I delitti contro l’onore

Redazione 10/12/19
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L‘avvento di Internet ha evidenziato l’espansione dei delitti contro l’onore commessi a mezzo informatico, in particolare tramite social network. Detto contesto conferisce a tali reati una maggiore carica lesiva, connessa alla diffusività del mezzo informatico: la comunicazione tramite social network, testate online, newsletter e mailing list, infatti, consente di raggiungere con un’unica condotta molteplici utenti, con diffusione istantanea pressoché illimitata.

La riforma operata con la legge del 1993

In seguito alla riforma operata con l.547 del 1993, sono state introdotte nel codice penale alcune figure di reato inedite, quali l’accesso abusivo al sistema informatico (615ter c.p.) o la detenzione o diffusione di codici di accesso a sistemi informatici (615quater c.p.). In alcuni casi le fattispecie introdotte dalla riforma sono state ulteriormente novellate, tenendo conto delle modalità ordinarie di realizzazione del reato evidenziate dalla prassi: è quanto accaduto in relazione al delitto di frode informatica di cui all’art.640ter c.p., oggi aggravata dal furto o dall’indebito utilizzo dell’identità digitale (l.119 del 2013). In relazione al delitto di diffamazione perpetrato a mezzo web, tuttavia, il legislatore non ha ritenuto di apportare specifici interventi. Tale scelta ha determinato significative frizioni con il divieto di analogia in malam partem: in forza di quanto previsto dagli articoli 25, co.2, Cost., 12 e 14 preleggi, nonché 1 e 199 c.p., non può essere estesa ai reati a mezzo informatico la disciplina prevista per la carta stampata. Il giornale telematico, infatti, non rispecchia le condizioni essenziali ai fini della sussistenza del prodotto “stampa”, in base a quanto definito dall’art. 1 l. n.47 del 1948, mancando di un’attività di riproduzione tipografica destinata alla pubblicazione.

L’applicazione analogica

Tra le disposizioni relative alla carta stampata insuscettibili di applicazione analogica al giornalismo telematico viene in rilievo, in primo luogo, l’art. 57 c.p. che costituisce un reato autonomo del direttore del giornale cartaceo, da qualificarsi come reato omissivo improprio in cui l’evento che l’ordinamento mira a scongiurare è costituito dal reato commesso dal giornalista redattore della notizia o del commento diffamatorio. Tale evento, oltre a consentire di per sé l’esplicazione della pretesa punitiva nei confronti dell’articolista, è imputato al direttore essendo a lui ascritta una posizione di garanzia sull’operato dei redattori, cui consegue l’obbligo di evitare l’illecito altrui in considerazione dei poteri di supervisione e gestione di cui lo stesso è titolare nell’ambito della testata.

Orbene, se è quindi pacifico che, per i reati commessi mediante le pubblicazioni su carta stampata, risponderà il redattore dell’articolo ex art. 595 c.p. con l’aggravante dell’aver commesso il reato col mezzo della stampa ed il direttore del periodico ex art. 57 c.p. nel caso di omesso controllo di natura colposa, l’ambito applicativo di tale disposizione non può essere esteso al caso, non espressamente contemplato, in cui il reato si sia perfezionato sul web, ed in particolare nell’ambito di forum, social network, blog o testate giornalistiche telematiche.

Cosa accade per i forum, social network, blog o testate giornalistiche telematiche?

La risposta negativa a tale possibilità si fonda su un triplice ordine di ragioni: in primo luogo, il gap morfologico tra la nozione di stampa definita dalla normativa preposta ed il web, quest’ultimo configurante un flusso di dati certamente destinato alla pubblicazione, trattandosi di informazioni permanenti su un server e fruibili su pagine web da un pubblico vasto ed indeterminato, ma non parimenti rientranti tra le “riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici” (art. 1 L. 47/1948), in quanto la stampa su carta di tali informazioni non costituisce elemento indefettibile delle stesse (e dunque il loro connotato strutturale) ma una mera eventualità rimessa alla discrezionalità e alle necessità del fruitore; in secondo luogo, la voluntas legis che emerge dalle diverse normative intervenute in materia; infine, l’inesigibilità del comportamento alternativo doveroso in capo direttore del quotidiano online, di fatto impossibilitato ad un effettivo e proficuo controllo sui contenuti della testata telematica a cagione delle caratteristiche intrinseche della rete.

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