Il condomino non ha diritto ad accedere a copia del contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo

Scarica PDF Stampa

Il Garante della Privacy, con il provvedimento n° 1846729 del 29.09.2001, ha precisato che il condomino non ha diritto ad accedere a copia del contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale, stipulato con un soggetto terzo.

La vicenda trae origine dalla domanda presentata da parte di due persone, procuratrici generali della propria madre, nei confronti di un condominio romano, di cui la madre è presumibilmente condomina.

A fondamento della propria richiesta di accesso a copia di tale contratto, le istanti hanno sostenuto di avere il diritto accedere a tali informazioni tenuto conto che i condomini, in quanto comproprietari dell’appartamento in questione, “devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento di dati, di cui l’amministratore ha la concreta gestione“.

Il Garante della Privacy, non ha condiviso l’interpretazione formulata dalle ricorrenti, precisando che l’esercizio del diritto d’accesso ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003, “in relazione ai dati riferibili direttamente ad un’intera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell’interesse del condominio, quale, nel caso di specie, il contratto di locazione di un appartamento di proprietà condominiale)”, compete al “rappresentante della compagine condominiale e non ai singoli condomini”.

Con tale decisione il Garante ha ribadito e precisato ulteriormente quanto previsto nel punto 4.1 del Provvedimento relativo all’amministrazione dei condomìni [doc. web n. 1297626], in base a cui “ove si intenda esercitare il diritto d’accesso (e gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice, avvalendosi eventualmente della particolare modalità di tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente all’intera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell’interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi alla fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o in ordine ai dati sul consumo e sugli importi di utenze complessivamente intestate al condominio: cfr. Provv. 13 dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della compagine condominiale, di regola l’amministratore”.

Conseguentemente il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 145, comma 1, lettera a), per carenza di legittimazione dei singoli condomini.

Recchia Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento