I procedimenti speciali. I procedimenti speciali che omettono la fase dibattimentale.

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I procedimenti speciali sono quei riti che si differenziano dal modello ordinario, caratterizzato dalle fasi delle indagini, dell’udienza preliminare e del dibattimento, perché omettono una delle fasi processuali, vale a dire l’udienza preliminare o il dibattimento, oppure entrambe.
Essi sono:
il giudizio abbreviato l’applicazione della pena su richiesta delle parti, nota come “patteggiamento”, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il procedimento per decreto.
Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti omettono la fase
del dibattimento, il giudizio immediato e il giudizio direttissimo omettono la fase dell’udienza preliminare, il procedimento per decreto omette sia la fase del dibattimento sia la fase dell’udienza preliminare.
La loro disciplina giuridica è contenuta nel libro sesto del codice di procedura penale intitolato “procedimenti speciali”, nel quale troviamo al titolo I il giudizio abbreviato, al titolo II l’applicazione della pena su richiesta delle parti, al titolo III  il giudizio direttissimo, al titolo IV il giuudizio immediato e al titolo V il procedimento per decreto.
In questa sede iniziamo a parlare dei procedimenti speciali che omettono la fase del dibattimento.
 
IL GIUDIZIO ABBREVIATO.
Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale che si caratterizza perché il processo viene definito nel corso dell’udienza preliminare sulla base degli atti raccolti sino a quel momento, sia nel corso delle indagini preliminari, sia nel corso di eventuali incidenti probatori, sia per gli atti di integrazione probatoria disposti nell’udienza preliminare stessa.
Questo rito trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 111 comma 5, cioè in quella disposizione che prevede la possibilità che la legge regoli i casi nei quali la formazione della prova non abbia luogo in contraddittorio, indicando come primo motivo il consenso dell’imputato.
La disciplina giuridica del giudizio abbreviato è contenuta nel titolo I “giudizio abbreviato” del libro sesto “procedimenti speciali” del codice di procedura penale dall’articolo 438 all’articolo 443.
Alle origini del codice vigente il giudizio abbreviato poteva essere posto in essere soltanto alla presenza di alcuni prerequisiti, e precisamente:
la richiesta dell’imputato, il consenso del pubblico ministero, la definizione del processo allo stato degli atti senza che ci fosse nessuna integrazione probatoria.
Di recente la cosiddetta legge Carotti (legge 16 dicembre 1999 numero 479) ha modificato il procedimento.
Adesso non è più necessario il consenso del pubblico ministero, e non è più necessario il requisito della definizione del processo allo stato degli atti, l’unico presupposto è rappresentato dalla richiesta dell’imputato, che può essere non condizionata, oppure condizionata.
Se l’imputato decide di presentare la richiesta non condizionata si deve solo limitare a chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti che sono contenuti nel fascicolo delle indagini.
Il momento dal quale l’imputato può presentare la richiesta ai sensi dell’articolo 438 comma 2 del codice di procedura penale è quello nel quale termina la discussione con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti.
L’articolo 438 comma due del codice di procedura penale recita testualmente:
“la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 a 422 chiusa parentesi.
Sempre norma dell’articolo 438 del codice di procedura penale ma al comma 5 a seguito della richiesta il giudice “provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato”.
Se l’imputato decide di presentare la richiesta condizionata deve chiedere l’assunzione di determinate prove necessarie allo scopo della decisione.
Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio e si può svolgere in udienza pubblica se ne fanno richiesta tutti gli imputati.
Il giudizio abbreviato si può applicare a tutti tipi di reato.
In caso di condanna, la pena comminata dal giudice è diminuita di un terzo.
Alla pena dell’ergastolo è sostituita la pena della reclusione di 30 anni.
Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno in caso di concorso di reati e di reato continuato, si sostituisce la pena dell’ergastolo.

L’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI.

L’altro procedimento speciale che si instaura con la finalità di omettere la fase del dibattimento è rappresentato dall’applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio noto con il nome di “patteggiamento”.
La sua disciplina giuridica è contenuta nel titolo II “applicazione della pena su richiesta delle parti” del codice di procedura penale dall’articolo 444 all’articolo 448.
L’imputato oppure il pubblico ministero possono chiedere l’applicazione della pena sino alla presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare.
Se la richiesta è presentata dall’imputato e il pubblico ministero non consente il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario.
Se la richiesta è presentata dal pubblico ministero e l’imputato non consente, il procedimento prosegue.
Esistono due tipi di patteggiamento, il patteggiamento tradizionale e il patteggiamento allargato.
Il patteggiamento tradizionale si applica alla pena detentiva sino a due anni da sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo e si applica a tutti i tipi di reato.
Alla concessione del patteggiamento allargato sono subordinati alcuni benefici:
concessione della sospensione condizionale, sentenza senza il pagamento delle spese processuali e senza applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo confisca.
Il reato si estingue se l’imputato non commette ne commette altri della stessa indole entro cinque anni, se il patteggiamento riguarda un delitto, oppure due anni se il patteggiamento riguarda una contravvenzione.
Il patteggiamento allargato si applica alla pena detentiva superiore a due anni e sino a cinque anni sola o congiunta a pena pecuniaria, diminuita sino a un terzo.
A differenza del patteggiamento tradizionale, il patteggiamento allargato non si applica in alcuni casi e precisamente:
-ai delitti di criminalità mafiosa il terrorismo e ai delitti assimilati (ad esempio vedo pornografia).
-Ai delinquenti abituali professionali e per tendenza o recidivi reiterati a norma
dell’articolo 99 comma quattro del codice penale.

Dott.ssa Concas Alessandra

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