “Perdono giudiziale: una riforma urgente”, in Giust. Pen., 1977, II, 535.

[265]Ibidem.

[266]Cass. pen., sez. I, 30/09/09, n. 44161, in Diritto & Giustizia 2010 (nota di: CIARLA).

[267]Cass. pen., sez. II, 23/06/10, n. 32430, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 9, 3172. Sull’argomento, G. Santacroce, “Ancora sui presupposti per l’applicazione della probation: la natura provvisoria dell’affermazione di responsabilità contenuta nell’ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e i suoi effetti”, nota a Corte Appello Roma, 17/05/95, in Giur. merito 1995, 4, 764; L. Pepino, voce “Sospensione del processo con messa alla prova”; , in Digesto delle discipline penalistiche, vol. XIII, Utet, Torino, p. 483; A. Pietruzzi, “I sentieri della messa alla prova”, in Riv. pen., 1996, p. 299; R. Ricciotti, “La giustizia penale minorile”; Cedam, Padova, 2007, p. 69.

[268]Cass. pen., sez. V, 7/04/97, n. 1600, in Giust. pen. 1998, III, 433 (s.m.).

[269]Ibidem.

[270]Art. 164, co. I, c.p. .

[271]Ai sensi del quale: se, “nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto”.

[272]Art. 152, co. I, c.p. .

[273]Art. 469, co. V, c.p.p. .

[274]Ai sensi del quale, come già esposto in precedenza, le “pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.

[275]Art. 162 c.p.: nelle “contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”; art. 162 bis, co. I, c.p.: nelle “contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.

[232]Per una disamina generale di questa causa di liceità, tra i tanti studiosi intervenuti sul tema, Contieri, “Lo stato di necessità”, Milano, 1939; Giuliani, “Dovere di soccorso e stato di necessità”, Milano, 1970; Azzali, voce “Stato di necessità”, in Noviss. Dig. It., XVII, Torino, 1971; Aiello, “Stato di necessità (diritto penale)”, in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, Mezzetti, voce “Stato di necessità”, in Dig. Disc. pen., XIII, Torino, 1997, 670.

[233]Sulla rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione come interesse da tutelare attraverso l’art. 54 c.p. v. BRECCIA, “Il diritto all’abitazione”, Giuffrè, 1980, p. 20 ss. .

[234]Sull’argomento, vedasi: MEREU, “La configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi problematiche di necessità economica e abitativa”, Cass. pen., 2008, p. 1026; Viganò, “Stato di necessità e conflitto di doveri: contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti”, Giuffrè, 2000, p. 27 ss.; DE FRANCESCO, “La situazione di bisogno nella logica della necessità”, in Giur. merito, 1972, II, p. 77; , G. Mercolino, “Commento all’art. 633 c.c., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina”, VI, Aggiornamento 2000-2004, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Milano, 2005, 103 ss.

[235]Cass. pen., sez. II, 10/05/13, n. 24432, in Diritto & Giustizia 2013, 6 giugno.

[236]Cass. pen., sez. VI, 5/07/12, n. 28115, in CED Cass. pen. 2012,  Cass. pen. 2013, 6, 2331.

[237]Cass. pen., sez. II, 22/10/09, n. 42422, in Guida al diritto 2009, 50, 75

[238]Cass. pen., sez. II, 10/05/13, n. 24432, in Diritto & Giustizia 2013, 6 giugno.

[239]Cass. pen., sez. II, 16/04/13, n. 19147, in CED Cass. pen. 2013.

[240]Cass. pen., sez. II, 11/01/13, n. 15279, in Diritto & Giustizia 2013, 3 aprile. In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 12/07/11, n. 33838, in Diritto & Giustizia 2011, 16 settembre: lo “stato di necessità, scriminante dell’abusiva occupazione di edifici, non si configura con il solo disagio abitativo”; Cass. pen., sez. II, 17/01/08, n. 7183, in Arch. locazioni 2008, 3, 251: “l’occupazione di un istituto scolastico di proprietà pubblica configura il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) laddove detta condotta non sia determinata da una situazione di estrema urgenza (necessitante, appunto, il ricorso ad una occupazione per improrogabili esigenze abitative), bensì di solo disagio abitativo”.

[241]Cass. 19 aprile 2003 n. 24290, in Giust. civ. Mass., 2003.

[242]Cass. pen., sez. II, 22/01/13, n. 5945, in Diritto & Giustizia 2013, 8 febbraio (nota di: CECCARELLI).

[243]Argomentando a contrario, Cass. pen., sez. II, 12/07/11, n. 33838, in Diritto & Giustizia 2011, 16 settembre.

[244]Cass. pen., sez. II, 11/01/13, n. 15279, in Diritto & Giustizia 2013, 3 aprile.

[245]Cass. pen., sez. I, 13/05/10, n. 20867, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 4, 1524. Per la dottrina, CORDERO, “Procedura penale”, 9ª ed., Giuffrè, 1987, p. 996 ss.; ILLUMINATI, “La presunzione d’innocenza dell’imputato”, Zanichelli, 1979, p. 131 ss.; ILLUMINATI, “Giudizio”, in Compendio di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, 4ª ed., Cedam, 2008, p. 760 s.

[246]Cass. pen., sez. un., 29/05/08, n. 40049, in Foro it. 2009, 6, II, 344.

[247]Cass. pen., sez. III, 26/01/06, n. 19811, in  CED Cass. pen. 2006. In senso conforme, Cass., Sez. 3^: 21.9.2001, ric. Riccobono; 22.2.2001, ric. Bianchi; 7.10.1999, ric. Verrusio; 8.10.1998, ric. Braccio; 2.12.1997, n. 11030, ric. Guerra; 17.5.1990, ri.7015, ric. Sinatra; 25.2.1989, n. 3137, ric. Gelsi; 4.12.1987, n. 12253, ric. Iudicello.

[248] La quale, al I comma, dispone che non “è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

[249]Cass. pen., sez. II, 27/06/07, n. 35580, in Guida al diritto 2007, 44, 101 (s.m.),  Foro it. 2007, 12, II, 678.

[250]Ibidem. In senso conforme, Cass. pen., sez. I, 8/07/97, n. 8983, in Cass. pen., 1998, 3068 (s.m.): in “tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui al comma 3 dell’art. 530 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. Il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova di cui al comma 2 dell’art. 529 c.p.p. ed al comma 2 dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna”.

[251]Cass. pen., sez. I, 8/07/97, n. 8983, in Cass. pen., 1998, 3068 (s.m.)

[252]Secondo cui: quando “chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’ indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”.

[253]Trib. Bologna, sez. II, 7/05/07, in Resp. civ. e prev. 2008, 9, 1882 (s.m.) (nota di: PORRECA).

[254]Ibidem.

[255]Ibidem.

[256]A norma del quale: la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

[257]Ai sensi del quale: la “dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

[258]Cass. pen., sez. II, 11/02/11, n. 8724, in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 5, 1747.

[259]Corte Cost., sent. n. 217/88, in www.giurcost.org.

[260]Ibidem.

[261]Corte Cost., sent. n. 49/87, in www.giurcost.org.

[262]Cass. pen., sez. II, 27/06/07, n. 35580, in Guida al diritto 2007, 44, 101 (s.m.),  Foro it. 2007, 12, II, 678.

[263]A. Mereu, “La configurabilità dello stato di necessità nelle ipotesi problematiche di necessità economica e abitativa”, nota a Cass. pen., 27/06/07, n. 35580, sez. II, in Cass. pen. 2008, 3, 1024.

[238]Cass. pen., sez. II, 10/11/11, n. 47386, in Diritto & Giustizia 2011, 24 dicembre.

[239]Cass. pen., sez. II, 6/07/07, n. 35454, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.).

[240]Cass. pen., sez. II, 14/01/94, in Cass. pen. 1995, 1847 (s.m.),  Giust. pen. 1994, II, 707,  Mass. pen. cass. 1994, fasc. 7, 91.

[241]Cass. pen., sez. II, 1/10/13, n. 40571, in Diritto & Giustizia,2013.

[242]Cass. pen., sez. II, 3/05/11, n. 19079, in CED Cass. pen. 2011,  Cass. pen. 2012, 4, 1386.

[243]Cass. pen., sez. II, 22/10/08, n. 42786, in Guida al diritto 2009, 2, 81 (s.m.).

[244]Cass. pen., sez. II, 1/12/11, n. 5585, in CED Cass. pen. 2011.

[245]Cass. pen., sez. II, 17/06/10, n. 25937, in CED Cass. pen. 2010.

[246]Cass. pen., sez. II, 11/03/09, n. 24492, in Guida al diritto 2009, 31, 88 (s.m.).

[247]Cass. pen., sez. II, 26/03/08, n. 14042, in CED Cass. pen. 2008,  Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 10, 848,  Cass. pen. 2009, 5, 1981.

[248]Cass. pen., sez. II, 17/10/03, n. 43393, in Cass. pen. 2005, 1, 62 (s.m.).

[249]Cass. pen., sez. II, 25/01/12, n. 16340, in Diritto & Giustizia 2012, 4 maggio (nota di: GASPARRE).

[250]Cass. pen., sez. II, 27/10/09, n. 42597, in Guida al diritto 2010, 4, 54 (s.m.).

[251]Cass. pen., sez. II, 3/07/07, n. 35178, in Guida al diritto 2007, 43, 84 (s.m.).

[252]Cass. pen., sez. II, 8/02/11, n. 11544, in CED Cass. pen. 2011.

[253]Cass. pen., sez. II, 30/10/08, n. 44902, in CED Cass. pen. 2008.

[254]Cass. pen., sez. II, 10/07/84, in Cass. pen. 1986, 271.

[255]Cass. pen., sez. II, 30/05/00, n. 8107, in Ced Cassazione 2000,  Cass. pen. 2001, 1484 (s.m.).

[256]Cass. pen., sez. II, 5/03/13, n. 15297, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile.

[257]Cass. pen., sez. II, 10/05/07, n. 32833, in CED Cass. pen. 2008.

[258]Cass. pen., sez. V, 25/01/85, in Cass. pen. 1986, 1086 (s.m.),  Giust. pen. 1985, II,734 (s.m.).

[259]Cass. pen., sez. II, 10/11/81, in Cass. pen. 1983, 621 (s.m.),  Giust. pen. 1982, II,651 (s.m.).

[260]Cass. pen., sez. III, 9/11/04, n. 48520, in Riv. pen. 2006, 101.

[261]Il quale, al comma IV, prevede che, chiunque “occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 a Euro 674”.

[262]Cass. pen., sez. II, 8/05/12, n. 31811, in Diritto & Giustizia 2012, 14 settembre.

[263]La quale, al I comma, stabilisce che, quando “uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

[264]Il quale, nello statuire che le “disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”, rinvia al I comma di questa disposizione legislativa secondo cui l’ “assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa di L. 50.000 a lire 500.000”.

[265]Cass. pen., sez. II, 1/10/08, n. 38801, in CED Cass. pen. 2008,  Cass. pen. 2009, 9, 3460.

[266]Ibidem.

[267]Secondo cui: “I]. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. [II]. Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’art. 54cod. nav. la quale, a sua volta, dispone che, qualora “siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ ordine, provvede di ufficio a spese dell’ interessato”. L’art. 1161 cod. nav., oltre ad avere “natura permanente”(Cass. pen., sez. III, 4/12/95, n. 4259, in Riv. giur. edilizia 1996, I, 809,  Giust. pen. 1996, II, 570) si caratterizza inoltre per il fatto che la condotta del soggetto agente è quella di “acquisire o mantenere senza titolo il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento e per la configurabilità del reato non è necessario che le attività di ostacolo all’uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, se è sufficiente che esse siano idonee a comprimere il detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall’interesse della collettività ad usare pienamente il bene demaniale” [T.a.r. Napoli, Campania, sez. IV, 17/10/00, n. 3815, in Dir. trasporti 2001, 892 (s.m.)]. Per giunta, il termine di prescrizione “non decorre dalla data dell’accertamento ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero , individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale”(Cass. pen., sez. III, 16/03/10, n. 16859, in CED Cass. pen. 2010,  Cass. pen. 2011, 2, 708) e non può essere interrotto dall’ “ingiunzione di sgombero di un’area demaniale oggetto di abusiva occupazione, non seguita dalla cessazione della condotta antigiuridica”(Cass. pen., sez. III, 27/02/08, n. 15657, in CED Cass. pen. 2008).

[268]Cass. pen., sez. III, 9/11/04, n. 48520, in Riv. pen. 2006, 101.

[269]Cass. pen., sez. II, 25/06/80, in Cass. pen. 1982, 257 (s.m.).

[270]Cass. pen., sez. II, 11/10/04, n. 39672, in CED Cass. 230055.

[271]Il quale, al primo comma, dispone che chiunque, “al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516”.

[272]Il quale, al primo comma, stabilisce come chiunque, “al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno”.

[273]A norma del quale: chiunque, “senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila”.

[274]Il quale, al comma I, statuisce che chiunque, “col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila”.

[275]Fiandaca – Musco, “Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio”, III Ed., Bologna Zanichelli editore, 2005, pag. 260.

 

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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