Il contenuto del ricorso giurisdizionale al Tar

sentenza 20/05/10
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Nel giudizio amministrativo non è possibile proporre con lo stesso ricorso un’azione avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e un’altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronunzia cautelare) con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (silenzio-rifiuto) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza.

N. 01467/2010 REG.SEN.

N. 00552/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 552 del 2010, proposto da:
– Impresa Edile Cimiteriale Faccendini ************** e ********************************************, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. *************, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Via G. B. Bazzoni n. 2;

contro

– il Comune di Sedriano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal’Avv. *****************, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti Venosta n. 2;

per l’accertamento dell’illegittimità

– del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza diffida di abrogazione e/o modifica dell’art. 49 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 148 del 25 giugno 1984, proposta dalle ricorrenti in data 24/30 marzo 2009.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sedriano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario ***************;

Uditi, alla camera di consiglio del 13 aprile 2010, l’Avv. ****************, su delega dell’Avv. *************, per le ricorrenti, e l’Avv. *****************, per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 2 marzo 2010 e depositato il 12 marzo successivo, le ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza diffida di abrogazione e/o modifica dell’art. 49 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 148 del 25 giugno 1984, proposta dalle stesse ricorrenti in data 24/30 marzo 2009.

In ordine all’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza proposta dalle ricorrenti, vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 62 e 76 del D.P.R. n. 285 del 1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia, nonché dei principi e dei doveri di semplificazione normativa desumibili dall’art. 14, commi 12 e 14, della legge n. 246 del 1990 e dell’art. 24 del decreto legge n. 112 del 2008.

L’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di rispondere con un provvedimento espresso all’istanza formulata dalle ricorrenti, come stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo. Il lungo tempo trascorso dall’adozione del regolamento comunale in materia di polizia mortuaria e l’intervento di una nuova normativa a livello statale avrebbero reso necessario una ricognizione delle prescrizioni locali ancora vigenti, anche al fine di rendere compatibile queste ultime con quella statale, di rango superiore. Ciò sarebbe in linea con la tendenza generale di verificare, con atti di tipo ricognitivo, il persistente vigore anche della normativa statale (come previsto, ad esempio, dall’art. 24 del decreto legge n. 112 del 2008).

In relazione alla fondatezza dell’istanza presentata dalle ricorrenti, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 41 e 43 della Costituzione e degli artt. 70 e 76 del D.P.R. n. 285 del 1990.

La vigente disciplina statale stabilirebbe che, in ordine all’assetto dell’area di sepoltura, il regolamento comunale potrebbe occuparsi soltanto della chiusura dei loculi e non anche degli arredi che invece dovrebbero essere scelti liberamente dai soggetti interessati, in ossequio ai principi costituzionali riguardanti sia i destinatari dell’attività in questo settore che le stesse imprese ivi operanti.

Infine vengono dedotti la violazione dell’art. 118, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, l’eccesso di potere per violazione del principio di sussidiarietà e il difetto di motivazione.

Laddove le esigenze di interesse pubblico fossero soddisfatte già da soggetti privati – in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale – non sarebbe ammissibile un intervento pubblico finalizzato a comprimere la libera esplicazione della sinergia tra i vari attori del mercato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sedriano, che, dopo aver sollevato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 13 aprile 2010, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come emerge dall’esame delle censure formulate nel gravame, le ricorrenti, oltre ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, sostanzialmente chiedono anche l’annullamento della norma (art. 49) del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Invero, anche di recente è stato ribadito che “non è possibile la proposizione con lo stesso ricorso di un’azione avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e di altra volta all’annullamento di specifici provvedimenti, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l’incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto (sostitutivo anche di ogni pronunzia cautelare) con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (silenzio-rifiuto) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza” (Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2010, n. 773).

2.1. A ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso.

3. In ogni caso anche la parte di gravame avverso il silenzio dell’Amministrazione sarebbe affetta da una ulteriore causa di inammissibilità, in quanto con la stessa si censura la mancata risposta riguardante una richiesta di modifica o abrogazione di un atto di natura regolamentare che, invero, non consente di riconoscere ai singoli cittadini una posizione differenziata che potrebbe consentire loro di esperire l’azione giurisdizionale in seguito al silenzio della P.A.: da ciò “discende che il rito speciale ex art. 21-bis è impraticabile laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa, ancorché questa sia indirizzata all’adozione di atti rivolti a categorie di soggetti determinate; è il caso, appunto, degli atti normativi (quali i regolamenti), che per la loro generalità e astrattezza vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero categorie di soggetti genericamente e astrattamente considerate” (Consiglio di Stato, IV, 7 luglio 2009, n. 4351; similmente, T.A.R. Sicilia, Catania, II, 16 luglio 2009, n. 1336).

3.1. Ciò rafforza la già affermata dichiarazione di inammissibilità del presente gravame.

4. Tuttavia, in ragione della peculiare natura della controversia, si ritengono sussistere giustificate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

***********, Presidente

*******************, Referendario

***************, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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