Il concetto di “quantità” dello stupefacente nel TU 309/90

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  1. Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722.

Visto l’ Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti:

  1. se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell’ elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto.
  2. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ ingente quantità nell’ ipotesi di reati concernenti le cc.dd. droghe leggere

Le Sezioni Unite Primavera n. 17 del 21/06/2000 avevano stabilito, alla luce del comma 2 Art. 80 TU 309/90, che l’ aggravante dell’ ingente quantità “ la cui ratio è da ravvisare nell’ incremento del pericolo per la salute pubblica [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ], ricorre ogniqualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l’ apprezzamento del giudice del merito, che, vivendo la realtà sociale, del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]”. Certamente, Sezioni Unite Primavera, pur fondandosi sul dato ponderale della sostanza spacciata, era comunque lacunosa, in tanto in quanto mancava una pertinente indicazione matematica di tali limiti ponderali e questo difetto applicativo è stato risolto soltanto con gli elenchi ponderali contenuti nel DM 11 aprile 2006. In buona sostanza, Sezioni Unite Primavera ( 21/06/2000 ) lasciava troppo alla libera discrezionalità del Magistrato di merito, il quale, tuttavia, era lasciato senza parametri prefissati di natura algebrica. Siffata incertezza nella misurazione del “ dato ponderale “ non era stata risolta nemmeno dalla L. 49/2006, la quale, nell’ Art. 4-vicies.ter, aveva novelato gli Artt. 13 e 14 TU 309/90, raggrauppando sia le sostanze pesanti sia quelle leggere nella medesima Tabella e prevedendo un’ omogeneità sanzionatoria, la quale non distingueva tra cocaina, eroina, ecstasy, LSD, allucinogeni e cannabis. Dopodiché, nel 2006, il DM 11 aprile 2006 promulgato dal Minstero della Salute, finalmente distingueva, con cifre numeriche, la quantità detenibile per uso personale e quella detenuta, invece, per finalità di spaccio. Grazie al DM 11 aprile 2006, il TU 309/90 aveva ri-adottato il primigenio criterio della non punibilità della dose media giornaliera ad uso esclusivamente personale. Provvidenzialmente, Cass., sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119, Cass, sez. pen. VI, 19 maggio 2011, n. 31351 e Cass., sez. pen. VI, 25 maggio 2011, n. 27128 hanno notato, dopo molti anni di faticosa lacunosità, che l’ aggravante dell’ ingente quantitativo ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 era eccessivamente indeterminata e, per ciò stesso, violava il principio di stretta legalità della Giurisdizione ex comma 2 Art. 25 Cost. . Più dettagliatamente. Cass. Sez. pen. VI, 2 marzo 2010, n. 20119 affermava la necessità “ di un’ applicazione giurisprudenziale che non offra il fianco a criteri di opinabilità, se non addirittura di casuale arbitrarietà. E’ necessario definire meglio l’ ambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito [ … ] il tutto considerando che la Giurisprudenza successiva alla Sentenza delle Sezioni Unite Primavera, pur prestandovi formalmente adesione, presenta talvolta risultati di evidente disarmonia, a fronte di dati qualitativi / quantitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili “ Si tratta del consueto problema di rinvenire un giusto compromesso tra la totale ed incostituzionale arbitrarietà della Giurisdizione e, dal lato opposto, la figura comoda, ancorché assurda, di un Magistrato-calcolatrice che si affida esclusivamente a dati ponderali algebrici, senza alcun margine di prudenza e di ragionevole apprezzamento. A tal proposito, Sezioni Unite Primavera è stata contestata anche da Cass., sez. pen. VI, 19 maggio 2011, n. 31351, giacché,  “ ai fini della configurabilità della circostanza aggravante [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] deve rilevare il criterio oggettivo del numero dei possibili fruitori finali e non l’ area geografica dove essi insistono“. In effetti, un semplice spostamento del luogo di consumo, a mezzo automobile o mezzi pubblici, altera radicalmente la ratio della zona geografica. In terzo luogo, Cass., sez. pen. VI, 25 maggio 2011, n. 27128 invitava a coniugare l’ aspetto quantitativo con il profilo qualitativo, in tanto in quanto “ lo stupefacente va considerato anche in relazione alla qualità della sostanza. Quindi, lo stupefacente va specificato anche in relazione al grado di purezza “. Anzi, la purezza, alla luce delle maggiori o minori possibilità di overdose, è una ratio decisiva pure nel’ ottica del principio della tutela della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost. . Indirettamente, anche la Sezione IV della Suprema Corte, tra il 2010 ed il 2011, manifestava un certo disagio nell’ utilizzo del solo criterio ponderale, anche se molte Sentenze asseriscono la necessaria prevalenza precettiva della volontà intangibile del Legislatore ( Cass., sez. pen. IV, 3 giugno 2010, n. 24571, Cass., sez. pen. IV, 1° febbraio 2011, n. 9927 e Cass., sez. pen. IV, 29 settembre 2011, n. 38794 ).

  1. La Riforma introdotta dalle Sezioni Unite Biondi ( 24/05/2012 )

Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 35258 ( Sezioni Unite Biondi ) affermava che “ le Sezioni Unite prendono atto dei perduranti contrasti giurisprudenziali [ … ] in ordine al significato da attribuire all’ espressione << ingente quantità >>, su cui si fonda una circostanza aggravante oggettiva [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] molto soggettivamente interpretata, alla quale si ricollegano rilevanti effetti commisurativi in pejus [ … ]. A volte, i limiti quantitativi possono considerarsi penalmente irrilevanti, poiché il discrimine più importante è quello tra l’ uso personale, che non comporta sanzione penale, e lo spaccio, che è una condotta, viceversa, penalmente repressa “. Ovverosia, le Sezioni Unite Biondi, nel 2012, hanno ri-adattato il comma 2 Art. 80 TU 309/90 alla fondamentale e ben più importante decisione, de jure condito, di depenalizzare la detenzione di stupefacenti per esclusivo uso personale. Ovvero, l’ “ uso personale “ o, viceversa, la “ detenzione per fini di spaccio “ si distinguono alla luce dei criteri ponderali illustrati nel DM 11 aprile 2006, che stabilisce il quantitativo-soglia, per ogni sostanza, attraverso il prodotto algebrico della moltiplicazione del valore della dose media singola, espresso in milligrammi, per un “ moltiplicatore “, variabile in relazione alle caratteristiche tossicologiche di ciascuna sostanza indicata e valutata dal Ministero della Salute nel DM 11 aprile 2006. Dunque, la dose ad uso personale è sanzionata con provvedimenti meramente e meno pesantemente amministrativi, mentre il comma 1 Art. 73 TU 309/90 rimane precettivo solo nei confronti delle “sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità [ …] sono superiori ai limiti massimi indicati [ dal DM 11 aprile 2006 ] [ … ] e che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale “ ( lett. a comma 1 bis Art. 73 TU 309/90 ). Quindi, grazie alla novella c.d. Fini-Giovanardi, è stato, finalmente, specificato il campo precettivo dei lemmi “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90. Tale aggravante dev’ essere sempre e comunque contestualizzata all’ interno della differenziazione legislativa tra “ detenzione per uso personale “ e “ detenzione per fini di spaccio “, ai sensi della lett. a) comma 1 bis Art. 73 TU 309/90 e, in ogni caso, alla luce dei limiti ponderali, numericamente pre-fissati, di cui al DM 11 aprile 2006. Finalmente, la lett. a) comma 1bis Art. 73 TU 309/90 ha decisamente e provvidenzialmente abbassato l’ aleatorietà interpretativa che riguardava il comma 2 Art. 80 TU 309/90. D’ altronde, anche sotto il profilo criminologico, un conto è la minima pericolosità collettiva dell’ uso personale, un altro conto è l’ anti-socialità e l’ anti-giuridicità della detenzione per fini di spaccio così come p. e p. ex comma 1 Art. 73 TU 309/90. Dopo anni di tensioni esegetiche, la lett. a) comma 1 bis Art. 73 TU 309/90, grazie al correlato DM 11 aprile 2006, ha “ matematicizzato “ o, perlomeno, contestualizzato il campo precettivo del comma 2 Art. 80 TU 309/90. Viceversa, prima della Riforma Fini-Giovanardi e prima di Cass., SS.UU., 24 maggio 2012, n. 35258, l’ aggravante della “ ingente quantità “ soffriva di un’ indeterminatezza ermeneutica eccessiva e persino fuorviante. Inoltre, anche dal punto di vista costituzionale, il comma 1 Art. 32 Cost. gode senz’ altro di applicabilità nella fattispecie dello spaccio, mentre l’ uso esclusivamente personale rientra nel potere di auto-determinazione fisico-sanitaria di ogni consociato maggiorenne e ragionante che, in maniera spontanea, decida di avvicinarsi al mondo della tossicodipendenza. Grazie a sezioni Unite Biondi, si sono mirabilmente coniugati il comma 2 Art. 80 TU 309/90, il DM 11 aprile 2006 e la lett. a) comma 1 bis Art. 73 TU 309/90. Quindi, come asserito da Cass. SS.UU., 24 maggio 2012, n. 35258, “ il sistema tabellare, così delineato, ha assunto un rilievo diretto all’ interno della disciplina repressiva dei reati [ ex comma 1 Art. 73 TU 309/90 ] in tema di stupefacenti [ … ] Esisteva la necessità di individuare un parametro numerico [ ex DM 11 aprile 2006 ] anche per la determinazione del concetto di ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]. [ … ]. L’ interprete ha il compito di individuare una soglia quantitativa definita, al di sotto della quale [ … ] non possa intendersi l’ ingente quantità “. Probabilmente, almeno nella fattispecie ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, il metodo matematico ha annullato, giustamente, il deleterio potere fuorviante delle lacune legislative con afferenza al tema della “ quantità “ nel TU 309/90. Del pari, anche Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 reputa che “ assumendo come riferimento il valore-soglia previsto dalle Tabelle [ ex DM 11 aprile 2006 ], le Sezioni Unite Biondi hanno individuato [ … ] una soglia ponderalmente determinata, al di sotto della quale, di regola, non possa parlarsi di quantità << ingente >> [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ]”. Per la precisione, tale valore soglia, nel DM 11 aprile 2006 e in Sezioni Unite Biondi, è pari a:

  1. 750 mg per la cocaina
  2. 250 mg per l’ eroina
  3. 000 mg per la cannabis

Oltre tali valori, l’ uso personale è quasi automaticamente qualificato alla stregua di una detenzione per fini di “ spaccio “, penalmente perseguibile come p. e p. dal comma 1 Art. 73 TU 309/90. Pur se, come sottilmente suggerito da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, questi parametri numerici costituiscono una surrettizia “ usurpazione della funzione normativa “, ma, d’ altro canto, i lemmi “ ingente quantità “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 andavano ormai comunque precisati e circostanziati. Del resto, come rimarcato da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, “ tale conclusione [ … ] ha soddisfatto i criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’ equità “, anche se il comma 2 Art. 80 TU 309/90 non è ancorato al solo criterio della quantità ponderale, ma anche a quello del grado qualitativo, ossia del grado di “ purezza “ della sostanza stupefacente in esame in ogni singolo Procedimento Penale di merito. Rimane, ognimmodo, indubitabile che, senza il successivo intervento giurisprudenziale, il comma 2 Art. 80 TU 309/90 avrebbe proseguito ad essere sciaguratamente indeterminato, non ragionevole e fors’ anche inservibile nella Prassi forense concreta e quotidiana

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  1. La Giurisprudenza delle Sezioni semplici dopo la Riforma delle Sezioni Unite Biondi.

Molte Sentenze delle Sezioni semplici hano pacificamente recepito il “ metodo matematico“ delle Sezioni Unite Biondi, con l’ eventuale correttivo attinente alla “ purezza “ dello stupefacente ( Cass., sez. pen. IV, 20 dicembre 2012, n. 6369, Cass., sez. pen. IV, 18 gennaio 2013, n. 10618 e Cass., sez. pen. III, 19 marzo 2014, n. 19441 ). Dopodiché, nel bene o nel male, la Sentenza n. 32/2014 della Consulta ha disposto che, alla luce di un mal inteso Art. 77 Cost., “ la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel TU 309/90, nella versione precente alla novela del 2006, deve tornare ad essere applicata, non essendosi validamente verificato l’ evento abrogativo “. Visto il Precedente n. 32/2014 della Corte Costituzionale, il Legislatore è di nuovo intervenuto, con la L. 79/2014, per colmare la sopravvenuta lacuna. In buona sostanza, la L. 79/2014 ha ripristinato il binomio droghe pesanti / droghe leggere, ha formato, ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, due Tabelle che tenessero conto di siffatto criterio differenziatorio e, quindi, l’ Art. 73 TU 309/90 ha anch’ esso, di nuovo, distinto tra sostanze leggere ( cannabis ) e sostanze pesanti ( cocaina, eroina, ecstasy ed allucinogeni ). Tuttavia, la L. 79/2014 non ha inteso novellare il concetto di “ uso esclusivamente personale “, connesso, peraltro, ai valori-soglia indicati nel DM 11 aprile 2006. A questo punto del presente commento, è doveroso menzionare il basilare Precedente contenuto in Cass., sez. pen. III 21 maggio 2014, n. 25176, ripreso fedelmente da Cass., sez. pen. IV, 2 luglio 2014, n. 41779 e, in epoca più recente, da Cass., sez. pen. III, n. 27 maggio 2015, n. 1609. Più specificamente, Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176 sostiene che “ poiché, a seguito della Sentenza costituzionale n. 32 del 2014, il Legislatore ha modificato il sistema tabellare che era seguìto alla Legge Fini-Giovanardi, [ … ] la determinazione dei presupposti per l’ applicazione dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] non può prescindere da questa impostazione normativa differente [ … ] E’ stata spezzata la sostanziale equiparazione tra il reato attinente alle droghe pesanti ed il reato relativo alle droghe leggere [ … ] Quindi, la Giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in considerazione della nuova modulazione normativa, non più compatibile con un’ interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell’ aggravante dell’ ingente quantità “. Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale non è stato condiviso dalla più tradizionalista Cass., sez. pen. IV 20 giugno 2014, n. 32126 ( simile alla di poco successiva Cass., sez. pen. VI, 5 maggio 2015, n. 20140 ). Ovverosia, Cass., sez. pen. IV,  20 giugno 2014, n. 32126 asserisce che “ nonostante la modificazione della L. 79/2014 [ che torna a distinguere tra cannabis e droghe pesanti ] [ … ] mantengono comunque validità i criteri [ matematici ] enunciati nelle Sezioni Unite Biondi, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile [ per uso personale ] al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante dell’ ingente quantità di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90 “. Questo filone esegetico fedele al DM 11 aprile 2006 è stato autorevolmente confermato, anche per le droghe leggere, da Cass., sez. pen. VI, 8 ottobre 2015, n. 44596, Cass., sez. pen. IV, 19 luglio 2018, n. 49366 e da Cass., sez. pen. IV, 18 giugno 2019, n. 35671. Ora, le attuale Sezioni Unite della Corte Suprema si sono manifestate favorevoli all’ orientamento non totalmente abrogativo contenuto in Cass., sez. pen. IV, 20 giugno 2014, n. 32126. Dunque, secondo la Cassazione, la L. 79/2014 non intacca, nel contesto del comma 1 Art. 73 TU 309/90, la più che pertinente esegesi algebrico-ponderale, ex DM 11 aprile 2006, applicata al comma 2 Art. 80 TU 309/90. A tal proposito, la linea della continuità è stata ribadita pure in Cass., sez. pen. IV, 2 luglio 2014, n. 41779, in tanto in quanto “ si deve rilevare l’ erroneo presupposto dal quale muove l’ orientamento minoritario [ Cass., sez. pen. III, 21 maggio 2014, n. 25176 ] [ … ] e cioé la riforma del 2014 non ha determinato una modifica o, addirittura, un travolgimento del sistema tabellare introdotto dalla Legge Fini-Giovanardi [ … ] perché il recente intervento legislativo si pone in perfetta continuità con il sistema tabellare, integralmente recepito nel TU 309/90, agli Artt. 13, 14 e 73 “. Quindi, la rinnovata distinzione tra sostanze leggere e sostanze pesanti non confligge per nulla né con i parametri del DM 11 aprile 2006, né con la ratio della “ dose ad uso esclusivamente personale “, depenalizzata nella lett. a) comma 1 bis Art. 73 TU 309/90. Pur se rimane, a parere di chi redige, lo spinoso problema dell’ espressione “ droga leggera “ applicata alla cannabis, la quale di “ leggero “ non ha alcunché. Anche Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 difende il metodo matematico applicato al comma 2 Art. 80 TU 309/90, ovverosia “ nessuna modifica di sistema può evocarsi, e così nessun stravolgimento ermeneutico può riconoscersi alla riforma del 2014 sul significato di ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/90 ] [ … ] Unica conseguenza discendente dalla riforma del 2014 [ … ] è dunque esclusivamente quella di differenziare, a seconda della sostanza, il limite di pena sul quale dev’ essere applicata l’ aggravate ex comma 2 Art. 80 TU 309/90. A livello pratico, dunque, un’ ingente quantità di cocaina o di eroina è pressoché simile ad un’ ingente quantità di haschish o di marjuana. Cambia soltanto il limite edittale della pena, ferma restando la sanzionabilità meramente amministrativa dell’ “ uso esclusivamente personale “ stabilito alla luce del non abrogato DM 11 aprile 2006. Anche il nuovo reato autonomo ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, in tema di lieve entità, non inficia la piena applicazione del concetto di “ uso personale “ ( Art. 73 TU 309/90 ) e della ratio della “ soglia-limite “ ponderale ex DM 11 aprile 2006. La Sentenza della Consulta n. 32/2014 e la susseguente L. 79/2014, grazie alla Giurisprudenza di legittimità, non hanno annichilito l’ assai utile automatismo del DM 11 aprile 2006, né tantomeno la nozione di “ uso personale “ all’ interno dell’ Art. 73 TU 309/90. Certamente, conta anche la qualità, ovvero il grado di purezza, dello stupefacente, ma i principi fondamentali delle Sezioni Unite Biondi vanno mantenuti in tutta la loro interezza, giacché il comma 2 Art. 80 TU 309/90 è completamente svincolato dalla distinzione, benché errata secondo chi redige, tra le sostanze “ pesanti “ e quelle “ leggere “, ammesso che esse siano tossicologicamente e biologicamente “ leggere “. La ragionevolezza giurisprudenziale ha di nuovo prevalso sul formalismo legislativo. La l. 79/2014 non ha scalfito il sistema tabellare e la concezione algebrica della “ ingente quantità “.

  1. La nozione di “ ingente quantità “ nelle cc.dd. “ droghe leggere “, che “ leggere “ non sono.

Nelle Sezioni Unite Biondi, era individuato in 2.000 il moltiplicatore del dato numerico ( costituito dal valore-soglia di principio attivo, ovverosia la quantità massima detenibile ) da utilizzare come primo fattore della complessa operazione per determinare il livello ponderale minimo numerico della “ ingente quantità “. Tale valore-soglia, per le droghe leggere ( haschisch e marjuana ) era pari a 1.000 mg. . Tuttavia, per ragioni di omessa armonizzazione de jure condito, il valore della soglia-limite era pari, nel DM 11 aprile 2006, a 500 mg, anche se gli Allegati agli Artt. 13 e 14 TU 309/90 portavano il coefficiente finale a 1.000 mg. . Inoltre, la situazione è stata complicata, prima del 2012, dalla Sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007 emessa dal TAR del Lazio, che, per il THC, aveva ripristinato la dose dell’ uso personale a non più di 500 mg, mentre, nel 2012, le Sezioni Unite Biondi avevano erronemente proseguito nell’ utilizzare un moltiplicatore abrogato, che portava il valore finale a 1.000 mg di THC detenibile senza dover incorrere nella fattispecie della detenzione per fini di spaccio p. e p. ex comma 1 Art. 73 TU 309/90. Cass., sez. pen. III, 22 novembre 2012, n. 2294 e, più recentemente, Cass., sez. pen. VI, 4 febbraio 2015, n. 6631 hanno cassato il limite dei 1.000 mg di THC, ripristinando il valore-soglia dei 500 mg. Altri Precedenti, invece, hanno asserito la bontà tecnica dei 1.000 mg di limite, creando così notevoli discrasie interpretative ( si vedano pure Cass., sez. pen. III, 20 luglio 2016, n. 44375 e, più recentemente, Cass., sez. pen. III, 19 ottobre 2016, n. 47275 ). Anche a parere di chi scrive, l’ assai elevata soglia dei 1.000 mg appare come eccessiva, in tanto in quanto la cannabis non è per nulla una sostanza “ leggera “ e 1.000 mg, se mescolati con l’ alcool o altre sostanze, possono creare seri effetti collaterali psico-fisici. Provvidenzialmente, Cass., sez. pen. III, 28 settembre 2016, n. 47978 ha, finalmente e definitivamente, chiarito che “ seguendo il filo logico delle Motivazioni della Sentenza Biondi, per ripristinare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell’ annullamento [ parziale ] del DM 11 aprile 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo leggero al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90 deve essere necessariamente pari al doppio  di quello da essa erroneamente indicato e dunque a 4.000 e non a 2.000 volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno, corrispondente a 2 Kg. di principio attivo, che, del resto, corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un  quantitativo lordo di sostanza pura al 5 % “. Siffatta Giurisprudenza, sicuramente generosa e tutt’ altro che severa, è stata ampiamente accettata, come dimostrano Cass., sez. pen. VI, 16 febbraio 2018, n. 18829, Cass., sez. pen. IV, 7 novembre 2018, n. 50300 e Cass., sez. pen. IV, 19 luglio 2018, n. 49366. Anche Cass., SS.UU. 30 gennaio 2020, n. 14722 reputa quest’ ultimo filone interpretativo semi-abolizionista come “ aderente al reale contenuto dell’ analisi effettuata dalla Sentenza Biondi del 2012, che si riferiva alle caratteristiche oggettive della sostanza ( qualità, quantità e concentrazione ) idonee a rendere applicabile il comma 2 Art. 80 TU 309/90 “. In buona sostanza, si tratta solo di un equivoco matematico, giacché, come specificato da Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722, “ l’ importante è indivuduare un moltiplicatore che consenta di ricostruire e di rappresentare, in termini numerici, proprio quel valore ponderale minimo come determinato attraverso l’ esame dell’ esperienza giudiziaria concreta [ … ] . L’ evidente errore di lettura del DM 11 aprile 2006, quanto al valore-soglia di principio attivo del THC, non può inficiare in alcun modo l’ accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una semplice correzione dei fattori del calcolo “. Sempre Cass., SS.UU. 30 gennaio 2020, n. 14722 precisa che, anche in tema di haschisch e marjuana, l’ essenziale è fissare la c.d. “ dose media giornaliera [ … ] in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza: essa prescinde totalmente dalla frequenza delle assunzioni nell’ arco della giornata e perciò sembra anzi tollerare e consentire un modesto accumulo per più giorni, sempre presunto come una provvista destinata all’ uso personale “. Ciononostante a parere di chi commenta, l’ odierna Giurisprudenza di legittimità, nel nome del politicamente corretto, dimentica gli effetti devastanti della canapa nel lungo periodo. Il THC, che è liposolubile, reca a gravi conseguenze per il cervello, con la comparsa di allucinazioni, schizofrenia e disturbo ossessivo compulsivo. Il THC non è per nulla una sostanza “ leggera “ ed il proibizionismo totale è l’ unica via, alla luce del comma 1 Art. 32 Cost., per la tutela della salute psico-fisica dei giovani e giovanissimi assuntori. Basti pensare, ad esempio, ai numerosi omicidi stradali commessi sotto l’ effetto di haschisch e marjuana.

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La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Forte della consolidata esperienza degli Autori, l’opera si pone quale strumento utile al Professionista per affrontare la trattazione dei reati in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’aula giudiziaria.Aggiornato alla recente giurisprudenza, il volume costituisce una vera e propria guida, privilegiando l’analisi degli aspetti operativi e processuali e fornendo una rassegna giurisprudenziale al termine di ogni singolo capitolo.L’opera si completa di un dettagliato indice analitico che permette un’agevole consultazione, realizzando il diretto richiamo a tutte le singole questioni trattate.Il volume include una rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo.Santi BolognaMagistrato ordinario con funzioni di giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, già Giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Docente, ad incarico, nella materia del Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna Kore, negli anni accademici 2017-2021. Ha curato la redazione dei Capp. I, III, V.Alessandro BoscoMagistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già abilitato all’esercizio della professione forense. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Cultore della materia presso l’Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Ha curato la redazione dei Capp. XI, XII, XIII.Alfredo SpitaleriMagistrato dal 2017, è Giudice del Tribunale di Siracusa dove ha svolto fino al 2020 le funzioni di Giudice del dibattimento penale. Si è occupato di numerosi e rilevanti procedimenti in materia di Criminalità organizzata, stupefacenti e reati contro la persona. Attualmente svolge le funzioni di Giudice civile presso lo stesso Tribunale. Ha curato la redazione dei Capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X.

Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | 2021 Maggioli Editore

42.00 €  39.90 €

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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