Il d.d.l. Pillon, le rivoluzioni nel diritto di famiglia

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Lo scorso agosto è stato assegnato alla commissione giustizia del senato il disegno di legge 735, altrimenti noto come disegno di legge Pillon, dal nome del senatore della lega simone pillon.

Il disegno di legge si compone di ventiquattro articoli che introducono una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazioni e affido condiviso dei minori e prevede, altresì, che le disposizioni introdotte, una volta entrate in vigore, si applichino anche ai procedimenti pendenti.

Queste le principali novità:

Obbligatorietà della mediazione

Il ddl pillon, al fine di evitare che lo strumento giudiziario assurga a scopi meramente defatigatori, anche in relazione alla particolare delicatezza della materia trattata, introduce alcune procedure stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie.

Il ddl prevede, infatti, la possibilità di introdurre la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni “a pena di improcedibilità indicando quale espresso obiettivo del legislatore quello di “salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia”.

Viene quindi istituito l’albo dei mediatori familiari al quale viene riconosciuta la possibilità di accedere anche agli avvocati iscritti al relativo ordine professionale da almeno cinque anni e con una pregressa esperienza di almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e minorile per ogni anno.

La mediazione familiare avrà durata massima di sei mesi e l’ipotetico conseguimento di un accordo dovrà soggiacere alla omologazione del tribunale entro e non oltre quindici giorni dal raggiungimento dello stesso, a pena di nullità.

La partecipazione al procedimento sopra indicato di norma è volontaria, tuttavia il ddl prevede che lo stesso procedimento rivesta carattere di obbligatorietà per le coppie con figli minorenni.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

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Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari

L’articolo 11 del ddl prevede che “indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Si garantisce, comunque, la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti con ciascun genitore, a meno che non ci sia un motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore in casi tassativamente individuati. Il giudice, inoltre, nell’affidare in via condivisa i figli minori, dovrà stabilire il doppio domicilio dello stesso ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.”

Mantenimento diretto

Si prevede che anche il mantenimento sia ripartito tra i due genitori.

Il mantenimento diventa, dunque, diretto dovendo ciascun genitore contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato. Il piano genitoriale, pertanto, dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spese, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie.

Alienazione genitoriale

Il ddl si prefigge quale obiettivo quello di contrastare il fenomeno della c.d. Alienazione genitoriale, ossia quella condotta attivata da uno dei due genitori posta in essere per allontanare il figlio dall’altro genitore.

Ciò poiché nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (la maggior parte delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore.

A tal riguardo prevedono espressamente gli articoli 17 e 18 del ddl che “qualora il minore manifestasse rifiuto, alienazione o estraneazione verso uno dei genitori, pur in assenza di evidenti condotte di uno degli stessi a  giustificazione di tale comportamento, il giudice incaricato potrà prendere dei provvedimenti di urgenza: limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore o il collocamento provvisorio del minore presso una apposita struttura specializzata”.

Peraltro nel caso in cui sussistano delle ipotesi di alienazione genitoriale il giudice, ai sensi dell’art. 9 del presente ddl potrà punire con il pagamento di un una somma a titolo di risarcimento danni le “manipolazioni psichiche” o gli “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”.

Le osservazioni

Il ddl si inserisce in un quadro normativo, quello concernente le questioni relative all’affidamento dei figli minori nei casi di separazione dei genitori, già profondamente riformato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 e recante, per l’appunto, disposizioni afferenti l’affido condiviso.

Difatti, nel panorama ante 2006 era compito del tribunale stabilire a quale genitore i figli dovessero essere affidati in via esclusiva.

Dal 2006, con la legge sopra indicata, veniva introdotto il principio dell’affido condiviso, salvo i casi in cui questo potesse risultare dannoso per i minori.

Tuttavia, dati alla mano, dal 2006 le percentuali di affidi paritetici risultano a dir poco allarmanti.

Infatti questo risulta stimato tra il 2/3% dei casi a riprova del fatto che, come sostenuto dall’ideatore del ddl, ci si è ritrovati di fronte ad un affido che nei fatti risulta ancora esclusivo, pur dovendo essere invece condiviso.

È evidente che il ddl determini un superamento sia del principio di centralità della tutela dell’interesse del minore che della cultura della mediazione familiare in italia la quale, per l’appunto, viene sostituita con un nuovo istituto, nel nome identico ma di fatto completamente differente.

La mediazione familiare, consolidata anche in italia, ha infatti poco a vedere con quanto previsto dal modello indicato nel ddl pillon.

In primo luogo, infatti, il legislatore non risulta essersi curato di approfondire la tipologia di modello di mediazione da applicarsi tra quelli insegnati in italia ma, soltanto, a prevedere l’istituzione di un albo professionale e citare l’esistenza di un consiglio nazionale dei mediatori senza, peraltro, curarne le modalità di costituzione.

Altro tasto dolente è rappresentato dalla mancanza di chiarezza in ordine al significato più profondo dei rapporti genitoriali e familiari, argomenti che, come noto, sono oggetto di un ampio approfondimento durante i corsi di laurea psicopedagogici ma che, di contro, non vengono affrontati –neppure marginalmente- durante il corso di laurea in giurisprudenza.

Inoltre, l’allargamento di questo nuovo tipo di mediazione a tutte le controversie tra parenti, affini e tra coloro che vivano rapporti di convivenza more uxorio rischia di introdurre il rimedio della mediazione anche a contrasti e controversie che non avrebbero nulla a che vedere con il rapporto di coppia.

Con riferimento al concetto di mantenimento diretto, invece, preme osservare come lo stesso sia già presente nel nostro ordinamento e, dalla lettera della legge, si evince come residuale l’ipotesi in cui uno dei genitori corrisponda nelle mani dell’ex partner le somme di cui il minore ha bisogno.

Dispone, infatti, l’art. 337 ter c.c. Che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

È, tuttavia, evidente che non si è mai attuata una correlazione automatica tra affidamento condiviso e mantenimento diretto i quali sono stati perlopiù un rimedio invocato dalle parti per evitare assegni percepiti come eccessivamente esosi.

A ben vedere, quindi, il ddl pillon contiene una notevole rivoluzione, che parte dal mantenimento diretto e, passando per il diritto del minore a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici, arriva al doppio domicilio ed all’assegnazione della casa familiare.

Criticità

L’introduzione del concetto di unità familiare di cui all’articolo 1 potrebbe comportare delle complicazioni per quanto concerne l’accesso alle procedure di separazione e divorzio, rendendo di fatto separazione e divorzio accessibili soprattutto a soggetti economicamente abbienti, dovendo risultare necessario, come detto, investire dell’incombenza un mediatore, redigere un dettagliato piano familiare sulle amicizie e frequentazioni dei figli etc., con i relativi costi chiaramente ipotizzabili.

Inoltre, il piano familiare o genitoriale sopra indicato, oltre a comportare un inutile esborso economico e, per l’effetto, disincentivare la separazione dei coniugi, ridurrebbe la libertà di scelta del minore, essendo molto dettagliato nonché rigido nella sua applicazione.

L’alienazione parentale, poi, in nome della bi-genitorialità rischia di fare riferimento ad un principio di bigenitorialità a tutti i costi e di genitorialità disgiunta da tutto il resto.

Si tende, cioè, anche quando il contesto è violento a confondere la violenza con il conflitto interno a una coppia che si sta separando non proteggendo, quindi, il minore.

Andrea Ribichesu

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