Il consiglio di stato conferma la totale irrilevanza della durata legale del corso di laurea a fronte del conseguimento dei crediti formativi richiesti : ammesso laurearsi in due anni-ergo:non prevale un criterio meramente formalistico temporale – il dir

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I Giudici di Palazzo Spada con l?ordinanza n. 4427/2005 emessa dalla Sesta Sezione in sede giurisdizionale? hanno confermato la decisione in via cautelare resa dal Tar Puglia ? Lecce di accoglimento del ricorso di uno studente universitario indebitamente escluso dall? ammissione? al sostenimento dell? esame di laurea per aver concluso gli studi in un solo biennio e non nel prescritto triennio? corsuale pur avendo conseguito i crediti necessari a tal fine.

L? appello avverso l? ordinanza proposto dall? Universit? degli Studi di Lecce ? difesa dalla Avvocatura erariale- ? stato, quindi, respinto come era peraltro prevedibile attesa la totale inconsistenza delle argomentazioni a difesa dell? Ateneo pugliese.?? Come gi? evidenziato in precedente nota a commento della succitata ordinanza resa in prime cure,il conseguimento della laurea di primo livello in un biennio, in luogo del triennio prescritto,? ? ammissibile non avendo rilevanza alcuna la durata legale del corso, bens?? l? ottenimento dei crediti formativi prescritti. Principio chiaramente acclarato nella decisione del Tar Puglia-Lecce n. 491/2005? a seguito di ricorso per la sospensiva di un provvedimento negatorio in termini di silenzio dell? Universit? degli Studi di Lecce proposto?? da un laureando in filosofia a cui era stato opposto il diniego all? ammissione all? esame finale di laurea? essendo decorsi soltanto due anni e non tre.? E ci? nonostante che il ricorrente avesse presentato un piano di studi perfettamente regolare e si fosse segnalato per gli ottimi risultati conseguiti tant? ? che ? grazie all? accoglimento del cautelare ? si ? potuto laureare con il massimo dei voti . Il Giudice Amministrativo ha, difatti, precisato che pur avendo la riforma universitaria previsto per la laurea di primo livello l? ordinaria durata triennale, quello che ha valore determinante ? l? esistenza dei crediti formativi in favore dell? avente diritto. Nella fattispecie, poi, detto diniego? era da qualificarsi meramente verbale e/o di fatto atteso che l? Universit? non aveva mai formalizzato? e neanche formalmente comunicato all? interessato il mancato assenso al sostenimento dell? esame di laurea. L? impugnativa, pertanto, avverso il provvedimento tacito della amministrazione e di ogni altro atto, comportamento o provvedimento ad esso connesso, precedente e/o conseguente, era volta? ad accertare la declaratoria del diritto a laurearsi . Il Tar, nella sommaria delibazione della questione sottopostagli, ha ravvisato nel succitato diniego? vizi di legittimit? tali da consentire l? esito positivo di cui al ricorso ex art. 21 L. n. 1034/71. In particolare, ha rilevato che la pregressa disposizione normativa di cui all? art. 41 , 2? comma del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 deve oramai ritenersi superata? dalla Riforma dell? Ordinamento degli Studi Universitari operata dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509, in conformit? dell? art. 17, comma 95?, della L. n. 127/1997.

Il combinato disposto degli artt. 7 ed 8 di cui alla Riforma? introduce un concetto innovativo di durata cosiddetta ?normale? triennale dei corsi di laurea di primo livello, stabilendo, altres?, che per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Laddove poi risulti che gli esami effettivamente sostenuti dal laureando sono ricompresi nel piano di studio approvato dall? Universit? e giammai annullati, ne deriva che il diniego non ha ragione di sussistere.

Con l? ordinanza del Consiglio di Stato? viene ulteriormente evidenziato e ribadito che – per laurearsi – il criterio informatore non ? quello meramente formalistico della durata temporale, bens? quello sostanziale? del conseguimento dei crediti formativi richiesti. Tale postulato ? corollario logicamente conseguenziale alla Riforma Universitaria n? potrebbe essere diversamente a meno di non voler svuotare di contenuto detta Riforma e soprattutto? incorrere nella violazione del dettato costituzionale tenendo in debita considerazione che principio ordinamentale presupposto ? quello volto ad assicurare tutela ai pi? meritevoli. Pertanto, una differente interpretazione colliderebbe,? oltrech? con la ratio della legislazione in subiecta materia, anche con la Carta Costituzionale.????????

E? principio consacrato, peraltro, dalla Carta Costituzionale e costituisce fondamento dell? ordinamento giuridico quello per il quale i meritevoli devono essere premiati e non di certo penalizzati in base ad una interpretazione distorta del dettato normativo che non va giammai inteso a nocumento di chi pur avendo dato ottima prova di s? negli studi non ha perfezionato il termine legale di durata corsuale.?

L? avallo autorevole del supremo Giudice amministrativo consente di poter anche trarre ulteriori conseguenze al di l? della singola fattispecie posta alla attenzione del Giudicante ed, in particolare, di poter? sostenere che siffatto principio debba riguardare la generalit? dei corsi di laurea e di specializzazione post-laurea a prescindere dal nomen iuris e dalla specifica durata corsale per essi contemplata. Esattamente parte ricorrente in prima istanza ed appellata in sede di gravame gi? ha dichiarato che la stessa problematica si porr? qualora egli- gi? iscrittosi alla Scuola di Specializzazione in filosofia ? riesca a conseguire i crediti formativi in minor tempo. Ma seppure si porr? ? palese che porre sbarramenti e paletti al conseguimento di titoli di studio universitari sol perch? si ? stati pi? rapidi degli altri ( rectius: pi? meritevoli e zelanti) ? comportamento sindacabile giudizialmente ed asserzione pretestuosa. Trattasi di un leading-case? che – sebbene? circoscritto ad un procedimento di sospensiva? – ha una valenza dirompente e dovrebbe indurre gli Atenei tutti e non soltanto quello leccese, il quale, comunque, ? addivenuto alla determinazione di adeguarsi a quanto statuito dal giudice amministrativo con tutte le necessarie modifiche ordinamentali interne che da cio? ne derivano, a conformare condotte, statuti ed attivit? provvedimentale al principio scaturente dalla decisione conforme del plesso amministrativo.

Si agevolano gli studenti fuori ? corso specie se lavoratori. Esistono disposizioni di settore per le quali si consente di procrastinare la durata legale corsale. Ed ? giusto che sia cos?. Ma ? altrettanto indubbio che, a maggior ragione, si debba garantire il diritto sacrosanto di ciascun studente ancorch? ultratempestivamente in regola con crediti formativi, programmi e corsi che dir si voglia, a poter legittimamente? laurearsi o specializzarsi senza vedersi costretto ad adire la giustizia amministrativa per una pretesa che ? connaturata al sistema di garanzie posto dal Legislatore e dalla Costituzione. Lo studio ? un diritto e chi si dimostra pi? capace e veloce – senza tema di essere discriminato o danneggiato? – deve essere incentivato a laurearsi prima del tempo, se prima del tempo perviene a tale risultato.

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Il precedente articolo ? stato pubblicato nella vetrina di Diritto.it del 7 luglio 2005 ed ? reperibile nell? Osservatorio di Contabilit? Pubblica all?indirizzo: https://www.diritto.it/archivio/1/20363.pdf .

Il testo completo dell? ordinanza Tar- Lecce n. 491/2005 ? consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it sotto Tar Puglia- Ordinanze- Sospensive-e sul sito www.cittadinolex.kataweb.it. Il testo completo dell? ordinanza del Consiglio di Stato n. 4427/2005 ? Sez. VI ? ? parimenti consultabile sul sito www.cittadinolex.kataweb.it a cui si rinvia.?

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Francaviglia Rosa

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