I Giudici con sentenza n.23906/2009 si soffermano a rendere palesi i criteri per addivenire alla determinazione dell’assegno di mantenimento

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    In primis il Giudice deve verificare l’esistenza del diritto in astratto "in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio".
L’assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all’articolo 156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell’istituto occorre innanzitutto rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà" che non fa venir meno quanto disposto dall’articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.
Nella giurisprudenza della Corte di legittimità si trova costantemente affermato il principio secondo il quale condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19042; Cass. Civ. 18.09.2003 n. 13747; Cass. Civ. 08.08.2003 n. 11965; Cass. Civ. 19.03.2003 n. 4039)
Pertanto il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all’esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la misura dello stesso (da ultimo Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021).
Il giudice, ritenuto il diritto all’assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso deve:
1.    prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;
2.    accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l’assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).
   In secundis il giudice deve individuare il “quantum” procedendo alla determinazione in concreto dell’assegno sulla base di quanto segue:
1) proporzione alle sostanze dell’obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell’assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la quale è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l’esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l’accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l’obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità;
2) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento ((Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Con riferimento alle condizioni dell’istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un’utilità economicamente valutabile: 1) l’ottenuto godimento della casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la disponibilità del prezzo dell’alienazione di un immobile (Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass. 13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007 );
3) altre circostanze ex art. 156, II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita, soprattutto quando, vista l’età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere una attività lavorativa. La Prima sezione civile della Cassazione di Bari – sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto , nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal coniuge più debole per consentire, in regime matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro coniuge. Identica la ratio della sentenza della Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che l’assegno di mantenimento deve essere concesso al coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l’accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina della separazione ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n. 7437). Si è, infatti, affermato che l’attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989);
4) utilizzazione della casa familiare: il giudice, nel determinare l’assegno di mantenimento, potrà contenerne l’ammontare, stabilendo che il coniuge beneficiario potrà disporre della casa coniugale e del relativo arredo. L’art. 155, IV co., cod., civ., dispone che "l’abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ed ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli"; secondo autorevole dottrina per casa familiare deve intendersi "luogo o dimora abituale della famiglia … e si identifica topograficamente con la residenza della famiglia" . Circa l’arredo, si ritiene che il giudice potrà assegnarlo alla moglie salvo quella parte di esso che è strettamente necessaria al marito cui sia addebitata la separazione.
 
 
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare    
www.noproblemforyou.it
                           
 


     Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23906
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.L. con ricorso 30 settembre 1999 chiedeva al tribunale di Messina di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con N. A. nel (***). La N. si costituiva chiedendo un assegno divorzile.
Il tribunale accoglieva la domanda liquidando in favore della convenuta un assegno divorzile di euro 650,00, mensili. Il B. proponeva appello avverso tale sentenza, contestando l’esistenza dei presupposti per la liquidazione dell’assegno e, comunque, la sua misura. La Corte di appello di Messina, con sentenza 7 novembre 2005, riduceva l’assegno ad euro 450,00 mensili.
Il B. , con ricorso a questa Corte notificato il 13 luglio 2006 alla N. , ha impugnato tale sentenza, proponendo tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, deducendosi che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l’assegno di divorzio alla controparte, ancora in giovane eta’ e separata sin dal 1995, non avendo questa dato la prova dell’impossibilita’ obiettiva di procurarsi mezzi adeguati di vita, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione reddituale e gli attestati di disoccupazione e non essendo state provate le patologie allegate a sostegno della domanda.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, e vizi motivazionali in relazione alla misura dell’assegno, che sarebbe stato liquidato senza tenere conto dei criteri di quantificazione stabiliti da tale norma e con motivazione incongrua, avendo la Corte riconosciuto la breve durata del matrimonio, un minimo di capacita’ reddituale della controparte e le necessita’ economiche del ricorrente in relazione all’essersi formato una nuova famiglia, che assorbono i suoi aumenti di reddito.
1.2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) .
L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice e’ chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso articolo 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell’assegno, il Giudice puo’ desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210).
Inoltre puo’ dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall’articolo 5, potendo cosi’ giustificare la concessione dell’assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876).
Quanto, poi, all’impossibilita’ di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell’assegno comporta che detta indisponibilita’ non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto si deve trattare d’impossibilita’ di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia’ della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacita’ lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita’ o dell’astrattezza, bensi’ in quella dell’effettivita’ e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169).
I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati.
1.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta applicazione di tali principi ed ha adeguatamente motivato, in relazione ai redditi di ciascun coniuge e – con valutazione pertanto incensurabile nel merito in sede di giudizio di legittimita’ – alle concrete possibilita’ di lavoro del coniuge richiedente l’assegno (ritenute molto scarse nel contesto sociale in cui vive e senza che risulti abbia rifiutato occasioni lavorative), sia l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente l’assegno, sia la misura di esso, prendendo in considerazione per un verso l’evoluzione in positivo dei redditi dell’odierno ricorrente, per altro verso la circostanza che egli si sia formato una nuova famiglia ed abbia avuto tre figli, per tale ragione riducendo l’assegno rispetto a quello di separazione.
I motivi, pertanto, risultano infondati.
2. Con il terzo motivo si censura, in relazione all’articolo 92 c.p.c., la condanna del ricorrente a meta’ delle spese del giudizio, con compensazione dell’altra meta’. Si deduce al riguardo che la condanna doveva essere pronunciata a carico dell’altra parte o, quanto meno, le spese dovevano essere compensate per intero.
Anche tale motivo e’ infondato, essendo il ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di appello e dovendo quindi essere condannato alle spese ex articolo 91 c.p.c., ne’ potendosi censurare in questa sede la misura della compensazione disposta dal giudice di merito.
Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione della sentenza dovranno essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi di Ba. Lu. e Ni. An.

Corbi Mariagabriella

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