Idoneità o capacità genitoriale, che cosa significa?

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La genitorialità consiste nel processo di promozione e sostegno dello sviluppo fisico, emotivo, sociale e intellettuale di un bambino, che va dall’infanzia sino all’età adulta.
Il concetto di genitorialità si rivolge alla complessità del processo di crescere un bambino, e non esclusivamente alla relazione biologica. Per approfondimenti tecnici sulla genitorialità e sulla famiglia, consigliamo il volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”

Indice

1. L’idoneità genitoriale


L’idoneità genitoriale viene enunciata dal legislatore all’articolo  337 ter  del codice civile, rubricato “provvedimenti riguardo ai figli” che recita:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal comma 1, nei procedimenti dei quali all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole rivolgendosi esclusivamente all’interesse morale e materiale della stessa.
Valuta in modo prioritario la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ogni genitore, fissando anche la misura e il modo con il quale ognuno deve contribuire al mantenimento, all’attenzione, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi tra i genitori, in particolare se raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, qui compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minorenne a uno dei genitori, l’affidamento familiare.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su espressa richiesta del Pubblico Ministero.
Laddove  in un giudizio di spedizione  si chieda l’accertamento dell’idoneità genitoriale , il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)dovrà necessariamente verificare e valutare sulla base di questa norma.
Non serviranno complicati testi psicologici e lo studio della personalità dei genitori , basterà dimostrare se gli stessi siano capaci di fare mantenere al minorenne un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Il Tribunale ha bisogno di risposte in questo senso, e non ha importanza che un genitore abbia una determinata personalità anziché un’altra.
Il rischio concreto di valutare la personalità dei genitori per rispondere al quesito sull’idoneità genitoriale sta nel fatto che da un lato si ha paura che si determini la responsabilità del genitore non sulla base delle risultanze peritali (metodo accesso, cura, educazione), ma attraverso le caratteristiche del genitore stesso.
Dall’altro lato, che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della responsabilità genitoriale.
Si arriverebbe in altre a parole, quasi a giustificare  una completa assenza di responsabilità dovuto alla personalità. Per approfondimenti tecnici sulla genitorialità e sulla famiglia, consigliamo il volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”

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2. La mancanza di responsabilità genitoriale


La mancanza di responsabilità genitoriale non è una diagnosi, ma un comportamento illegittimo alla luce di una disposizione normativa, l’art 337 ter del codice civile,  deve essere valutato il modo nel quale il figlio riesce a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Se uno dei due genitori impedisce questo diritto, è possibile prevedere un affidamento esclusivo all’altro.
Il comma 1 dell’art. 337 ter del codice civile, dovrebbe rappresentare il fine ultimo della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

3. L’alienazione parentale


Un comportamento contrario al dettato normativo, porta inevitabilmente a quella che viene comunemente chiamata Alienazione parentale, un concetto giuridico e non clinico che definisce una condotta illegittima da parte di un genitore che impedisce al figlio di mantenere il rapporto equilibrato con entrambi.
In questo caso il compito del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) dovrà essere quello di valutare il comportamento di madre padre e figlio e indagare sulla reale motivazione del figlio nel rifiutare uno dei due genitori.
Se le motivazioni sono evidentemente il risultato di una condotta illegittima di uno dei due genitori ovvero contrario all’art 337 ter del codice civile si dovranno prendere le adeguate misure.
Nonostante questo, non sempre sono possibili e consigliabili queste soluzioni.
In molti casi il giudice tenuto contro del grado del rifiuto e dell’età del minorenne, può decidere di non invertire il collocamento, ma possono essere allertati i servizi sociali e si può procedere a
un’ammenda e ammonimento al genitore alienante nonché condannarlo a un risarcimento del danno dal momento che il pregiudizio che il genitore alienante arreca al diritto del minore alla bigenitorialità ne attenua sensibilmente l’idoneità genitoriale, la quale si misura anche attraverso la valutazione della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro dei genitori.

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