Il coniuge non paga il mantenimento? Arriva in aiuto il fondo di solidarietà

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L’art. 1 commi 414, 415 e 416 della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in via sperimentale la formazione di un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno che viene gestito dal Ministero della Giustizia le cui risorse – al termine di un breve procedimento esente dal pagamento del contributo unificato – vengono devolute al coniuge in stato di bisogno che non riceve l’assegno di mantenimento per l’inadempimento del coniuge obbligato.

 

Come funziona

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, nel caso in cui non si veda versare l’assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. da parte e per l’inadempienza del coniuge onerato, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.

 

Il procedimento

Il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, se ritiene sussistenti i requisiti previsti (coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge obbligato), anche, se necessario, acquisendo informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità o meno dell’istanza e, nel primo caso, la invia al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento. Il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge (obbligato a corrispondere il mantenimento) inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il Presidente del Tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, la rigetta con decreto non impugnabile. Il procedimento non prevede pagamento del contributo unificato.

 

Fase sperimentale

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità sono adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione e l’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate. Per l’attuazione vera e propria di tale istituto, pertanto, occorrerà attendere l’apposito decreto attuativo.

Tale strumento, quindi, non è ancora applicabile in tutti i Tribunali.

L’attuazione pratica di tale strumento appare alla scrivente non priva di elementi di criticità. Infatti, non solo tale strumento non è applicabile ai coniugi divorziati e alle coppie di ex conviventi, ma anche a tutti coloro che non riescono a dimostrare di trovarsi in stato di bisogno (uno dei requisiti richiesti per l’accesso al fondo), ma soprattutto sarà soggetto comunque al vaglio del Tribunale competente, con tutte le conseguenze derivanti dal già rilevante carico dei Tribunali stessi.

Avvocato Cinzia Santagostino Baldi

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