I confini della giurisdizione esecutiva italiana nell’espropriazione di crediti alla luce della legge n. 218 del 1995

Redazione 18/06/20
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di Matteo Magnani

Sommario

1. Illustrazione del problema interpretativo

2. Prima teoria: occorre ancora oggi far riferimento al luogo in cui è sorto o deve essere adempiuto il credito

3. Seconda teoria: la giurisdizione sussiste ogniqualvolta il terzo debitore sia residente in Italia

4. Terza teoria: L’applicazione dell’art. 26-bis c.p.c. come norma disciplinante la giurisdizione

5. Conclusioni

1. Illustrazione del problema interpretativo

Come noto, l’art. 19 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha riscritto la disciplina della competenza in materia di espropriazione forzata di crediti, abrogando il secondo comma del vecchio art. 26 c.p.c. e introducendo contestualmente nel codice di rito un nuovo art. 26-bis. Il suo secondo comma contiene la regola generale, che prevede che sia competente il giudice del luogo in cui il debitore pignorato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. La precedente regola continua invece a trovare applicazione in tutti quei casi, previsti dal primo comma dell’art. 26-bis c.p.c. in cui a subire l’espropriazione sia una pubblica amministrazione, ipotesi nelle quali ad essere competente continua ad essere il giudice del luogo in cui il terzo ha la residenza, ovvero il domicilio, la dimora o la sede, salvo diversa previsione contenuta in leggi speciali.

Nonostante la riforma, tuttora né l’art. 26-bis c.p.c. né alcun’altra disposizione di legge stabiliscono espressamente l’ambito della giurisdizione esecutiva del giudice italiano, la quale non risulta facilmente definibile proprio nell’espropriazione presso terzi di crediti. Il generale criterio della localizzazione della realtà fenomenica sulla quale l’esecuzione deve incidere, così come definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5827 del 5 novembre 1981[1], permette infatti un’agevole definizione dei confini della giurisdizione italiana in tutti i casi in cui oggetto dell’espropriazione sia una cosa, la quale dovrà necessariamente essere ubicata nel territorio dello Stato italiano. Se l’espropriazione ha invece ad oggetto un credito che il debitore esecutato vanta nei confronti di un terzo, il criterio della localizzazione della realtà fenomenica risulta di più difficile applicazione, essendo il credito per sua natura un bene immateriale e di controversia localizzazione.

Il vuoto normativo era però stato colmato dalle Sezioni Unite che, con la citata sentenza del 1981, aveva affermato che la sede naturale del credito espropriato dovesse essere individuata sulla base del vecchio art. 4, n. 2 c.p.c., oggi abrogato[2], e dell’art. 20 c.p.c; la giurisdizione italiana sarebbe allora sussistita se il credito stesso fosse sorto o dovesse essere soddisfatto nel territorio dello Stato[3].

Il quesito che oggi occorre risolvere è stabilire se la suddetta modifica delle norme sulla competenza territoriale per l’espropriazione di crediti abbia inciso anche sui confini della giurisdizione esecutiva italiana, destituendo di attendibilità l’unico precedente giurisprudenziale in materia. Per risolvere la questione, occorre però anche tenere in considerazione che la sentenza resa dalla Suprema Corte è stata pronunciata in un contesto normativo antecedente alla legge del 31 maggio 1995, n. 218, con la quale il legislatore ha organicamente riformato il diritto internazionale privato e processuale italiano.

È noto, ed è stato più volte rilevato dalla dottrina, che l’antecedente disciplina della competenza giurisdizionale era basata sul principio dell’illimitatezza della giurisdizione italiana, e quindi sulla sua prevalenza sulle giurisdizioni straniere anche in casi in cui tale prevalenza non appariva giustificata. La giurisdizione italiana veniva intesa come universale e astrattamente idonea come mezzo di soluzione di qualsiasi controversia, per quanto tenue ne fosse il collegamento con lo Stato italiano e con il suo ordinamento[4].

È in quest’ottica che la Cassazione, con la già citata sentenza del 1981, aveva affermato i suoi principi giurisdizionali in tema di esecuzione forzata di crediti, affermando la sussistenza della giurisdizione italiana in un pignoramento di crediti sulla scorta del previgente art. 4, n. 2 c.p.c., ovvero in base ad uno di quegli articoli che positivamente realizzava l’idea che lo Statto dovesse attrarre giurisdizione italiana il più ampio numero di controversie possibile.

Con la riforma del 1995, la situazione è radicalmente cambiata. La nuova legge, che ha nell’apertura ai valori giuridici stranieri il suo leit motiv, non parla più di “limiti” ma di “ambito” della giurisdizione, senza distinguere in linea generale fra cittadini e stranieri. In questo modo si fa largo una nuova concezione di giurisdizione, più aderente all’idea che essa consista in una ricerca del giudice più adeguato a risolvere una controversia collegata con più ordinamenti, piuttosto che nell’affermazione incondizionata della sovranità dello Stato.

In questa prospettiva, il primo comma dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995 fonda in via generale la giurisdizione italiana sul domicilio o sulla residenza del convenuto in Italia, o sulla presenza in Italia di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c., indipendentemente dalla cittadinanza del convenuto medesimo. Il secondo comma aggiunge poi che la giurisdizione sussiste, nelle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles, in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione[5], anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente. Nelle altre materie, invece, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri previsti per la competenza per territorio interna.

Dal momento che la legge n. 218 non contiene alcuna norma che regoli nello specifico la giurisdizione nei procedimenti esecutivi, l’ultima parte del secondo comma del suo art. 3 potrebbe trovare applicazione nella materia espropriativa, non essendo questa disciplinata nelle sezioni della convenzione unionale che la legge del 1995 appositamente richiama. Per questo motivo, alcuni autori ritengono infatti che, modificata sotto il profilo soggettivo la scelta del foro competente per l’espropriazione di crediti, qualora il debitore non abbia in Italia la propria residenza, domicilio, dimora o sede, l’espropriazione non possa aver corso, rappresentando il nuovo art. 26-bis c.p.c. una norma sulla competenza giurisdizionale esecutiva.

Altri autori ritengono al contrario che nulla possa dirsi mutato e che, pertanto, la giurisdizione esecutiva ancora oggi sussista quando in Italia si trova il luogo di adempimento del credito da assoggettare ad espropriazione, in aderenza al principio di diritto emesso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5827 del 1981. Altri ancora, infine, patrocinano una ricostruzione diversa, ritenendo che si dovrebbe aver riguardo alla localizzazione spaziale di colui che deve soddisfare quel credito, ossia del terzo debitor debitoris.

Nel prosieguo di questo elaborato andremo ad analizzare queste tre risposte che la dottrina ha teorizzato, cercando di capire quale tra di esse possa ritenersi preferibile.

[1] Cass. sez. un. n. 5827 del 5 novembre 1981, in Giust. civ., 1982, pp. 1310 e ss, con nota di FORTUNATO, Sulla posizione processuale del debitor debitoris ed altre questioni in tema di processo espropriativo presso terzi.

[2] Si ricordi che il previgente art. 4, n.2, c.p.c. stabiliva che lo straniero poteva essere convenuto davanti a un giudice italiano quando l’obbligazione fosse sorta o dovesse eseguirsi in Italia.

[3] Così facendo, la Suprema Corte aveva accolto in una certa misura l’orientamento prevalente della dottrina, che riteneva che il criterio generale da seguire dovesse derivare dalla peculiare struttura che aveva il processo di espropriazione presso terzi, che all’epoca presupponeva in diversi casi la necessità di pervenire, seppur nelle diverse forme di cui agli artt. 547-549 c.p.c., ad un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. In base a questo ragionamento, l’ambito della giurisdizione esecutiva nei procedimenti di espropriazione presso terzi sarebbe dovuto coincidere con quello proprio della giurisdizione di cognizione, facendosi applicazione analogica dei già citati artt. 4, n. 2, e 20 del codice di rito.

[4] In particolare POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato, Padova, 2002, pp. 20 e 21; LUZZATTO, sub art. 3, in AA. VV., Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, pp. 20 e ss.

[5] Queste sezioni disciplinano i c.d. fori speciali, ovvero quei fori che l’attore, con scelta insindacabile, può adire in via alternativa a quello generale del domicilio del convenuto e che riguardano in particolare la materia delle obbligazioni.

2. Prima teoria: occorre ancora oggi far riferimento al luogo in cui è sorto o deve essere adempiuto il credito

Secondo una prima numerosa parte degli interpreti, per individuare il giudice munito oggi di giurisdizione nell’espropriazione forzata di crediti si dovrebbe fare massimo affidamento alla Relazione al d.l. 132 del 2014[6]. Essa, oltre a illustrare le innovazioni approntate ai criteri di competenza territoriale nell’ordinamento interno, afferma che “la modifica dei criteri di competenza territoriale nell’espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici appartenenti a Stati diversi, posto che il criterio della residenza del terzo di cui all’art. 26 c.p.c. non rileva quale indice di collegamento exl. n. 218 del 1995, tenuto conto che il terzo non è colui che subisce l’azione esecutiva”.

In quest’ottica, il legislatore della riforma non avrebbe in alcun modo ritenuto che le novità contenute nell’art. 26-bis c.p.c. possano essere sufficienti a rimettere in discussione l’approdo delle Sezioni Unite del 1981. Ciò perché gli artt. 26 e 26-bis c.p.c., almeno nelle intenzioni della legge di conversione n. 162 del 2014, sono soltanto norme sulla competenza territoriale e non anche sulla competenza giurisdizionale. L’art. 26-bis c.p.c., in quest’ottica, risulta essere una mera previsione sulla competenza territoriale applicabile a condizione che sussista la giurisdizione esecutiva italiana, ossia a condizione che il credito debba essere eseguito in Italia.

Non sono altri gli appigli normativi a sostegno di tale soluzione, ma per alcuni autori l’affermazione contenuta nella Relazione al d.l. 132/2014 è per ciò sola sufficiente a chiudere ogni ulteriore dibattito sulla questione[7].

Altri interpreti si sono invece spinti più in là, adducendo ulteriori ragioni per ritenere attendibile anche oggi il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte quasi quarant’anni fa. Questi, oltre a rilevare che, ritenendo l’art. 26-bis c.p.c. una norma fondante anche la giurisdizione, deriverebbero rilevanti inconvenienti pratici, che analizzeremo più avanti[8], hanno infatti constatato come la legge n. 218 del 1995 non possa essere utilizzata per risolvere questo problema interpretativo non tanto, come impropriamente la relazione illustrativa afferma, perché il terzo non è soggetto formale del procedimento espropriativo, quanto invece perché essa non si occupa della giurisdizione esecutiva italiana. La previsione contenuta nell’ultima parte del suo art. 3, comma 2°, laddove prevede che “rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”, non giocherebbe infatti alcun ruolo in questi casi; nell’articolo de quo ci si riferisce alle “materie”, non anche alle “forme” di tutela giurisdizionale non contemplate dalla legge del 1995[9].

In generale, questa prima risposta ermeneutica che alcuni autori hanno elaborato non sembra colpire nel segno. Quanto affermato nella relazione lascia innanzitutto perplessi dal punto di vista sistematico, trovando supporto esclusivamente in una pronuncia del 1981, emanata in un contesto giuridico estremamente diverso da quello attuale.

Tale precedente aveva infatti attribuito la giurisdizione esecutiva sulla base della sussistenza della giurisdizione cognitiva per l’accertamento dell’obbligo del terzo, che poteva rendersi necessario in diversi casi[10], anziché in funzione dell’esercizio dei poteri coercitivi in cui si esplica la sovranità in sede esecutiva. La logica che informa la sentenza n. 5827 del 1981 è, infatti, quella dell’allora vigente regime del riparto di competenza per l’espropriazione di crediti, poiché la scelta del giudice competente era ricollegata alla soggezione del terzo all’onere di comparizione in udienza, per dichiarare l’esistenza del credito pignorato, e alla domanda di accertamento pieno del suo obbligo; il previgente art. 26 c.p.c. consisteva, perciò, in una vera e propria applicazione anticipata del forum rei rispetto a tale eventuale domanda.

La forza persuasiva del precedente in discorso sta e cade allora insieme al presupposto normativo su cui si fonda, ossia una regola di competenza funzionale non alla pienezza dell’esercizio della sovranità in materia esecutiva, ma al potenziale esercizio dell’azione di accertamento pieno dell’obbligo del terzo, il cui istituto il legislatore ha deciso di sopprimere nel 2012. Abrogato questo, e modificata conseguentemente la regola di competenza, non ha più senso ritenere che i limiti della giurisdizione esecutiva in materia di espropriazione di crediti possano essere individuabili mediante un’applicazione analogica delle norme che determinano il potere giurisdizionale in caso di processo di cognizione[11].

Tale conclusione esce ulteriormente rafforzata dal fatto che l’art. 4 c.p.c., sul quale la Corte stessa aveva fondato il proprio principio di diritto, è stato abrogato nel 1995, in seguito alla riforma del diritto internazionale privato. In seguito a ciò, la normativa italiana non ha più delimitato espressamente la giurisdizione in materia di obbligazioni contrattuali, operando in sua vece il regolamento (UE) n. 1215 del 2012 (cd. Bruxelles I-bis) e, nei casi in cui il contraente non sia domiciliato nel territorio di uno Stato comunitario, l’art. 3, comma 2°, della legge n. 218, che rinvia alle sezioni 2, 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles del 1968[12].

Quest’affermazione non è inficiata nemmeno dalla circostanza che l’art. 20 c.p.c., ovvero l’altra disposizione che la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante per le sue conclusioni in tema di giurisdizione, non sia stato abrogato. Tale norma infatti, oltre a essere rivolta alla sola tutela cognitiva, diversamente dall’art. 4 c.p.c. è da sempre finalizzata a risolvere i problemi di mera competenza territoriale, e pertanto non si presta ad essere interpretata estensivamente come norma attributiva di giurisdizione in materia di espropriazione di crediti.

Vi sono tuttavia altri motivi per ritenere poco convincente che la giurisdizione nell’espropriazione di crediti si debba fondare sui criteri di collegamento desunti nel 1981 dalla Suprema Corte.

Al di là del mutato quadro normativo, è evidente che se la dislocazione del bene nel territorio italiano costituisce il criterio fondamentale per l’attribuzione della giurisdizione esecutiva, è lecito dubitare che esso possa essere fatto coincidere con il luogo in cui l’obbligazione è sorta. Seguendo il ragionamento delineato dalla Corte nel 1981, si dovrebbe poter svolgere discutibilmente in Italia l’espropriazione di un credito che fa capo, magari, ad un soggetto privo di legami con l’ordinamento italiano e verso un altro soggetto altrettanto estraneo allo stesso, solo perché in Italia è sorto il relativo credito. Risulta lampante come questa circostanza non valga a localizzare ex se in Italia l’oggetto dell’espropriazione, e a costituire, usando le parole della Corte, la “realtà fenomenica, da trasformare per adeguarla alla situazione giuridica”.

Le stesse critiche possono essere mosse anche nei confronti della regola alternativa, secondo la quale la giurisdizione in materia di espropriazione di crediti sarebbe fondata sul mero fatto che l’obbligazione sia da eseguirsi in Italia. Una regola che in concreto viene specificata dall’art. 1182 c.c., il quale non individua sempre lo stesso luogo di adempimento[13].

In poche parole, in entrambi i casi la regola di giurisdizione è suscettibile di cambiare considerevolmente in base a criteri di localizzazione del credito in Italia del tutto estranei all’individuazione della “realtà fenomenica” [14]. La stessa, in conclusione, non può essere individuata sulla base delle regole sopra individuate, dovendo ritenersi superato l’insegnamento della Corte di Cassazione del 5 novembre 1981.

[6] Il testo è rinvenibile negli Atti parlamentari del Senato della Repubblica, XVII legislatura, d.d.l 1612, p.13.

[7] RUSSO, La nuova competenza in materia di espropriazione presso terzi, in Giur. it., 2015, p. 1776; SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2019, p. 1072.

[8] V. infra, par. 4.

[9] MORETTI, Esecuzione forzata – sull’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel processo esecutivo, in Giur. it., 2018, pp. 1103 e 1104; D’ALESSANDRO, L’espropriazione presso terzi, in LUISO (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione dell’arretrato. Commento al d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, Torino, 2014, pp. 70 e ss.

[10] Prima della riforma operata con la legge n. 228 del 2012 il giudice dell’esecuzione, in caso di mancata comparizione in udienza, rifiuto di fare la dichiarazione, o contestazioni riguardo alla dichiarazione del terzo, era obbligato, su istanza di parte, a sospendere il processo esecutivo e istruire la causa secondo le forme ordinarie del rito di cognizione, decidendo con sentenza.

[11] GIUSSANI-CASSIANI, Il pignoramento di crediti di debitori esteri e l’art. 26-bis c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2018, pp. 1186 e 1187.

[12] Il richiamo della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è esplicitamente comprensivo, secondo l’art. 3 della legge, delle sue “successive modificazioni in vigore per l’Italia” e deve intendersi riferito anche alle modificazioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, estendendosi pertanto al più recente reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis); in senso conforme v. Cass. sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4211 in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2013, p. 482.

[13] Le obbligazioni pecuniarie solitamente vanno adempiute al momento della scadenza al domicilio del creditore, ma nel caso in cui questo sia mutato rispetto a quello originario e abbia così reso più gravoso l’adempimento, il luogo di adempimento si sposta nel domicilio del debitore, salvo poi in generale ogni eventuale patto contrario.

[14] SALETTI, Competenza e giurisdizione nell’espropriazione di crediti, in www.judicium.it, p. 18.

3. Seconda teoria: la giurisdizione sussiste ogniqualvolta il terzo debitore sia residente in Italia

Pur dovendo essere ricercata diversamente la soluzione, secondo un’altra parte della dottrina il ragionamento di fondo delineato dalle Sezioni Unite non sarebbe errato, essendo condivisibile che il criterio di collegamento, al fine di determinare la giurisdizione, sia la localizzazione della realtà fenomenica, sulla quale l’esecuzione forzata deve incidere, e che in particolare nell’espropriazione di crediti si debba dunque aver riguardo alla localizzazione del credito.

Ciò che però questi autori non condividono sono le conclusioni cui i giudici di legittimità sono giunti, ossia il fatto che essi abbiano risolto il problema sulla base delle regole poste dall’art. 4, n. 2, ultima parte, e dall’art. 20 c.p.c., concludendo pertanto che la sussistenza della giurisdizione italiana dovesse essere affermata nel caso in cui il credito fosse sorto o dovesse essere soddisfatto, nel territorio dello Stato italiano.

A parer di questi autori[15], si dovrebbe allora far salva la premessa, ovvero la necessaria dislocazione in Italia della “realtà fenomenica, da trasformare”, e individuare il criterio delimitativo della giurisdizione sulla base della collocazione territoriale di chi deve soddisfare quel credito una volta introdotto il pignoramento presso terzi, ovvero la persona del terzo debitore. Dal momento che è al debitor debitoris che compete realizzare l’attività necessaria per la soddisfazione del creditore procedente, dovrebbe discendere la conclusione che questo sarebbe anche il criterio che meglio individuerebbe la realtà fenomenica, essendoci una sorta di “identificazione” tra la prestazione dovuta e chi è chiamato ad adempiere.

Certamente, il vero soggetto della potestà esecutiva nell’espropriazione di crediti è proprio il terzo debitore. Ciò è confortato dalle disposizioni in materia, e lo si può affermare con fermezza anche dopo la riforma del 2014, che solo apparentemente ha ridotto il suo ruolo in tale processo espropriativo. Egli non solo è costituito custode del credito pignorato sotto sanzione, ma soprattutto è gravato dalle conseguenze del riconoscimento presunto previsto dall’art. 548 c.p.c., tanto da rischiare di dover rispondere in proprio, anche se non è effettivamente debitore della somma pignorata. In aggiunta, qualora vengano sollevate delle contestazioni sulla sua dichiarazione, il terzo è destinato a subire un accertamento del proprio debito con forme semplificate e meno garantistiche rispetto a quelle di cui avrebbe potuto beneficiare in un processo di cognizione. L’intero status del terzo pignorato appare insomma sacrificato in quanto egli è coinvolto nel processo esecutivo, seppur non in base a un preesistente titolo esecutivo e nonostante non sia parte formale del processo esecutivo. Egli viene così ad essere parte sostanziale dello stesso, rappresentando quella “realtà fenomenica, da trasformare”; del resto, è nei suoi confronti che il creditore procedente si rivarrà sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal provvedimento di assegnazione che si verrà a formare a valle dell’espropriazione presso terzi.

Tale soluzione ermeneutica non ha però oggi alcun appoggio giuridico. Essa anzi risulta creativa, nonostante condivida in punto di giurisdizione le conclusioni affermate dal Tribunale di Milano in un’ordinanza del 21 luglio 2015[16]; mentre infatti il giudice di merito aveva risolto il caso di specie sulla base della normativa comunitaria e internazionale, per questi direttamente applicabile in materia, qui gli autori in questione deducono tale soluzione sulla base di un dato di fatto, ossia tramite un’assimilazione del terzo debitore ad una sorta di convenuto, seppur in senso atecnico, in quanto vero destinatario ultimo del giudizio esecutivo.

Un punto in comune tra l’ordinanza dei giudici di merito milanesi e la suddetta teoria potrebbe essere rintracciato nel “principio di prossimità della controversia”, utilizzato dal tribunale per interpretare l’art. 22 n. 5 della convenzione di Lugano del 2007 in modo da identificare nel debitor debitoris il soggetto la cui presenza sul territorio nazionale è rilevante per affermare la giurisdizione del giudice italiano.

Questo non toglie però che siffatta soluzione ermeneutica, presa nella sua integralità, non può risolvere la questione in maniera soddisfacente. Sia perché, si ripete, in particolare dopo la riforma del regime della competenza in materia di espropriazione presso terzi, non è confortata dalla disciplina normativa; sia perché nel caso in cui il patrimonio del terzo non sia, in tutto o anche in prevalenza, nel medesimo Stato in cui egli risiede potrebbe non trovare concretizzazione l’esecuzione, dovendosi allora ritenere che anche in questo caso la giurisdizione rischierebbe di sussistere sulla base di un criterio estraneo all’individuazione della “realtà fenomenica, da trasformare per adeguarla alla situazione giuridica”[17].

[15] SALETTI, op. cit., pp. 19 e 20; VANZ-FELLONI, Il pignoramento presso terzi, in DITTRICH (a cura di), Diritto processuale civile, III, Torino, 2019, pp. 3810 e 3811; ROSSETTI, op. cit., pp. 678 e 679

[16] Per una disamina più completa di questa decisione, che ha ritenuto direttamente applicabili gli art. 24 n. 5 del reg. (UE) n. 1215/2012 e l’art. 22 n. 5 della convenzione di Lugano del 2007, v. BALBI, op. cit., pp. 135 e ss.; Trib. Milano, 21 luglio 2015 (ordinanza), in Giur. It., 2016, p. 611, con nota di SALVIONI, La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi.

[17] Tale problema è rilevato da FIENGO, L’esecuzione di una sentenza inglese in Italia, in omniaexecutiones.org, 2017, slide 10.

4. Terza teoria: L’applicazione dell’art. 26-bis c.p.c. come norma disciplinante la giurisdizione

Illustrate le prime due soluzioni elaborate dalla dottrina per la determinazione dei confini della giurisdizione esecutiva in materia di pignoramento di crediti, non resta che verificare la terza e ultima teoria che si è deciso di prendere in considerazione in questo elaborato, ovvero quella fondata sull’applicabilità dell’art. 3, comma 2°, ultima parte, della legge n. 218 del 31 maggio 1995.

Si è già visto come, secondo la lettera di tale articolo, laddove non si applichino convenzioni internazionali e non si tratti di materie per le quali il riparto della giurisdizione sia regolato dalla convenzione di Bruxelles, la giurisdizione sussiste in base ai criteri attributivi della competenza, cioè in base a criteri formulati dal legislatore interno muovendo dalla premessa della sussistenza della giurisdizione[18].

In questo quadro, il nuovo art. 26-bis c.p.c. non sembrerebbe estraneo alla disciplina del riparto della giurisdizione. Benché infatti il legislatore del 2014, come emerge dalla Relazione illustrativa al d.l. 132/2014, ne fosse inconsapevole, la nuova norma, nonostante si riferisca alla collocazione territoriale del debitore principale esclusivamente ai fini della delimitazione della competenza, per il tramite dell’art. 3 contenuto nella legge di diritto internazionale privato acquisirebbe la funzione di individuare anche il giudice dotato di giurisdizione. Tale giurisdizione, pertanto, esisterebbe tutte le volte in cui il debitore esecutato abbia la propria residenza, domicilio, dimora o sede in Italia; di conseguenza, ogniqualvolta tale norma identifichi un giudice italiano come territorialmente competente, essa assegnerebbe allo stesso giudice anche la competenza giurisdizionale in materia[19].

Di conseguenza, stante questo dato normativo, pare coerente sostenere che, proprio perché la giurisdizione in materia esecutiva non è disciplinata da alcuna norma specifica, i criteri di competenza territoriale contenuti negli artt. 26 e 26-bis c.p.c. siano gli stessi che devono essere utilizzati per verificare la giurisdizione del giudice italiano[20]. D’altro canto, l’opinione di una parte della dottrina, che ritiene che la legge n. 218 del 1995 non si occupi dell’esecuzione forzata, essendo volta unicamente alla disciplina della giurisdizione di cognizione e cautelare, non sembra affatto convincente; l’art. 1 della legge in questione afferma che essa “determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”, senza fare distinzione in punto di tutele giuridiche[21].

L’interpretazione che attribuisce la funzione di norma fondante la giurisdizione agli artt. 26 e 26-bis c.p.c. nelle controversie con elementi di estraneità, benché sia la più rispettosa del sistema normativo nazionale, non appare tuttavia appagante per tutte le diverse ipotesi di esecuzione forzata delle quali si sta trattando, ovvero quelle riguardanti l’espropriazione di crediti presso terzi, celando diverse criticità.

Per prima cosa, il nuovo art. 26-bis c.p.c. non detta un’unica regola in punto di competenza, distinguendo a seconda del soggetto esecutato; conseguentemente, traendo dalla regola di competenza quella di giurisdizione, quest’ultima verrebbe a dipendere da un fattore puramente accidentale, cioè dalle caratteristiche soggettive del debitore.

Se il debitore risiedesse in Italia e il terzo all’estero, la giurisdizione sussisterebbe e il giudice potrebbe ordinare l’assegnazione del credito, mentre difetterebbe se ad essere esecutata fosse una pubblica amministrazione, non potendo il giudice italiano procedere all’assegnazione del credito che questa vanti verso un soggetto residente all’estero. Coerentemente, si dovrebbe concludere che, nel caso in cui oggetto del pignoramento presso terzi sia un credito vantato da una pubblica amministrazione, il giudice per affermare la sussistenza della giurisdizione italiana dovrebbe tenere conto non solo tenere conto della collocazione territoriale del debitore esecutato, in questo caso una p.a. italiana, ma anche quella del terzo debitore, irrilevante invece in tutti gli altri casi di espropriazione forzata di crediti. È d’obbligo concludere che un simile risultato determinerebbe una disparità di trattamento che non sembra poter trovare alcuna giustificazione costituzionale[22].

In secondo luogo, il risultato dell’interpretazione corretta del sistema normativo attuale porterebbe a una conseguenza abbastanza grave: nell’ipotesi in cui il terzo debitor debitoris avesse la collocazione territoriale in Italia, ma il debitore esecutato avesse la stessa all’estero, l’applicazione della norma precluderebbe l’espropriazione di crediti in Italia, in quanto attribuirebbe la giurisdizione al giudice del luogo in cui risiede il debitore, e cioè al giudice di un altro Stato.

Il rischio che da questa interpretazione discende è che un soggetto estero, in vista di una futura esecuzione forzata, potrebbe limitare in via di fatto la propria garanzia patrimoniale acquistando crediti verso soggetti che a loro volta detengono esclusivamente attività suscettibili di essere espropriate soltanto in Italia. Il credito in questo caso non potrebbe infatti essere assegnato ai sensi dell’art. 553 c.p.c. per mancanza della giurisdizione italiana, mentre un giudice straniero potrebbe anche assegnare il credito, ma difetterebbe poi la giurisdizione estera per la soddisfazione dello stesso in un eventuale e successivo processo espropriativo basato sul titolo esecutivo rappresentato dal provvedimento di assegnazione[23]. Come rilevato anche da alcuni autori[24], dal momento che non sembra particolarmente arduo realizzare questo risultato attraverso la costituzione di persone giuridiche ad hoc, il problema appare serio, specie quando il soggetto estero sia collocato al di fuori dello spazio giudiziario europeo[25].

[18] Vengono pertanto in considerazione le norme del codice di procedura civile che definiscono la competenza per territorio, nonché quelle contenute in leggi speciali. Tra queste merita di essere segnalato il già citato art. 18, co. 2°, c.p.c., che attribuisce competenza al giudice del luogo di residenza dell’attore quando il convenuto sia residente o domiciliato in uno stato estero. Sulla base dell’art. 3 della legge n. 218/1995, sarebbe dunque permesso un ampliamento esorbitante della giurisdizione italiana, che diventerebbe pressoché universale. Sulla sua applicazione nei procedimenti espropriativi, v. infra, par. 5.

[19] La determinazione della giurisdizione mediante l’applicazione delle norme che disciplinano la competenza territoriale interna è senz’altro un meccanismo poco utilizzato dall’ordinamento giuridico italiano, ma appare lo stesso possibile dal punto di vista tecnico, considerata l’identità di struttura delle norme che radicano la giurisdizione e quelle che regolano la competenza.

[20] Questa opinione è condivisa da GIUSSANI-CASSIANI, op. cit., p. 1193; BALBI, op. cit., pp. 139 e 140; FINOCCHIARO, Riscritto il regime dell’espropriazione presso terzi, in Guida dir., 2014, n. 40, p. XLVII; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2019, p. 449. Perviene alla medesima conclusione in punto di giurisdizione, anche se con diversa argomentazione, BOVE, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 4, che afferma che “se si parte dal presupposto che il bene credito è “allocato” nel luogo in cui deve avvenire l’adempimento, a me sembra che oggi si debba guardare, non più a quel criterio oggettivo, bensì al criterio soggettivo che si ancora al luogo in cui è “allocato” il debitore esecutato”.

[21] Ritengono invece che tale norma non possa essere applicabile in materia esecutiva D’ALESSANDRO, op. cit., p. 73; MORETTI, op. cit., p. 1103.

[22] Tra gli altri, v. SALETTI, op. cit., p. 16, che conclude che “non si vede come la sovranità statuale potrebbe sussistere, o meno, in ragione della qualità soggettiva del debitore; e ciò induce ad abbandonare la via dell’applicazione analogica della regola suddetta di cui all’art. 3 l. n. 218/1995, per mancanza dell’eadem ratio“.

[23] In una successiva espropriazione forzata fondata sull’ordinanza di assegnazione del credito, il criterio di collegamento per ritenere sussistente la giurisdizione va infatti desunto dalla localizzazione del bene da espropriare, salvo il caso in cui naturalmente si tratti di un’altra espropriazione presso terzi. Sul punto v. anche supra, par. 1.

[24] GIUSSANI-CASSIANI, op. cit., p. 1193. Ritiene più in generale che non sia affatto soddisfacente che il giudice italiano debba precludere l’espropriazione di crediti quando il debitore esecutato sia residente all’estero, nonostante il terzo sia in Italia, anche BALBI, op. cit., pp. 140 e 141.

[25] Al di fuori di esso, non operano né il regolamento Bruxelles I-bis, nè il regolamento n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo (c.d. “Tee”) per i crediti non contestati.

5. Conclusioni

È evidente, perciò, che neanche la terza teoria esaminata in questo elaborato, sebbene l’unica supportata dal dato normativo, possa essere accolta, a meno di rilevare che da essa discenderebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 26-bis c.p.c., non essendo in alcun modo giustificabile l’eventuale vuoto di tutela che si verrebbe a creare ai danni del creditore procedente nell’ipotesi soprammenzionata.

Alcuni autori[26], pur partendo dal fondamentale presupposto dell’applicabilità della legge n. 218 del 1995 alla materia esecutiva, per garantire anche in questi casi l’effettività della garanzia dell’azione, nel rispetto dell’art. 24 Cost., hanno prospettato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18, comma 2°, c.p.c. Questo, sempre per il tramite dell’art. 3, comma 2°, ultima parte, della legge n. 218 del 1995, diverrebbe una norma direttamente determinativa della giurisdizione italiana, la quale sarebbe assegnata alla sola condizione che l’attore, alias creditore procedente, prenda residenza in Italia.

Ancorché la giurisprudenza abbia già affermato che l’art. 18, comma 2°, c.p.c., possa essere invocabile ai fini del riparto della giurisdizione[27], è da ritenere che tale articolo non possa applicarsi nei procedimenti di esecuzione forzata. Si deve infatti concordare con quella parte di dottrina[28] che rileva che non soltanto l’art. 18 c.p.c. si riferisce ad attore e convenuto, ossia a ruoli che non si riscontrano propriamente nel procedimento esecutivo, ma soprattutto che la competenza per l’esecuzione forzata è espressamente qualificata come inderogabile dall’art. 28 c.p.c., con la conseguenza che i fori indicati dalla legge debbano ritenersi, oltre che inderogabili per accordo delle parti, anche esclusivi di quelli che, come accade per l’art. 18 c.p.c., sono a loro volta applicabili soltanto allorché la legge non disponga diversamente.

Dall’applicabilità dell’art. 18, comma 2°, c.p.c. ai procedimenti di espropriazione di crediti deriverebbe poi un’indebita universalizzazione della giurisdizione: qualunque straniero potrebbe chiedere l’attribuzione di crediti di debitori stranieri verso terzi stranieri semplicemente collocando in Italia una propria residenza. I giudici italiani sarebbero così gravati di un carico di lavoro talmente p>

Esclusa questa pista, sembra allora che la questione non possa essere risolta per via interpretativa dai giudici di merito. Per quanto possa essere considerato in senso lato il concetto di “interpretazione costituzionalmente orientata”, l’art. 26-bis c.p.c. non si presta affatto ad essa; la strada dell’interpretazione conforme a Costituzione finirebbe per tradursi, di fronte ad una norma dalla chiara portata precettiva, in un’operazione di stravolgimento del suo contenuto, senz’altro preclusa alle autorità giurisdizionali diverse dalla Consulta.

In merito all’affermazione secondo la quale l’art. 26-bis c.p.c. si potrebbe interpretare come rilevante soltanto in relazione alla determinazione del giudice competente, senza alcuna conseguenza in ordine ai limiti della giurisdizione italiana, sembra doversi dissentire proprio per le considerazioni già svolte nei riguardi dell’art. 18, comma 2°, c.p.c: anche in questo caso il rischio sarebbe quello di riaffermare la giurisdizione in materia di espropriazione di crediti sulla base dei criteri delimitati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 1981, e conseguentemente di affermare la giurisdizione sulla base di limiti troppo ampi, in contrasto con lo spirito della riforma della legge n. 218/1995 e con le innovazioni riguardanti l’espropriazione presso terzi, tra le quali naturalmente l’abrogazione di quel giudizio di accertamento del credito dal quale si traeva la ratio del precedente in questione[29].

A questo punto, non resta che concludere che soltanto la Corte Costituzionale è legittimata a risolvere questa esigenza di ordine pratico. Essa dovrebbe allora dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 26-bis, comma 2°, c.p.c., limitatamente alla parte in cui non prevede, nel caso in cui il debitore principale abbia residenza, domicilio, dimora o sede all’estero, la competenza del giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del terzo detentore di beni pignorabili soltanto in Italia, salvaguardando così il diritto ad agire in giudizio del creditore procedente, previsto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione[30].

Del resto, però, anche risolvendo così la questione, si conserverebbe, quell’ingiustificata disparità in punto di giurisdizione, basata sulle qualità soggettive del debitore esecutato, seppur limitatamente ai casi in cui il terzo non sia detentore di beni pignorabili esclusivamente in Italia. In questo caso, sarebbe allora auspicabile esclusivamente un intervento normativo, il quale, ad esempio, potrebbe anche eliminare la suddetta disparità tra debitore esecutato pubblico e privato in punto di competenza, abrogando sic et simpliciter il comma 1 dell’art. 26-bis. Sebbene la scelta del legislatore del 2014 di distinguere la competenza in materia di espropriazione di crediti sia costituzionalmente corretta, in quanto ispirata al superiore interesse al buon funzionamento del sistema giustizia, essa non appare affatto necessaria o quanto meno indispensabile. De iure condendo, risulterebbe mutata anche la giurisdizione, che sarebbe in ogni caso ancorata esclusivamente alla collocazione territoriale del debitore, salvo quanto detto riguardo al terzo detentore di beni pignorabili soltanto sul territorio italiano.

In alternativa, il legislatore potrebbe intervenire direttamente sulla legge di diritto internazionale privato, al fine di stabilire esplicitamente la giurisdizione in materia di espropriazione di crediti; cosa che avrebbe potuto e dovuto compiere direttamente con il d.l. n. 132/2014, ma che non ha fatto in quanto, come trapela dalla Relazione illustrativa al d.l., non ha minimamente tenuto conto dei riflessi che la modifica in punto di competenza ha avuto sul meccanismo di accertamento della giurisdizione. Sarebbe allora preferibile e maggiormente soddisfacente dal punto di vista pratico riformare la legge n. 218 prevedendo che la giurisdizione italiana in tale materia sussista sulla base della collocazione territoriale del terzo, ovvero quel soggetto che nei fatti è direttamente coinvolto nel procedimento espropriativo, e in ogni altro caso in cui tale soggetto abbia beni pignorabili soltanto in Italia, la cui circostanza dovrebbe essere provata dal creditore procedente.

In questo modo, non solo la sussistenza della giurisdizione non verrebbe più a dipendere dalle caratteristiche soggettive del debitore esecutato, ma risulterebbe particolarmente complicato per quest’ultimo svincolarsi da un’esecuzione forzata costituendo persone giuridiche ad hoc, titolari di beni aggredibili soltanto in Italia, dal momento che in questo caso la giurisdizione sussisterebbe e il giudice potrebbe provvedere all’assegnazione del credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c.

[26] FINOCCHIARO, L’espropriazione presso terzi, in ARIETA-DE SANTIS-DIDONE (a cura di), Codice commentato delle esecuzioni civili, Torino, 2016, p. 954; BALBI, op. cit., p. 141, ritiene possibile il ricorso non solo alla norma di chiusura contenuta nell’art. 18 c.p.c., ma anche all’art. 20 c.p.c., nei casi in cui il luogo di adempimento del credito da assoggettare ad espropriazione si trovi in Italia.

[27] Si veda Cass. sez. un., 9 dicembre 1996, n. 10954, in Riv. Dir. internaz,1997, pp. 519 e ss, che ha fondato la giurisdizione italiana sul criterio in questione.

[28] GIUSSANI-CASSIANI, op. cit., p. 1192.

[29] Contra FINOCCHIARO, Riscritto il regime dell’espropriazione presso terzi, cit., p. XLVII, il quale ad ogni modo preferirebbe un intervento legislativo sul punto.

[30] Così anche GIUSSANI-CASSIANI, op. cit., p. 1195.

Redazione

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