I “file di log”: le nuove frontiere del licenziamento

Redazione 05/04/16
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Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro con l’ordinanza 29.04.2014.

 

Un dipendente veniva accusato dal datore di lavoro di essere entrato senza averne i permessi “nel sistema di altri colleghi, acquisendo illecitamente e-mail personali o riguardanti fatti, notizie e documentazione aziendale di natura riservata”.


Tale condotta veniva ritenuta talmente grave da determinare il licenziamento per giustificato motivo dell’incauto dipendente.

 

Particolare, però, la prova dell’inadempimento: il datore di lavoro sosteneva, infatti, che gli accessi abusivi trovavano conferma nei “log di sistema” (file che consentono di registrare  e monitorare le attività compiute su un determinato computer) che venivano prontamente prodotti in giudizio (su CD).

 

Tuttavia, dopo che il giudice ordinava di effettuare sui detti file una Consulenza Tecnica, emergeva che i “log” non erano “originali” in quanto non erano “più disponibili, a distanza di tempo dai fatti”, mentre erano “disponibili solo delle copie degli stessi realizzate dal datore di lavoro, autonomamente, e poste a base del licenziamento”.


Invero, dopo un determinato periodo di tempo il computer sostituisce i “file di log” vecchi con i nuovi onde consentire la registrazione delle nuove attività compiute sulla macchina.

 

Ebbene, il Giudice, sulla scorta di quanto affermato dal CTU, concludeva per l’illegittimità dei file. Le registrazioni non potevano, infatti, essere semplicemente copiate in un nuovo computer per poi essere inserite su CD e prodotte in giudizio.

 

Occorreva, cioè, che l’azienda avrebbe proceduto a firmare digitalmente i file e a marcarli temporalmente.  Contrariamente, “e considerando che il file copiato è in formato testo, diventa consistente la possibilità di alterazione del contenuto del file”.


Il datore di lavoro, in altri termini, non aveva assolto il proprio onere probatorio“i log sono stati distrutti nei loro originali in quanto … sovrascritti”;  “le copie degli stessi non sono state estratte con modalità tali da garantirne, in caso di contestazione, la attendibilità e provenienza e la immodificabilità, né cristallizzati giuridicamente e processualmente in altro modo (ctu preventiva, atp, ecc.)”.


In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore ordinandone il reintegro sul posto di lavoro e condannando, altresì, l’azienda al pagamento delle retribuzioni ed oneri previdenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.

 

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