Il concorso di persone nel reato e il concorso anomalo ex art. 116 c.p.

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L’art. 110 c.p. nel disciplinare il concorso di persone nel reato prevede che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”.
Ai fini della configurabilità del concorso è necessario che almeno due persone pongano in essere comportamenti volti alla realizzazione del fatto delittuoso. Dal punto di vista della natura del contributo arrecato, tradizionalmente si distingue tra concorso materiale e concorso morale o partecipazione psichica: si ha il primo se si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato; si configura, invece, il secondo se si dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. Sotto il profilo soggettivo è necessario che i concorrenti abbiano la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del fatto criminoso, senza che sia necessaria in tutti i soggetti la reciproca consapevolezza dell’altrui contributo o un eventuale previo accordo, essendo sufficiente che l’intenzione di concorrere sussista anche in uno soltanto dei coautori del reato.
Il richiedere la rappresentazione dell’apporto dato ad un’altrui condotta non comporta una modificazione strutturale del normale concetto di dolo, ma si giustifica come conseguenza di un’applicazione al concorso della regola generale, per la quale tutto ciò che costituisce il fatto commesso deve riflettersi nella volontà dolosa[1]. In ossequio ai principi generali in tema di responsabilità penale la fattispecie concorsuale si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. Anzitutto, i contributi dei singoli concorrenti devono confluire nella realizzazione della fattispecie tipica di reato e la relativa condotta di partecipazione deve essere sorretta da un corrispondente requisito psicologico.
È pacifico ormai che la volontà di concorrere non abbisogna di un previo concerto (ipotesi che ricorre nella maggior parte dei casi), ma la coscienza del concorso può benissimo manifestarsi come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all’opera altrui.
L’azione criminosa può essere realizzata da più soggetti ciascuno dei quali si limita a porre in essere una frazione del fatto tipico (esecuzione c.d. frazionata) e non occorre che il fatto collettivo giunga a consumazione, ma è sufficiente che la realizzazione comune si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. L’elemento soggettivo nel concorso ex art. 110 c.p. può presentarsi sia nella forma del dolo diretto, sia in quella del dolo eventuale, nel caso in cui il concorrente, pur non volendo direttamente la produzione dell’evento, ne prevede la possibile realizzazione agendo anche a costo di cagionarlo.
Per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall’art. 116 c.p., secondo cui “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza delle sua azione od omissione”, è invece necessario che ricorrano tre requisiti: a) l’adesione psichica dell’agente ad un reato concorsuale diverso; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso in concreto verificatosi (cfr., Cass., I, 23 febbraio 1995, n. 3381).
Non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra condotta dell’agente e l’evento diverso, ma è necessario che sussista un nesso eziologico di natura psichica, nel senso che il reato diverso commesso dal compartecipe deve rappresentarsi alla psiche dell’agente come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
L’agente risponde, dunque, del diverso reato solo nel caso che egli, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l’evento come logico sviluppo della sua condotta sulla base delle norme di comune esperienza[2].
L’art. 116 disciplina espressamente una particolare ipotesi di aberratio delicti plurisoggettiva, benché tra le due figure sussiste una certa differenza. Infatti, mentre nell’aberratio delicti l’evento diverso che si realizza deve essere, a norma dell’art. 83 c.p., il risultato di un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, nel caso di cui all’art. 116 c.p. l’evento diverso deve essere “voluto” da parte di qualcuno dei concorrenti e inoltre, nell’ipotesi in esame si richiede che l’evento sia “prevedibile”, a differenza dell’ipotesi ex art. 83, ove non si ravvisa tale presupposto.
La disposizione di cui all’art. 116 c.p., pur nel rigore punitivo che la caratterizza, è applicabile tanto nel caso in cui il reato commesso sia unico, tanto nell’ipotesi in cui con il reato concorsuale e voluto ne venga realizzato un altro che costituisca lo sviluppo del primo, nel senso, cioè, che tra i due illeciti intercorra un nesso causale. Ai fini dell’esistenza del nesso eziologico è necessario che una catena causale sussista tra un antecedente e un evento concreto che si verifica hic et nunc, diversamente è irrilevante la circostanza che un evento analogo avrebbe potuto verificarsi come conseguenza di fattori ipotetici rimasti di fatto inoperanti[3].
L’art. 116 che attribuisce al concorrente la responsabilità per l’evento diverso non voluto sulla base del mero rapporto di causa ed effetto, configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma per mitigare l’esasperato rigore di una responsabilità fondata solo su detto nesso, con una lettura costituzionalmente orientata basata sul principio della personalità della responsabilità penale la Corte costituzionale ha sancito che la responsabilità ex art. 116 deve fondarsi sulla “sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psichica”[4]. In virtù di questa interpretazione correttiva, la responsabilità ex art. 116 perde i suoi connotati rigidamente oggettivi-causali tendendo ad orientarsi secondo il modello dell’imputazione a titolo di colpa, pur non integrandone tutti i requisiti.
La responsabilità per concorso anomalo costituisce una forma minore di concorso di persone nel reato.
Per questo motivo, l’art. 116 c.p. prevede che se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita per chi volle il reato meno grave. Si tratta di una vera e propria circostanza attenuante, come tale sottoposta alla relativa disciplina giuridica. Si precisa che la valutazione di gravità va effettuata in via ipotetica, ipotizzando quella che sarebbe stata la gravità del fatto programmato e ponendola a confronto con quella del fatto concretamente realizzato.
Da queste premesse, si possono trarre le seguenti conclusioni, quanto al rapporto tra concorso diretto e concorso anomalo.
Il presupposto per l’applicabilità al concorrente che volle il reato diverso della minore responsabilità anomala prevista dall’art. 116 c.p. è che tale fatto non sia stato voluto nemmeno a titolo di dolo (indeterminato, alternativo o eventuale) e, perciò, che non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non sia stato accettato il rischio del suo verificarsi. In caso contrario, infatti, ricorre la figura del concorso pieno ex art. 110 c.p., che si configura quando i singoli concorrenti nutrono la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla perpetrazione del reato, eventualmente agendo anche solo accettando il rischio che l’evento non voluto si realizzi come effetto prevedibile di quello perseguito.
Tutti i concorrenti devono rispondere a titolo di concorso pieno per l’effettivo verificarsi di quegli eventi lesivi oggetto non solo dei già preventivati sviluppi dell’azione, ma anche di quelli prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit, quantunque essi siano concretamente dovuti all’iniziativa di taluno soltanto dei compartecipi.
Per quanto concerne la prevedibilità del reato diverso non voluto, in dottrina si registrano due soluzioni interpretative diverse. Secondo un primo orientamento, è sufficiente la prevedibilità in astratto: cioè si fa riferimento a un rapporto tra fattispecie incriminatrici poste a confronto tra di loro (ad esempio furto e rapina, lesioni personali e omicidio).
Invece, secondo un secondo indirizzo, che privilegia una lettura costituzionale della norma, è necessaria la prevedibilità in concreto: per stabilire se l’azione delittuosa diversa effettivamente realizzata rappresenti logicamente un prevedibile sviluppo rispetto al piano d’azione inizialmente programmato, occorre tenere conto di tutte le circostanze relative alla singola vicenda concreta[5].
 
Dott. Domenico Annunziato Modaffari
 


[1] Gallo M., Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957
[2] In tal senso, Corte cost., 31 maggio 1965, n. 42, in Riv. pen., 1965, II, 598
[3] Fiandaca-Musco, Diritto Penale parte generale, Zanichelli editore
[4] Ancora, Corte cost., 31 maggio 1965, n. 42, in Riv. pen., 1965, II, 598
[5] Cass., 2 dicembre 1981, in Riv. pen., 1983, 103

Modaffari Domenico Annunziato

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