I termini processuali previsti dell’art. 23 bis Legge Tar

sentenza 15/04/10
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Ai sensi dell’art. 23 bis, L. n. 1034/1971 – come aggiunto dall’art. 4, L. n. 205/2000 – nelle controversie avente ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

La giurisprudenza è ormai costante nell’includere fra i termini processuali, soggetti a dimezzamento, anche il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’art. 21 della stessa legge T.A.R., sicché tale termine – previsto a pena di decadenza – è ridotto a quindici giorni, in forza della citata previsione dell’art. 23 bis, comma 2, L. n. 1034/1971.

Inoltre, neppure può applicarsi al ritardo nel deposito del ricorso ex art. 23 bis L. n. 1034/1971, il beneficio dell’errore scusabile, atteso che la norma relativa al dimezzamento dei termini processuali nei giudizi aventi ad oggetto le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche è entrata in vigore ormai da tempo e che, comunque, sulla questione del dimezzamento dei termini, anche per quanto concerne il deposito del ricorso di primo grado, si è ormai pronunciata una copiosa giurisprudenza.

 

N. 01820/2010 REG.SEN.

N. 00049/2004 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

su ricorso numero di registro generale 49 del 2004, proposto da:
********************, n. Benevento il I giugno 1978,
Fallarino Nunzio, n. a Benevento il 26.02.1918,
Fallarino Nunzio, n. a Benevento il 23.02.1977,
********************, n. a Benevento il 30.06.1926,
tutti rappresentati e difesi dagli avv. ****************** e **************, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo, 314 presso lo studio dell’avvocato **************;

contro

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ************** e **************, con domicilio eletto in Napoli, via Pigna, n. 98;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Ati Appalti e Costruzioni Civili Srl – ****************, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto di esproprio n.6397 del 15.9.2003, con il quale è stato disposto l’esproprio definitivo a favore del Comune di Benevento di mq meglio specificati in ricorso del foglio 14, nonché

per la declaratoria di illegittimità dell’occupazione, dell’esproprio e delle opere eseguite;

per la declaratoria di acquisto a titolo originario delle suddette superfici al patrimonio indisponibile del Comune di Benevento, in quanto radicalmente trasformate ed irreversibilmente destinate ad uso pubblico;

per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al risarcimento danni per il periodo di occupazione, per la perdita delle proprietà delle aree suddette, per il degrado della parte residua, per l’inutilizzabilità delle altre parti residue, per il soprassuolo e sottosuolo andati distrutti, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi secondo legge;

per la condanna dei resistenti, solidalmente o meno, al pagamento di quanto indicato al punto precedente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo giudice per ottenere le statuizioni indicate in epigrafe.

All’udienza del 25 febbraio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

L’a. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.. 1034, aggiunto dall’a. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 prevede [nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi … alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere] che <<i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso>>.

In sede applicativa la giurisprudenza ha confermato che: <<Ai sensi dell’a. 23 bis, L. n. 1034 del1971 – come aggiunto dall’a. 4, L. n. 205/2000 – nelle controversie avente ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. La giurisprudenza è ormai costante nell’includere fra i termini processuali, soggetti a dimezzamento, anche il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’a. 21 della stessa legge T.A.R., sicché tale termine – previsto a pena di decadenza – è ridotto a quindici giorni, in forza della citata previsione dell’a. 23 bis, comma 2, L. n. 1034 del 1971 novellata (T.A.R. Campania, V, 5 dicembre 2007, n. 15792; C. di S., Adunanza Plenaria, 31 maggio 2002, n. 5 e 18 marzo 2004, n. 5; C. di S., V, 6 ottobre 2003, n. 5897 e sez VI, 7 giugno 2004, n. 3541).

Inoltre, neppure può applicarsi al ritardo nel deposito del ricorso ex a. 23 bis L. n. 1034 del 1971, il beneficio dell’errore scusabile, atteso che la norma relativa al dimezzamento dei termini processuali nei giudizi aventi ad oggetto le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche è entrata in vigore ormai da tempo e che, comunque, sulla questione del dimezzamento dei termini, anche per quanto concerne il deposito del ricorso di primo grado, si è ormai pronunciata una copiosa giurisprudenza (T.A.R. Campania, V, 15 febbraio 2005, n. 1074; in termini, ex plurimis: C. di S., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2124 e sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 328; T.A.R. Liguria, sez. II, 22 giugno 2006, n. 664). Nel caso di specie, a tutto concedere, il ricorso è stato notificato al Comune di Benevento (autorità emanante l’atto impugnato) in data 15 dicembre 2003, mentre il suo deposito presso la Segreteria del TAR Campania è avvento in data 5 gennaio 2004.

Parte ricorrente ha depositato un attestato dell’Ufficio Notifiche presso la Corte d’Appello di Napoli dal quale emerge che il ricorso era stato consegnato al suddetto ufficio in data 5 dicembre 2003. In tal modo si dimostra che il superamento del termine di sessanta giorni, per la notifica del ricorso, decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato (avvenuta in data 9 ottobre 2003), non è imputabile a parte ricorrente.

Tale attestazione è però ininfluente ai fini della dichiarazione di irricevibilità del ricorso perché, anche ad ammettere la tempestività della sua notifica, rimane la tardività del suo deposito presso la segretaria del TAR Campania, non avendo parte ricorrente dimostrato che la restituzione dell’atto, da parte del competente ufficio, sia avvenuta con un ritardo tale da non consentirne il deposito nel termine di quindici giorni.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato irricevibile perché depositato oltre il termine di quindici giorni applicabile alla fattispecie per effetto della dimidiazione dei termini processuali prevista dall’a. 23 bis comma 2° l. n. 1934/71.

All’irricevibilità del ricorso, nella parte in cui è finalizzato all’annullamento del decreto di espropriazione, con conseguente suo consolidamento, segue l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è finalizzato ad ottenere una sentenza di condanna per occupazione illecita, essendo tale pronuncia logicamente incompatibile con la persistente efficacia di un decreto di esproprio.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, in parte dichiara irricevibile ed in parte dichiara inammissibile (nei sensi di cui in motivazione) il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

***************, Presidente

**************, ***********, Estensore

************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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