Il danno erariale (danno patrimoniale in senso stretto”,“danno patrimoniale da disservizio” e “danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione”) da allontanamento durante l’orario di lavoro senza alcuna autorizzazione, utilizzando porte

Lazzini Sonia 05/11/05
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Va da s? che accertato il dolo, anche in presenza di una copertura assicurativa, la stessa non potrebbe essere valida, anche in considerazione di quanto ci insegna l?articolo 1917 del cod civ. che pur riguardando l?assicurazione di responsabilit? civile terzi ( e non di responsabilit? amministrativa come nel caso che ci occupa), pu? comunque essere menzionato per il carattere risarcitorio comune ad entrambe le responsabilit?

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Vige nel nostro ordinamento giuridico ?il principio della separatezza e della autonomia del giudizio di responsabilit? amministrativa/contabile rispetto ai giudizi civili, amministrativi e penali

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La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell?Umbria, con la sentenza numero 346 del 28 settembre 2005 si occupa di verificare l?esistenza del danno erariale nei confronti di un?infermiera e di un dottore, imputati delle seguenti accuse:

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a) per la infermiera M.: ?falsa attestazione della presenza in servizio attraverso l?omissione della timbratura del proprio cartellino all?atto dell?uscita effettiva (anticipata rispetto all?orario poi risultante dalla lettura del badge) e timbratura del cartellino di altro dipendente?;

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?b) per il Dott. B.: ?la consegna del cartellino marcatempo (personale ed incedibile) all?infermiera allo scopo evidente di far attestare (falsamente) la propria presenza, con corrispondente vantaggio personale (di natura patrimoniale)?;

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c) per entrambi i convenuti: ?l?accordo truffaldino diretto a far apparire presente il B. quando questi invece era assente, attraverso l?utilizzo fraudolento del badge (in concreto effettuato dalla M.)?.

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L?Atto di Citazione ha rinvenuto, nelle condotte illecite tenute dai convenuti, l?elemento psicologico soggettivo del ?dolo?, e, pi? in particolare, del ?dolo in compartecipazione?, ed ha contestato ai citati convenuti:

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a) il danno patrimoniale in senso stretto, quantificato in base alla retribuzione media oraria dei convenuti, per Euro 3.725,28, di cui Euro 2.509,38 a carico del Dott. B. ed Euro 1.215,90 a carico della infermiera M. chiamando i citati convenuti a rispondere in solido per la parte riferita al Dott. B.;

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b)? il danno da disservizio, quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., per Euro 10.000,00, di cui Euro 6.000,00 a carico del Dott. B. ed Euro 4.000,00 a carico della infermiera M. chiamando i convenuti a rispondere in solido per la parte riferita al Dott. B.;

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c)? il danno all?immagine ed al prestigio della A.S.L. n. 1 della Regione Umbria, quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in Euro 30.000,00, chiamando i convenuti a rispondere in solido.

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In conclusione, l?Atto di Citazione ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di Euro 43.725,28 in favore della A.S.L. n. 1 dell?Umbria, imputando Euro 38.509,38 in solido tra i due ed Euro 5.215,90 a carico esclusivo della Sig.ra M.

  • allegato

Lazzini Sonia

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