I Notai sulla riforma della giustizia civile

Redazione 01/10/14
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Il Governo sta affrontando il tema della giustizia civile, concentrandosi nello specifico sulla sua semplificazione, oltre che sullo snellimento dell’arretrato, con l’intento di risolvere, definitivamente e in tempi rapidi, una questione che da sempre rende l’Italia penalizzata agli occhi dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni internazionali e degli investitori. 

Il Notariato ha manifestato il proprio apprezzamento per l’impianto del D.L. 132/2014, il quale costituisce il primo passo della riforma della giustizia, in ordine alla quale lo stesso Notariato ha confermato la sua disponibilità a contribuire anche ulteriormente con le modalità e sulle materie che il Governo ed il Parlamento riterranno opportuno individuare. 

Con particolare riferimento alla procedura di negoziazione assistita, volta a consentire alle parti in lite su diritti disponibili di superare il conflitto con l’assistenza dei rispettivi avvocati per pervenire ad un accordo sostitutivo della decisione giudiziaria, il CNN ha avuto modo di dichiarare, in sede di audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, come la previsione dell’autentica notarile degli accordi soggetti a pubblicità sia coerente con il diverso profilo delle figure professionali coinvolte e con la logica di tutela, assieme ai diritti delle parti, dell’interesse generale dell’ordinamento.
L’ordinamento prevede infatti un regime di pubblicità, presidiato dall’intervento del pubblico ufficiale, ogni qualvolta l’accordo privato, oltre a definire i reciproci interessi delle parti, sia suscettibile di produrre effetti (diretti o indiretti) sui terzi; e ciò è previsto proprio in funzione delle caratteristiche di terzietà del pubblico ufficiale autenticante, garantite oltre che da uno specifico percorso formativo anche dall’obbligo di conservare la raccolta degli atti ricevuti o autenticati e dall’assoggettamento al periodico pregnante controllo degli Archivi Notarili (dipendenti dal Ministero della Giustizia). Non solo, ma il notaio è altresì investito della qualifica di sostituto di imposta per gli atti ricevuti o autenticati, svolge il ruolo di agente contabile per conto dell’erario, ed ha l’obbligo di assolvere ai rilevanti controlli antiriciclaggio imposti anche dalle direttive comunitarie.
Per il Notariato non appare in linea con il sistema la proposta, avanzata nei giorni scorsi dall’avvocatura, di permettere agli avvocati di rendere valida la negoziazione come titolo per trasferimento di beni immobili sino a 50 mila euro. Tale proposta non determina risparmio di tempo e denaro per il cittadino e non è coerente con il sistema giuridico del nostro Paese (sistema che è simile a quello esistente nella maggioranza dei paesi mondiali). In Italia il settore immobiliare è caratterizzato da un sistema di governo pubblico che assicura trasparenza alle transazioni e tutela le parti da eventuali vizi che possono inficiare il mercato. Ciò è possibile attraverso una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche (Agenzia delle Entrate-Area Territorio, Archivi Notarili) e un numero programmato, e dunque controllabile, di notai – pubblici ufficiali all’avanguardia mondiale nella trasmissione tecnologica in sicurezza degli atti.

Il sistema italiano si caratterizza quindi per certezza del diritto di proprietà, corretto trasferimento dei beni con contenzioso bassissimo dinanzi all’autorità giudiziaria, tempi di trasmissione e pubblicità particolarmente accelerati e sicuri, costi ridotti.

 La sicurezza del settore immobiliare è dunque presidiata dai notai, pubblici ufficiali delegati dallo Stato. Gli avvocati, a differenza dei notai:

 – non conferiscono pubblica fede ai documenti che redigono, in quanto l’avvocato è per sua natura “di parte”;

 – non sono depositari né conservatori di atti, funzione che permette la continua reperibilità sia per i cittadini sia per le autorità autorizzate ad ispezioni;

 – non sono soggetti ai controlli continui, obbligatori, ordinari e straordinari sistematici da parte del Ministero di Giustizia e degli Archivi Notarili che di quel Ministero sono parte;

 – non sono responsabili di imposta nei confronti dello Stato per la riscossione dei tributi;

 – non sono agenti contabili, destinatari di obblighi giuridici irrinunciabili nel maneggio di denaro pubblico.

Sostiene, in definitiva, il Notariato che arrivare a proporre modifiche legislative per funzioni sulle quali non si hanno fin da principio le caratteristiche distintive, modifica la genesi del provvedimento che è chiara e le cui finalità sono specifiche. Vero è, invece, che Avvocatura e Notariato svolgono ruoli differenti, ancorché entrambi necessari e complementari, il cui rispetto costituisce presupposto indefettibile dell’efficienza di ogni riforma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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