Il concomitante impegno del difensore nell’esercizio della funzione di vice procuratore onorario (ma il discorso sostanzialmente non muta per il g.o.t.) può essere assimilato all’impegno professionale in altro procedimento sempre che, tuttavia, lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impediment

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Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 2019 (ud. 30 ottobre 2019, dep. 3 gennaio 2020), n. 78 (Presidente Catena, Relatore Borrelli)

(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-ter, c. 5)

Il fatto

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale di Ferrara per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva (quest’ultima per un prelievo soci effettuato a loro favore) nelle rispettive qualità di amministratore di fatto ed amministratore di diritto della “(omissis) s.r.l.” dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati per il tramite dei loro difensori.

Per quanto riguardo uno di questi legali, costui formulava un’unica doglianza con il quale si lamentava la nullità assoluta della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 420 ter c.p.p., comma 5) perché il processo di appello, all’udienza del 18 luglio 2018, era stato trattato e concluso alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia ex art. 97 c.p.p., comma 4, nonostante il difensore di fiducia avesse comunicato via PEC, fin dal 26 aprile 2018 (PEC regolarmente inserita agli atti della Corte territoriale), il suo impedimento a presenziare in quanto contestualmente impegnato quale Giudice onorario presso il Tribunale di Padova come da documentazione che aveva da tempo fornito al Collegio di merito mentre, da tale documentazione, che riguardava appunto i turni di udienza del Tribunale di Padova, la Corte di appello aveva già tratto motivo per rinviare la precedente udienza del 19 aprile al 18 luglio 2018.

A sua volta il ricorso dell’altro imputato constava di un unico motivo, suddiviso in vari segmenti, con i quali si lamentano vizi motivazionali così strutturati: a) era errata l’affermazione della Corte di appello secondo cui la ricorrente sarebbe stata legale rappresentante della società per tutto il periodo di operatività della società dal momento che, come risultava dalla visura storica del registro delle imprese prodotta in primo grado e dalla stessa sentenza del Tribunale di Ferrara, la T. era cessata dalla carica il 24 febbraio 2006 (invece che nella data indicata nell’imputazione del 23 agosto 2006); b) il dissesto della società aveva cominciato a manifestarsi quando la T. aveva dismesso la carica tanto che i più risalenti tra i crediti ammessi al passivo risalgono al 24 febbraio 2006, data di dismissione della carica da parte della T.; c) quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, nonostante la doglianza in appello concernente il libro giornale, la Corte territoriale si era limitata a richiamare le motivazioni del Tribunale.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

I ricorsi erano stimati entrambi infondati e andavano, pertanto, respinti, ma la sentenza veniva annullata, di ufficio, quanto alle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c..

Si osservava prima di tutto che, per quanto riguarda il motivo inerente la nullità assoluta della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 420 ter c.p.p., comma 5, una volta fatto presente che la Corte di Cassazione stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, omissis) e, per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606.1 lett. e) (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013), il concomitante impegno del difensore nell’esercizio della funzione di vice procuratore onorario (ma il discorso sostanzialmente non muta per il g.o.t.) può sì essere assimilato all’impegno professionale in altro procedimento sempre che, tuttavia, lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. 5, n. 2083 del 12/11/2018) e dunque – adattando alla coeva funzione quale Giudice onorario i requisiti individuati, ex multis da Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, in tema di impegno professionale concomitante, è necessario comunque che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l’impossibilità, nel concomitante impegno di natura pubblica, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., nel processo di cui si chiede il rinvio.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini evidenziavano come l’istanza dell’avvocato, pur essendo stata tempestivamente formulata e documentata, non indicava le ragioni per le quali non era possibile la sua sostituzione quale Giudice onorario, nè quelle per cui il predetto non potesse farsi sostituire nel processo pendente dinanzi alla Corte di appello di Bologna a carico dell’odierno ricorrente e, di conseguenza, se le prime possono essere intuitive – si pensi alla necessità di non cambiare la persona fisica del giudicante per evitare problemi di rinnovazione, le seconde, ad avviso della Corte, avrebbero richiesto un’apposita spiegazione che nell’istanza in atti non era dato rinvenire.

Ciò posto, quanto all’altro ricorso proposto, si reputava non accoglibile in quanto la motivazione adotta dalla Corte territoriale, ad avviso del Supremo Consesso, era rispettosa di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento nè tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa,essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento di quest’ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014).

In ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, si riteneva come anche per tale illecito penale il ricorso dovesse ritenersi infondato alla luce della lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado; a questo riguardo ed a dispetto della censura motivazionale diretta alla tecnica argomentativa della Corte di appello – i giudici di piazza Cavour evidenziavano che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado nel caso in cui le censure formulate dall’appellante – come è accaduto nella specie – non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012).

Ebbene, dalla sentenza di primo grado, ad avviso della Corte, si evinceva come le scritture consegnate alla curatela non consentissero di ricostruire le vicende economiche e patrimoniali della società posto che mancavano il libro inventari ed il libro dei beni ammortizzabili, il libro giornale era aggiornato solo al dicembre 2005 (mentre vi erano state operazioni fino al 24 febbraio 2006) e presentava diverse cancellature (addirittura, nelle scritture, è stato ritrovato un post-it con su scritto “cancellare qui“) tenuto conto altresì del fatto che: il conto cassa era inspiegabilmente negativo, le risultanze del conto “Unicredit banca” erano difformi da quanto emergeva dalla documentazione bancaria ed il conto soci indicava un prelievo di 100.000 Euro senza specificare a beneficio di quale socio esso fosse stato effettuato.

A fronte di ciò, si notava come, in presenza di queste specifiche proposizioni, l’appellante si fosse limitato ad opporre la regolare compilazione del libro giornale – peraltro già smentita dal Tribunale e, comunque, irrilevante alla luce della situazione complessiva delle scritture – donde la Corte territoriale, non avendo doglianze specifiche su cui soffermarsi, non era incorsa in alcuna omissione motivazionale nel momento in cui ha fatto rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte viene affermato che anche per il giudice onorario del tribunale, al pari del vice procuratore onorario, il concomitante impegno del difensore nell’esercizio di una di queste funzioni può essere assimilato all’impegno professionale in altro procedimento sempre che, tuttavia, lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell’art. 420 ter, c. 5, c.p.p. dato che, in tema di impegno professionale concomitante, è necessario comunque che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l’impossibilità, nel concomitante impegno di natura pubblica, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., nel processo di cui si chiede il rinvio.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché precisa che il legittimo impedimento può rilevare anche per il g.o.t., dunque, non può che essere positivo.

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