Il Codice Rosso – Scheda di Diritto

Con “Codice Rosso” si fa riferimento alla l.19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto misure per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Redazione 26/04/25

Con l’espressione “Codice Rosso” si fa riferimento alla Legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il 9 agosto 2019, che ha introdotto misure urgenti per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La riforma nasce dal crescente allarme sociale per i casi di femminicidio e maltrattamenti in ambito familiare, e mira a rafforzare gli strumenti processuali e sostanziali per una tutela più tempestiva, efficace e coordinata delle vittime.

Indice

1. Obiettivi e principi ispiratori del Codice Rosso


Il Codice Rosso si propone di:

  • Ridurre i tempi di reazione della giustizia penale in caso di reati riconducibili alla violenza di genere;
  • Introdurre nuove fattispecie incriminatrici specifiche per nuove forme di violenza;
  • Rafforzare l’effettività delle misure cautelari e di protezione;
  • Potenziare la formazione degli operatori del settore (magistrati, forze dell’ordine, assistenti sociali, avvocati).

Il principio guida è il riconoscimento del pericolo attuale e concreto che le situazioni di violenza rappresentano per l’integrità fisica e psicologica delle vittime, con la conseguente necessità di agire in via preveniva e tempestiva.

2. Accelerazione del procedimento penale


Una delle novità principali introdotte dal Codice Rosso è contenuta nell’art. 362, co. 1-ter c.p.p.:
La polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al Pubblico Ministero quando riceve notizia di reati di violenza domestica o di genere.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, è obbligato ad ascoltare la persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo esigenze particolari (art. 370, co. 1-bis c.p.p.).
Questo modello processuale si ispira a un paradigma emergenziale simile al triage medico (da cui il nome “codice rosso”), e mira ad accorciare i tempi dell’azione penale in presenza di segnali di allarme.

3. Nuovi reati introdotti


La legge ha introdotto nuove fattispecie di reato per rispondere a comportamenti prima non espressamente incriminati:
a) Art. 558-bis c.p. – Costrizione o induzione al matrimonio
Sanziona chi costringe o induce qualcuno, anche mediante violenza o minaccia, a contrarre matrimonio, anche all’estero.
b) Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (“revenge porn”)
Punisce la pubblicazione o diffusione, senza consenso, di immagini o video a contenuto sessuale destinati a rimanere privati.
c) Art. 387-bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento
Reato autonomo che rafforza l’effettività delle misure cautelari.
d) Modifiche a maltrattamenti (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.)
Le pene sono state aumentate in presenza di aggravanti legate alla violenza domestica o alla relazione di convivenza.

4. Misure cautelari e preventive


Sono state potenziate anche le misure cautelari personali:

  • Il giudice può disporre l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.);
  • Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può includere anche l’uso del braccialetto elettronico per il controllo a distanza (art. 282-ter c.p.p.).

Tali misure sono fondate su una valutazione tempestiva del pericolo per la vittima, che può essere segnalato dalla polizia giudiziaria sin dalla notizia di reato.

5. Protezione della vittima


Il Codice Rosso rafforza anche i diritti processuali della vittima:

  • Diritto a informazioni tempestive sull’andamento del procedimento;
  • Accesso facilitato ai centri antiviolenza e ai servizi sociali;
  • Possibilità di ottenere misure di protezione anche extra-penali, come l’affidamento esclusivo dei figli o l’ordine di protezione civile (art. 342-bis c.c.).

Inoltre, sono previste forme di assistenza psicologica e legale gratuita per le vittime, anche tramite patrocinio a spese dello Stato.

6. Formazione e coordinamento


La legge prevede percorsi obbligatori di formazione specialistica per operatori giudiziari e forze dell’ordine, al fine di garantire:

  • Una valutazione competente del rischio;
  • Un linguaggio non vittimizzante nei confronti delle persone offese;
  • Un approccio multidisciplinare che valorizzi la rete territoriale dei servizi.

7. Critiche e sviluppi


Sebbene il Codice Rosso rappresenti un avanzamento normativo, alcune criticità sono state evidenziate:

  • La difficoltà di garantire il rispetto del termine dei 3 giorni in contesti giudiziari sovraccarichi;
  • L’insufficienza delle strutture di accoglienza e delle risorse dedicate;
  • Il rischio di una risposta puramente formalistica, non accompagnata da un’effettiva presa in carico del rischio.

Sono in corso ulteriori interventi normativi per integrare la riforma (es. Decreto Legge n. 162/2022, “Codice Rosso-bis”), con l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e rafforzamento delle misure di sorveglianza.

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