Il committente è la parte che, nel contratto d’opera, incarica un’altra parte (il prestatore d’opera o artigiano) di eseguire un’opera o di compiere un servizio dietro pagamento di un compenso. Questo tipo di contratto è disciplinato dagli artt. 2222-2238 del Codice Civile italiano, che ne definiscono le caratteristiche fondamentali, distinguendolo dal contratto di appalto e dal contratto di lavoro subordinato.
Il contratto d’opera, infatti, prevede un’obbligazione di risultato: il prestatore d’opera si impegna a realizzare un’opera o a prestare un servizio con lavoro prevalentemente proprio, in autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Indice
1. Obblighi e diritti
Il committente ha una serie di obblighi e diritti specifici, che possono essere sintetizzati come segue:
Obblighi:
- Pagamento del compenso: L’obbligo principale è il pagamento del compenso pattuito, che può essere stabilito a corpo (importo fisso per l’opera) o a misura (in base alla quantità di lavoro svolto). L’art. 2225 c.c. stabilisce che, in assenza di accordo sul compenso, esso deve essere determinato in base alle tariffe professionali o agli usi.
- Fornitura dei materiali (se previsto): Se il contratto lo prevede, deve fornire i materiali necessari per l’esecuzione dell’opera. In caso contrario, è il prestatore d’opera a procurarseli.
- Collaborazione e cooperazione: è tenuto a fornire le informazioni necessarie e a collaborare affinché l’opera possa essere eseguita secondo le modalità concordate.
- Controllo e verifica dell’opera: Ha il diritto di controllare l’esecuzione dell’opera e di verificarne la conformità alle specifiche pattuite, anche durante i lavori.
Diritti:
- Verifica dell’opera: Prima di accettare l’opera, ha il diritto di verificarne la conformità rispetto a quanto stabilito nel contratto.
- Diritto di recesso: Ai sensi dell’art. 2237 c.c., può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima del completamento dell’opera, purché corrisponda al prestatore d’opera un equo indennizzo per l’attività svolta e il mancato guadagno.
- Garanzia per vizi e difformità: L’art. 2226 c.c. stabilisce che il committente ha diritto di chiedere la riparazione dei vizi o la riduzione del prezzo in caso di difformità dell’opera rispetto al contratto. Se i vizi sono gravi, può anche rifiutare l’opera o risolvere il contratto.
3. Responsabilità
Il committente può essere ritenuto responsabile per danni nei seguenti casi:
- Scarsa chiarezza delle istruzioni fornite: Se i danni derivano da istruzioni poco chiare o inadeguate, il committente può essere chiamato a risponderne.
- Fornitura di materiali difettosi: Se i materiali forniti dal committente risultano difettosi o inadeguati e causano danni, questi è responsabile dei danni subiti dal prestatore d’opera o da terzi.
- Sicurezza e prevenzione degli infortuni: Il committente ha anche obblighi di sicurezza e prevenzione degli infortuni, soprattutto nei contratti d’opera che comportano l’utilizzo di cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/2008).
4. Differenze tra committente nel contratto d’opera e nell’appalto
È importante distinguere il ruolo del committente nel contratto d’opera rispetto a quello nel contratto di appalto:
- Contratto d’opera: Il prestatore d’opera esegue personalmente l’opera o il servizio, utilizzando prevalentemente il proprio lavoro e senza subordinazione. Il committente non ha potere organizzativo sull’esecuzione.
- Contratto di appalto: L’appaltatore può organizzare liberamente i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera, anche con l’ausilio di terzi (subappaltatori). Il committente ha un controllo più ampio sui risultati, ma non sui mezzi utilizzati.
Questa distinzione è fondamentale per definire il regime di responsabilità del committente, in quanto nel contratto d’opera il committente ha meno obblighi di sorveglianza rispetto all’appalto.
5. Risoluzione del contratto e recesso
Il committente può recedere liberamente dal contratto prima del completamento dell’opera, ai sensi dell’art. 2237 c.c., purché corrisponda un equo indennizzo per il lavoro svolto fino a quel momento.
In caso di inadempimento del prestatore d’opera (es. ritardo nell’esecuzione o difformità dell’opera), il committente può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni subiti.
6. Giurisprudenza e applicazioni pratiche
La giurisprudenza italiana ha fornito numerose interpretazioni sull’individuazione della figura del committente e sulla distinzione tra contratto d’opera e appalto. In particolare, si è precisato che:
- Se il committente esercita un controllo organizzativo sull’attività del prestatore d’opera, si configura un rapporto di lavoro subordinato e non un contratto d’opera.
- Se l’opera richiede strumenti e mezzi organizzativi complessi, si rientra nell’appalto e non nel contratto d’opera.
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