Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla non conformità al diritto europeo delle  proroghe alle concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo

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La sentenza n.7874 del 18 novembre 2019 torna sul tema delle proroghe alle concessioni demaniali marittime, ribadendo la non conformità delle medesime al diritto europeo. Ancora una volta, richiamandosi la nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 la giurisprudenza amministrativa conferma che l’assegnazione delle  concessioni demaniali marittime deve essere preceduta di regola da una fase di evidenza pubblica in quanto, trattandosi di un’occasione di guadagno occorre perseguire l’obiettivo di tutela della concorrenza.

Con la sentenza n.7874 del 18 novembre 2019, VI Sezione, il Consiglio di Stato applicando la normativa e la giurisprudenza dell’Unione Europea, ha stabilito che le leggi nazionali italiane che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime siano in contrasto con il diritto europeo e che vadano pertanto disapplicate.

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La Direttiva Bolkestein 2006/123/CE

Come noto, la Direttiva 2006/123/CE in materia di servizi al mercato interno liberalizza le attività private eliminando in buona parte i previgenti regimi autorizzatori.

Tra le attività non liberalizzate la Direttiva Bolkestein, all’art. 12, ricomprende l’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative in quanto trattasi di una attività da esercitarsi per mezzo di un bene publico, il demanio marittimo certamente vasto, ma, comunque limitato nella sua estensione.

Qualora, infatti, ai sensi dell’art. 12, “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturalil’Amministrazione è tenuta ad avviare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016

Prima che il Consiglio di Stato con la sentenza in commento dichiarasse la non conformità al diritto europeo delle proroghe da ultimo riconosciute ai titolari di concessioni demaniali marittime con legge n. 145 del 2018, la Corte di Giustizia aveva già affrontato la questione con riferimento ad una disposizione, di contenuto pressochè analogo attributiva, di una proroga a detti titoli concessori.

La Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sollevate dai giudici interni, ha, infatti affermato che “l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, [..] che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico‑ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.

In particolare L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale […] che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico‑ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”.

Peraltro, anche la precedente giurisprudenza nazionale aderiva all’interpretazione del’art. 37 cod.nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante proprio dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza.

Le proroghe previste dal diritto nazionale

La legge nazionale ha previsto una proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dal comma 683 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Il Consiglio di Stato con diverse sentenze del 24 ottobre 2019, della V Sezione, aventi il medesimo contenuto e la stessa motivazione ha avallato l’applicazione della disposizione sulle proroghe, attraverso la formulazione della seguente dicitura “la concessione di cui si contesta la mancata proroga, risulta prorogata dal sopravvenuto art.1 commi 682 e seguenti della legge n. 145 del 2018”.

Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità delle proroghe

A distanza di meno di un mese dalle pronunce della V Sezione del Consiglio di Stato, sul medesimo tema si pronuncia la VI Sezione, giungendo a formulazioni opposte.

La sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 torna, infatti, sul tema delle proroghe alle concessioni demaniali marittime, affermando la non conformità delle medesime al diritto europeo. Ancora una volta, richiamandosi la nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 la giurisprudenza amministrativa conferma che l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in quanto rappresenta un’occasione di guadagno, deve essere preceduta di regola da una fase di evidenza pubblica.

Nel caso oggetto di giudizio veniva chiesto al Comune l’indizione di una gara per un’area demaniale oggetto di concessione. Il Comune rispondeva che “l’istanza non risulta procedibile in quanto in virtù del disposto dell’art.1 comma 2 del d.l. 5 ottobre 1993, n.400 come sostituito dall’art.10 comma 1 delle l.n. 88 del 2001, le concessioni demaniali marittime in essere alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’art.42 cod.nav.”

Nella parte in diritto della sentenza emerge come, già prima della celebre pronuncia della Corte di giustizia, il Consiglio di Stato aveva sancitoin precedenti pronunce, l’illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rinnovo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva. Inoltre, risulta già affermata, sempre nella giurisprudenza precedente, l’illegittimità di leggi regionali contemplanti, a talune condizioni, la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo al già titolare, evidenziando che proroga e rinnovo automatico, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici mediante preclusioni o ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di concessione, violano in generale i principi del diritto comunitario su libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

Pertanto, con la sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019, VI Sezione, il Consiglio di Stato applicando la normativa e la giurisprudenza dell’Unione Europea, stabilisce che le leggi nazionali italiane che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime siano in contrasto con il diritto europeo e che vadano pertanto disapplicate.

Con la concessione demaniale marittima viene fornita un’occasione di guadagno agli operatori economici, la quale impone una procedura di selezione.

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