Il contratto a favore di terzi

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Il contratto a favore di terzi è disciplinato all’articolo 1411, che contiene la nozione, e seguenti del codice civile.

L’articolo 1411 rubricato “contratto a favore di terzi”, che recita: È valida la stipulazione a favore di un terzo, se lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Il terzo non diventa mai parte del contratto, che comporta per lui solo l’attribuzione di un diritto.

Questo distingue il contratto a favore del terzo dalla rappresentanza, per mezzo della quale gli effetti si producono in capo al rappresentato.

L’interesse può anche essere solo morale, come nel caso nel quale lo stipulante intenda compiere un’attribuzione al terzo per cortesia.

Il terzo consegue il diritto sin dalla stipula ma il suo acquisto è instabile, in quanto egli può sempre scegliere di rifiutare e, nel contempo, sino a che costui non ha dichiarato se intende o meno avvalersene, anche lo stipulante può revocare l’attribuzione.

Ad esempio, questo non si può verificare se si tratta di contratti intuitus personae.

Il legislatore consente che il contratto stipulato tra due soggetti possa produrre effetti anche nei confronti di un terzo e questo facilita i traffici giuridici.

Siccome nessuno può essere costretto a subire un’invasione nella sua sfera giuridica, al terzo è consentito rifiutare il beneficio.

Il contratto a favore di terzi ricorre quando una parte, lo stipulante, designa un terzo come avente diritto alla prestazione al quale è obbligato il promittente (art. 1411 c.c.).

Il terzo acquista il diritto alla prestazione verso il promittente e lo stipulante può modificare o revocare l’attribuzione a favore del terzo sino a quando costui non dichiara di volerne approfittare. Vista la relatività del contratto, la figura del contratto a favore di terzo si utilizza ogni volta che produce per il terzo effetti favorevoli semplici, vale a dire quando attribuisce al terzo facoltà o poteri.

Non si utilizza quando gli impone oneri oppure obblighi.

Per questo il contratto a favore del terzo non può attribuire a quest’ultimo diritti di proprietà o usufrutto, visti gli oneri connessi a queste posizioni giuridiche.

Nell’ordinamento italiano è previsto il principio della relatività del contratto, a tenore del quale il contratto ha forza di legge fra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi, se non nei casi stabiliti dalla legge.

Il motivo sta nel fatto che il contratto è un autoregolamento d’interessi attraverso il quale le parti disciplinano la loro sfera patrimoniale e personale.

Se la convenzione realizza anche effetti favorevoli verso un terzo, non c’è ragione di impedirglielo, fatta salva la facoltà del terzo di rinunciarvi.

Diversa dal contratto a favore di terzo è la rappresentanza diretta, in quanto la designazione del terzo non implica mai una gestione per conto del designato.

È anche necessario che lo stipulante abbia un interesse che giustifichi l’attribuzione al terzo: tale interesse è la causa del contratto ed è diverso dall’interesse del terzo quale creditore della prestazione (art. 1174).

Se la causa manca o è illecita, la disposizione favorevole al terzo è nulla, mentre resta fermo il rapporto fra stipulante e promittente: la prestazione sarà infatti dovuta allo stipulante, come nel caso in cui egli revochi la stipulazione in favore del terzo o il terzo stesso la rifiuti.

La disciplina

Il terzo acquista il diritto alla prestazione (diritto di credito) come effetto diretto del contratto. L’acquisto è provvisorio perché può essere rimosso dalla revoca dello stipulante o dal rifiuto dello stesso terzo. Rifiuto, modifica e revoca sono negozi unilaterali e recettizi.

Il rifiuto dismette l’attribuzione dello stipulante e gli va comunicato, la revoca e la modifica vanno comunicate al terzo in quanto lo privano di una posizione attribuitagli.

Revoca e rifiuto cancellano retroattivamente l’acquisto del terzo e attribuiscono il diritto allo stipulante, salvo patto contrario o salvo il caso che la natura personale della prestazione impedisca che la prestazione stessa resti a vantaggio dello stipulante.

Con l’accettazione il diritto viene definitivamente acquistato dal terzo, il quale non diventa parte del contratto.

La titolarità del diritto resta distinta dalla titolarità del contratto come rapporto, perciò se il promittente è inadempiente, il terzo può avvalersi dell’esecuzione forzata in forma specifica e del risarcimento del danno; non può invece usare rimedi fondati sul contratto, che restano riservati allo stipulante.

Allo stipulante spetta l’azione di adempimento, perché è a lui che resta la pretesa all’esecuzione del contratto a favore del terzo.

Anche il promittente, essendo parte, si può avvalere dei rimedi contrattuali e può opporre al terzo le eccezioni fondate sul rapporto.

Il contratto a favore di terzi e la rappresentanza

Il contratto a favore di terzi, si differenzia dalla rappresentanza, sia diretta sia indiretta.

Lo stipulante non agisce né n nome né per conto del terzo, che non assume mai la veste di parte del contratto, neanche quando abbia dichiarato di volere approfittare della stipulazione in suo favore.

Lo stipulante agisce anche in suo nome e nel suo interesse, restando in qualità di contraente, titolare dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal contratto.

Questo spiega perché il perfezionamento del contratto con il quale il genitore acquista i diritti su un bene, oppure si assicura l’effettuazione di prestazioni a favore del figlio minore, non hanno bisogno di nessuna  autorizzazione tutoria.

In relazione alla prestazione, si discute se il contratto possa produrre anche effetti reali a favore del terzo.

In senso positivo dottrina e giurisprudenza dominanti escludono limiti relativi alla qualità o al contenuto del favore per il terzo.

Il contratto a favore del terzo è una sorta di contratto base per una serie indefinita di contratti.

Ne costituiscono esempi l’accollo e il contratto di assicurazione per conto altrui.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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