Il costo dell’assicurazione rende la cessione del quinto  gratuita

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I finanziamenti ottenuti con le cessione del quinto dello stipendio o della pensione prima del 1.1.2010, in molti casi, sono usurari in quanto nel  calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio.

Detto principio è stato espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione del  24-09-2018, n. 22458 che ha confermato quanto già affermato da una precedente sentenza della Cassazione la n. 5160/2018 ( V. l’articolo “usura nei contratti di cessione del quinto” in www.avvocatovincenzovitale.it).

Il caso

Veniva chiesta al Giudicante di accertare l’usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio giacchè il tasso di interesse fissato dalla finanziaria sommato alle spese di assicurazione superava il tasso soglia fissato dalla legge.

La finanziaria si era difesa affermando, tra l’altro, che non era corretto includere il costo della polizza ai fini della verifica dell’usura, in quanto  le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006”, al paragrafo C4., relativo al trattamento degli oneri e delle spese, stabiliscono espressamente che “ Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte  ha rilevato  che  le stesse  Istruzioni del  2006″, nella prima parte del medesimo paragrafo C4, prevedono  che “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” e cioè riportano esattamente il contenuto del comma 4 dell’art.  644 c.p.  che   considera rilevanti ai fini della verifica ogni costo, con la conseguenza  che tale  deroga (relativa alle spese di assicurazione obbligatoria) contenuta nella seconda parte del paragrafo C4 “non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”.

Con la conseguenza che, in relazione al contratto di cessione del quinto, nel  calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita.

La finanziaria aveva anche sostenuto che  l’ espressa inclusione delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione  nelle  Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, adottato dalla Banca d’Italia nell’agosto  del 2009,  confermerebbe  che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG. Ma la Cassazione è stata anche su questo punto di contrario avviso,  affermando che tale inclusione “Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.

Conclusioni

In conclusione, pare ormai acclarato che per la Cassazione il carattere obbligatorio  ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54, non esclude detta spesa da  quelle da computare per il calcolo del tasso usura.

Ciò comporta che il mutuatario, il cui prestito è usurario,  potrà richiedere alla finanziaria tutti gli interessi pagati o comunque, se in difficoltà, avviare una trattativa per estinguere il proprio debito residuo a “saldo e stralcio

 

 

Vincenzo Vitale

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