Il danneggiamento e la sua depenalizzazione

Scarica PDF Stampa
Sino a qualche anno fa l’articolo 635 del codice penale puniva penale il cosiddetto danneggiamento in qualità di illecito penale.

L’articolo 635 del codice penale, rubricato “danneggiamento”, recita: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

  1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 .
  2. opere destinate all’irrigazione;
  3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
  4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

Si può dire che la condotta del danneggiare, comprenda gli atti materialmente o funzionalmente offensivi di oggetti che non erano di proprietà esclusiva dell’agente.

Per approfondire gli aspetti processuali connessi a questo tema vedi anche il “Nuovo Formulario annotato del processo penale” di Valerio de Gioia e Paolo Emilio De Simone.

La depenalizzazione

Con il decreto legislativo  n. 7/2016, il legislatore ha compito una notevole azione di depenalizzazione in relazione a diversi reati, tra i quali si annovera anche il danneggiamento semplice.

I reati in questione (o ex reati), non costituiscono più illeciti penali, e vengono puniti attraverso delle semplici sanzioni civili.

Si parla di danneggiamento semplice, perché il ha posto in essere una massiccia opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali ma sono oggi puniti con delle semplici sanzioni civili. Tra di esse rientra anche il danneggiamento, o meglio il danneggiamento semplice.

Si parla di danneggiamento semplice, perché il danneggiamento aggravato, anche a seguito della recente riforma è rimasto nell’area di competenza penale.

Il danneggiamento semplice

Attraverso la depenalizzazione, viene considerato “semplice”, il comportamento atto a danneggiare oggetti di proprietà di qualcuno.

La differenza rispetto al passato, è il comportamento in questione non ha più rilevanza penale, rappresentando una ipotesi di illecito amministrativo, punito con una sanzione civile.

L’entità della sanzione è compresa tra cento euro e ottomila euro.

Secondo alcune fonti, ne costituiscono esempio, i casi nei quali sono oggetto del danneggiamento alcuni beni personali, come lo smartphone oppure  dei veicoli non parcheggiati sulla via pubblica o in parcheggi pubblici.

Altri esempi potrebbero essere i bagagli e le piante del vicino.

Volume consigliato

Il danneggiamento aggravato

Le ipotesi di danneggiamento aggravato restano nel campo dei reati.

Per questo motivo risultano essere sempre di rilievo penale.

Ne costituiscono esempi i casi nei quali le azioni vengono commesse con violenza o minaccia alla persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero, o relative all’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Se vengono compiute su edifici pubblici o destinati a utilizzo pubblico o all’esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione sia in ristrutturazione o su altre delle cose indicate al numero 7) dell’articolo 625 del codice penale.

Su beni che esistono in uffici o stabilimenti pubblici, beni sottoposti a sequestro o pignoramento, beni esposti alla pubblica fede, beni destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.

Su opere destinate all’irrigazione, sopra piante di viti, alberi, arbusti fruttiferi, boschi, selve, foreste, vivai forestali, su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Le relative pene

Le ipotesi di danneggiamento che restano reato vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata a due condizioni alternative, vale a dire, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, se il condannato non si oppone, per un tempo determinato che non deve essere superiore alla durata della pena sospesa.

Il reato di danneggiamento in relazione a chi lo commette

Il danneggiamento resta un reato cosiddetto “comune”, nel senso che chiunque può diventare soggetto attivo dello stesso, ad eccezione del soggetto  che sia unico proprietario del bene.

In che cosa consiste l’elemento psicologico del reato

Dal lato soggettivo, l’elemento psichico richiesto al fine dell’integrazione del reato, è il dolo generico.

Si rende necessario che il danneggiante, nel momento nel quale commette il fatto, abbia la coscienza e la volontà di aggredire il bene, e che abbia la consapevolezza che il bene in questione appartenesse agli altri.

Ai fini della qualificazione del dolo, non rileva lo specifico scopo di nuocere.

Il legislatore non ha ritenuto che siano da punire i comportamenti lesivi di beni, posti in essere a semplice titolo di colpa.

La posizione della Suprema Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il reato di danneggiamento del quale all’articolo 635 del codice penale, si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’articolo 639 del codice penale.

Il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l’utilizzo anche parziale, dando luogo alla necessità di ripristinare l’essenza e la funzionalità della cosa stessa.

Il secondo produce un’alterazione temporanea e superficiale della cosa altrui, qualunque sia la spesa da affrontare, ed è facile da reintegrare (Cass.e pen, sez.V sentenza del 21/05/2014 n. 38574).

Volume consigliato

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento