I documenti che servono per formalizzare una convivenza di fatto 

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Una coppia di fidanzati decide di andare a convivere, di iniziare  a vivere sotto lo stesso tetto nonostante non siano ancora sposati.

A questo proposito ci si chiede che cosa devono fare per ufficializzare la loro unione e quali documenti servono per la convivenza.

La materia è disciplinata dalla legge Cirinnà (L. n. 76/2016), che ha regolamentato le convivenze di fatto e ha istituito le unioni civili per le coppie omosessuali.

Con questa normativa, i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. 

Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o al sesso opposto.

I conviventi di fatto rientrano nello stato civile libero non essendo legati l’uno all’altro da nessun vincolo né da altro rapporto matrimoniale. 

Non vengono considerate convivenze di fatto quelle nelle quali uno dei due sia separato dal precedente coniuge ma non divorziato. 

Per essere definiti conviventi di fatto ci deve essere il requisito della stabilità del rapporto.

     Indice

  1. I diritti dei conviventi di fatto
  2. Quali sono i documenti necessari per la convivenza?
  3. Che cos’è la carta di convivenza?
  4. Esiste l’obbligo di formalizzare la convivenza?
  5. In che cosa consiste il contratto di convivenza?
  6. In che modo cessa la convivenza di fatto?

1. I diritti dei conviventi di fatto

Attraverso la convivenza di fatto scaturiscono alcuni specifici diritti:

  • I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
  • In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari.
  • Ogni convivente di fatto può designare l’altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, in merito alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • I conviventi di fatto hanno alcuni diritti relativi alla casa di abitazione.
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • I conviventi di fatto hanno particolari diritti nell’attività di impresa.
  • Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se ci dovessero essere i presupposti.
  • Il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell’altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo.
  • La convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, se l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale.
  • In caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, se dovesse versare in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

2. Quali sono i documenti necessari per la convivenza?

Per potere rientrare nella categoria dei conviventi di fatto e, di conseguenza, per potere esercitare i diritti e doveri che ne derivano, i due partner devono formalizzare la loro unione attraverso alcuni documenti necessari quali la carta di convivenza e il contratto di convivenza.

3. Che cos’è la carta di convivenza?

La carta di convivenza è il documento con il quale i due conviventi formalizzano la loro unione presso il Comune di residenza attraverso un’apposita dichiarazione resa all’ufficio anagrafe.

I due conviventi dichiarano di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi gli interessati e va presentata insieme alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere resa:

  • Al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune.
  • Al momento di un’altra iscrizione anagrafica per l’immigrazione nel Comune.
  • Successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

Il documento può essere sottoscritto di fronte all’ufficiale dell’anagrafe o inviato attraverso fax o per via telematica.

In caso di invio telematico, di solito, è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • Dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o via pec.
  • Dichiarazione che rechi le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse per posta elettronica semplice o a mezzo pec.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità sopra indicate l’ufficio anagrafe procede a registrare la convivenza con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L’ufficio anagrafe provvede lo stesso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza (art. 36 L. n. 26/2016).

La registrazione della convivenza di fatto s’ intende confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, se l’ufficio anagrafe non abbia comunicato la mancanza dei requisiti che la legge richiede (art. 10-bis L. n. 241/1990).

In seguito alla presentazione della sopra menzionata dichiarazione i conviventi di fatto possono ottenere il rilascio del certificato di stato di famiglia.

4. Esiste l’obbligo di formalizzare la convivenza?

La convivenza di fatto non deve essere obbligatoriamente registrata all’ufficio anagrafe.

In caso di mancata registrazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo, si parla di convivenza di fatto non formalizzata. 

I due conviventi costituiscono lo stesso una coppia, ma non godono dei diritti dei quali godono  le convivenze di fatto formalmente registrate.

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5. In che cosa consiste il contratto di convivenza?

I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune firmando un contratto di convivenza redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che lo ha redatto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza degli stessi entro 10 giorni.

Il contratto di convivenza può contenere indicazioni sul luogo di residenza dei conviventi, sulle loro modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ognuno”, e all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.

Il regime di comunione dei beni è instaurato esclusivamente su specifica richiesta dei conviventi, diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. 

Il regime patrimoniale scelto può essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • Accordo delle parti.
  • Il recesso unilaterale, vale a dire, su esplicita richiesta di uno dei due conviventi.
  • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
  • Morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall’avvocato all’ufficiale dell’anagrafe ai fini dell’aggiornamento della registrazione anagrafica.

6. In che modo cessa la convivenza di fatto?

La convivenza di fatto si può estinguere per:

  • Matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone.
  •  Decesso di uno dei due conviventi.
  • Cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio).
  • Cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

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