I procedimenti speciali che omettono la fase dell’udienza preliminare e il decreto penale di condanna

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I procedimenti speciali che omettono la fase dell’udienza preliminare sono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.

Li vediamo nel dettaglio esponendoli singolarmente.

 

Il giudizio direttissimo.

La disciplina giuridica del giudizio direttissimo è contenuta al titolo III “giudizio direttissimo” del libro V “procedimenti speciali” del codice di procedura penale, dall’articolo 449 all’articolo 452.

Il giudizio direttissimo, come ho detto nell’introduzione, è uno dei procedimenti speciali che omettono la fase dell’udienza preliminare.

Perché si possa instaurare sono necessari determinati presupposti, e precisamente: che il soggetto sia arrestato flagranza oppure che rilasci confessione.

Ma non è solo questo.

Il decreto-legge sulla sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008 n. 92) ha dato una nuova disciplina al giudizio direttissimo, ammettendo, perché si abbia questo rito, che esista una ipotesi facoltativa e due ipotesi obbligatorie.

L’ipotesi facoltativa è disciplinata dall’articolo 449 comma 1 del codice di procedura penale, che recita testualmente:

“quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto”.

Interpretando il comma 1 dell’articolo 449 del codice di procedura penale si deduce quale sia la natura facoltativa di questo presupposto, vale a dire, la possibilità di presentare il soggetto in flagranza di reato direttamente davanti al giudice del dibattimento,saltando quindi l’udienza preliminare e chiedendo la convalida dell’arresto.

Il soggetto come recita la norma stessa, deve essere presentato direttamente in dibattimento non oltre il termine di 48 ore dall’inizio della limitazione della libertà personale, quindi dall’arresto, e la convalida dello stesso costituisce un ulteriore presupposto del procedimento speciale, rappresentato nella fattispecie dal giudizio direttissimo.

Se l’arresto verrà convalidato si procederà a giudizio direttissimo.

Se l’arresto non verrà convalidato il giudizio direttissimo non si avrà e si avrà la restituzione degli atti al pubblico ministero che procederà secondo il procedimento ordinario, oppure, se saranno presenti i requisiti procederà con il giudizio immediato.

L’articolo 449 comma 2 prevede una ulteriore condizione perché si possa instaurare il giudizio direttissimo anche senza la convalida dell’arresto.

Recita testualmente l’articolo 449 comma 2:

“il giudice procede tuttavia con giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono”.

Nell’interpretazione di questo comma si deduce che se vi è consenso tra le parti, (imputato e pubblico ministero), questo costituisce il presupposto per l’omissione dell’udienza preliminare e la instaurazione del rito.

A norma dell’articolo 449 comma 6 quando il reato per il quale è richiesto il giudizio direttissimo è connesso con altri reati per i quali non ci sono le condizioni per scegliere questo rito, si procede separatamente.

Se i procedimenti restano uniti prevale il rito ordinario.

La prima ipotesi obbligatoria per instaurare il giudizio direttissimo è disciplinata dall’articolo 449 comma quattro del codice di procedura penale che recita testualmente:

“il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini”.

Una ulteriore condizione perché sia ammesso il giudizio direttissimo è che al soggetto arrestato sia stata applicata una misura cautelare custodiale.

La seconda ipotesi obbligatoria perché si instauri il giudizio direttissimo è disciplinata dall’articolo 449 comma 5 del codice di procedura penale che recita testualmente:

“il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che questo pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L’imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine”.

Il compito di instaurare giudizio direttissimo appartiene al pubblico ministero che segue diverse forme a seconda che il soggetto accusato si trovi in stato di arresto o di custodia cautelare, oppure, che egli sia libero o sottoposto a misure cautelari non custodiali.

In questo caso il pubblico ministero fa notificare al soggetto una citazione a comparire nella quale è contenuto il fatto che gli viene addebitato, negli altri due casi lo fa condurre direttamente in udienza dove gli contesta direttamente l’imputazione.

Il dibattimento si svolge nelle forme ordinarie, anche se per dare spazio alla celerità le parti possono far citare oralmente la persona offesa e i testimoni, oppure, li possono presentare direttamente in udienza e il pubblico ministero contesta oralmente l’accusa all’imputato.

A norma dell’articolo 452 comma 1 del codice di procedura penale, se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero, e a norma del comma 2 dello stesso articolo, se l’imputato richiede il giudizio abbreviato, il giudice con ordinanza dispone che si proceda con il giudizio abbreviato.

 

Il giudizio immediato.

La disciplina giuridica del giudizio immediato è contenuta al titolo IV “giudizio immediato” del libro VI “procedimenti speciali” del codice di procedura penale, dall’articolo 453 all’articolo 458.

Il giudizio immediato è caratterizzato da due procedimenti molto diversi: il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero e il giudizio immediato chiesto dall’imputato.

 

Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero è disciplinato dall’articolo 453 comma 1 del codice di procedura penale.

Stando al testo originario del codice, il pubblico ministero aveva la facoltà di chiedere il giudizio immediato se la prova fosse apparsa evidente, di conseguenza la pubblica accusa aveva la possibilità di valutare secondo la sua discrezione di procedere all’instaurazione del giudizio immediato e davanti all’evidenza probatoria avrebbe potuto scegliere di proseguire con il rito ordinario.

Anche qui come nel giudizio direttissimo entra in campo il decreto-legge sulla sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008 n. 92), che ha fatto sì che la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia obbligatoria nell’ipotesi di evidenza della prova, e oltre a questo, ha introdotto un nuovo tipo di giudizio immediato: il pubblico ministero deve chiedere l’applicazione di questo rito speciale se l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare.

In queste ipotesi il pubblico ministero può non chiedere il giudizio immediato se questo pregiudichi gravemente le indagini.

 

Il giudizio immediato tradizionale.

A norma dell’articolo 453 comma 1 del codice di procedura penale il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari l’applicazione del giudizio immediato tradizionale se concorrono determinati presupposti:

-l’evidenza della prova.

-Il soggetto sottoposto alle indagini deve essere interrogato sui fatti dai quali trae origine l’evidenza della prova, oppure, deve essere invitato a presentarsi per essere sottoposto a interrogatorio ai sensi dell’articolo 375 comma 3 del codice di procedura penale, e abbia omesso di comparire, sempre che non ci sia un legittimo impedimento e non si tratti di soggetto irreperibile.

-A norma dell’articolo 454 comma 1 del codice di procedura penale non devono essere decorsi più di novanta giorni dall’iscrizione delle notizie di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale.

 

Il giudizio immediato custodiale.

La possibilità di chiedere il giudizio immediato “custodiale”, come sopra detto, è stato introdotto dal decreto legge sulla sicurezza pubblica, secondo il quale il pubblico ministero ha l’obbligo, se questo non pregiudichi gravemente le indagini, di chiedere il giudizio immediato quando il soggetto sia sottoposto a custodia cautelare.

A norma dell’articolo 453 comma 1-bis del codice di procedura penale il pubblico ministero deve chiedere il giudizio immediato al giudice per le indagini preliminari se sono presenti determinati presupposti, e precisamente:

-al momento della richiesta il soggetto deve essere in stato di custodia cautelare per lo stesso reato per il quale è chiesto il giudizio immediato.

-Il provvedimento di custodia cautelare, deve essere stato confermato in sede di riesame, oppure, devono essere decorsi i termini per la proposizione di questo mezzo di impugnazione.

-Non devono essere decorsi centoottanta giorni dall’esecuzione della misura.

– Deve permanere della valutazione dei gravi indizi nel procedimento de libertate.

Il giudizio immediato chiesto dall’imputato è disciplinato dall’articolo 453 comma 3 del codice di procedura penale.

In questo caso, ai sensi dell’articolo 419 comma 5 del codice di procedura penale, l’imputato può presentare richiesta di giudizio immediato soltanto una volta che il pubblico ministero abbia formulato l’imputazione e il giudice abbia fissato l’udienza preliminare.

La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al pubblico ministero e alla persona offesa.

A norma dell’articolo 419 comma 6 del codice di procedura penale se l’imputato formula richiesta di giudizio immediato, il giudice è obbligato a disporlo con decreto.

 

Il procedimento per decreto.

La disciplina giuridica del procedimento per decreto è contenuta al titolo V “procedimento per decreto” del libro VI “procedimenti speciali” del codice di procedura penale dall’articolo 459 all’articolo 464.

Il procedimento per decreto, a differenza degli altri procedimenti speciali che omettono o il dibattimento oppure l’udienza preliminare, omette entrambe le fasi.

A norma dell’articolo 459 comma 1 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ritiene che si possa applicare all’imputato solo la pena pecuniaria, in sostituzione della pena detentiva, naturalmente se non deve essere applicata una misura di sicurezza personale, può chiedere al giudice per le indagini preliminari che sia emesso un decreto di condanna nei suoi confronti.

La richiesta del pubblico ministero deve essere motivata e deve essere formulata entro sei mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato.

Sulla richiesta il giudice decide senza sentire la difesa, fondando la decisione soltanto sugli elementi di prova che sono stati raccolti dall’accusa, che trasmette al giudice il fascicolo delle indagini.

A norma dell’articolo 459 comma 2 del codice di procedura penale il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale, in modo che questo risulti un incentivo per indurre l’imputato ad accettare la condanna.

È necessario che sia un procedimento di ufficio, oppure, che sia stata presentata una valida querela e che il querelante non abbia dichiarato di opporsi al decreto penale.

A norma dell’articolo 459 comma 3 se il giudice non accoglie la richiesta e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale, deve restituire gli atti al pubblico ministero.

Quando accoglie la domanda, il giudice emette decreto di condanna e applica la pena pecuniaria nella misura che è stata proposta dal pubblico ministero e non ha la possibilità di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa.

A norma dell’articolo 459 comma 5 del codice di procedura penale il procedimento per decreto non è ammesso quando deve essere applicata una misura di sicurezza personale.

Il condannato e la persona civilmente obbligata, possono formulare una opposizione al decreto, la quale deve essere presentata a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto.

Se l’opposizione alla proposta è dichiarata inammissibile il giudice ordina l’esecuzione del decreto.

Il decreto penale notificato e non opposto diventa irrevocabile e non si può ricorrere per cassazione.

Il decreto penale, ha efficacia del giudicato solo ai fini penali e non ai fini extrapenali.

Dott.ssa Concas Alessandra

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