I reati sessuali, nozione e disciplina giuridica

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I reati sessuali, prima annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, vengono con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) vennero inseriti nel Titolo XII del Codice Penale, “Delitti contro la persona”, secondo la concezione personalistica della tutela giuridica propria della nostra Costituzione.

I reati che prima rientravano nelle fattispecie “violenza carnale” e “atti sessuali” vengono adesso puniti a norma dell’articolo 609 bis del codice penale come “violenza sessuale”.

In riferimento è stata introdotta la fattispecie “violenza sessuale di gruppo”(ex art.609 octies c.p.).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.

Il responsabile è punito con la pena da sei a dodici anni.

Un’ altra fattispecie incrimina gli atti sessuali, violenti e abusivi, nei confronti dei minori (ex art.609 quater, “Atti sessuali con minorenne”, “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis “chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto”non ha compiuto gli anni quattordici, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.”.

Viene tutelata la riservatezza della vittima, anche se maggiorenne e le sanzioni vengono inasprite.

La più recente giurisprudenza definisce l’atto sessuale penalmente rilevante come ogni atto corporeo che lede la libera autodeterminazione della sfera sessuale.

Nella nozione di atti sessuali della quale all’articolo 609 bis del codice penale, si devono includere non esclusivamente gli atti che involgono la sfera genitale, ma anche quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente.

Risulta che la condotta vietata dall’articolo 609 bis del codice penale ricomprende, se connotata da violenza, qualsiasi comportamento, addirittura anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.

Risulta suffuciente il dolo generico, si richiede la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui, le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato.

Si distingue dalla violenza sessuale della quale all’art. 609 bis, la più grave fattispecie di cui all’articolo 609 octies del codice penale, la violenza sessuale di gruppo, un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

La precedente disciplina prevedeva esclusivamente la figura dell’ordinario concorso di persone negli atti di violenza.

La descrizione legale della condotta rinvia, secondo la formulazione letterale del comma 1dell’articolo 609 octies, alla nozione di “atti di violenza sessuale dei quali all’articolo 609 bis.

Il riavvicinamento o la riappacificazione della vittima di violenza sessuale e dell’imputato  possono costituire un “elemento concreto” idoneo  ad alterare la genuinità della dichiarazione della  persona offesa in sede dibattimentale.

La Terza Sezione della Cassazione nel 2006 ha ritenuto applicabile in simili ipotesi l’articolo 500 comma 4 del codice di procedura penale,  con una lettura ritenuta da alcuni a dir poco estensiva, ma condivisa dalla scrivente.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto più attendibili le affermazioni accusatorie di una donna contenute nel verbale di denuncia rispetto a quelle più indulgenti effettuate dalla stessa al momento del dibattimento dopo una riappacificazione dei coniugi.

Individuando una sorta di “addomesticamento” avvenuto in un clima di sopraffazione materiale e morale da parte del marito, i giudici hanno confermato condanna per il reato del quale all’articolo 609 bis del codice penale.

Il giudice all’inizio aveva fondato il suo convincimento sulle prove in possesso della pubblica accusa, dichiarazioni rese in precedenza dalla moglie e frequenti intrusioni dei carabinieri diretti a frenare i comportamenti violenti dell’uomo.

Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il Pubblico Ministero potrà, contestare alla persona offesa il contenuto della deposizione e far acquisire al fascicolo del dibattimento le sue precedenti dichiarazioni.

In un’altra precedente pronuncia, la Corte aveva sottolineato il carattere aperto della catalogazione contenuta nel quarto comma articolo 500 del codice penale in ossequio al principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente o  non genuinamente acquisiti col metodo orale .

L’elemento concreto deve essere, tuttavia, identificabile secondo parametri di “ragionevolezza e persuasività”.

I reati a sfondo sessuale sono tra i crimini che suscitano maggiore allarme sociale, soprattutto quando le vittime sono soggetti deboli o gli autori sofferenti psichici.

In relazione a questi motivi negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso le prospettive di trattamento alternative alla pena carceraria per gli autori di comportamenti sessuali abusanti.

Alcuni programmi speciali sono attualmente utilizzati in alcuni Stati americani, nei Paesi scandinavi, in Francia, in Germania e in Regno Unito.

In genere, questi approcci prevedono una prima fase valutativa, che stratifica i soggetti in livelli crescenti di rischio, ed una fase trattamentale che prevede percorsi diversi, in genere di tipo psicoterapeutico e con l’eventuale utilizzo di farmaci.

Le statistiche che emergono depongono per l’esistenza di un significativo rischio di recidiva specifica per i sex offenders, con l’esigenza di una gestione speciale di questa questione.

Queste evidenze hanno indotto alcuni Paesi ad adottare strategie trattamentali speciali, anche di tipo obbligatorio, che di sicuro hanno importanti riflessi etici e giuridici.

Sembrano essenziali altre rilfessioni per valutare il ruolo che simili programmi potrebbero avere nel nostro Paese.

L’accusa di avere commesso un reato a sfondo sessuale è forse la peggiore che possa essere mossa nel diritto penale.

Molto spesso l’imputato viene considerato colpevole non appena gli viene mossa l’accusa del reato, e questo vale in particolare per la stampa e per l’opinione pubblica.

L’imputato viene posto ai margini della società e si sente abbandonato e forse perseguitato senza ragione, nessuno è dalla sua parte.

Spesso egli viene preso da vera e propria paura, anche la più stretta cerchia di conoscenza reagisce in modo dubbioso, e magari l’imputato non è assolutamente colpevole.

In questa situazione l’imputato ha bisogno di un avvocato energico e competente che lo sappia difendere nel migliore dei modi.

Dott.ssa Concas Alessandra

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