I concorrenti sorteggiati non possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissione limitandosi a richiamare quanto affermato nelle autocertificazioni, ma hanno l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza effettiva del requisito che è ogge

Lazzini Sonia 12/04/07
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In tema di modalità di presentazione della documentazione comprovante la reale dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, merita di essere segnalata la sentenza numero 234 dell’ 8 febbraio 2007 emessa dal Tar Sicilia, Catania:
 
< tra i requisiti di cui ogni partecipante alla gara doveva essere in possesso, ai sensi del disciplinare, ve ne sono diversi che al momento della partecipazione alla gara vengono documentati solo con dichiarazioni sostitutive, e devono quindi essere comprovati in seguito con la relativa certificazione (ad esempio, il possesso di attrezzature e mezzi, rispetto della L. n. 68/99, costi per il personale dipendente, regolarità contributiva, ecc.); ma in ogni caso, va tenuto presente che la norma citata prevede che i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara “quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta”, precisando quindi che una conferma sia necessaria>
 
 
a cura di *************
 
 
 
                                    REPUBBLICA ITALIANA N. 0234/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – nelle persone dei magistrati
 
Dr.        *************                – Presidente
 
Dr.        ********************    – Consigliere
 
Dr.        Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.
 
ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 N. 1024/06 Reg. Gen.
 
 
 
sul ricorso n. 1024/06,
 
proposto dall’impresa *** srl, in persona del legale rappresentante pro tempore *** Rosario, elettivamente domiciliata a Catania, via S. Maria di Betlem 18 (Studio Avv. ******************), e rappresentata e difesa dall’Avv. *****************,
 
contro
 
il Comune di Castell’*******, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, e domiciliato presso il suo studio, a Catania, via Vincenzo Giuffrida 37,
 
e nei confronti
 
della *** Costruzioni s.r.l., non costituita,
 
per l’annullamento,
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
della determinazione n. 119 del 13 marzo 2006 del Presidente di Gara Responsabile 3^ Area del Comune di Castell’*******, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara relativa ai “lavori di rifacimento rete idrica in località Sfaranda, captazione acqua in località Monaco, adduzione ed approvvigionamento nel serbatoio ******”, l’escussione della cauzione, la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP, e l’esclusione da tutte le procedure di gara indette dal Comune di Castell’******* per il periodo di un anno dalla data di inserimento dell’informazione nel Casellario Informatico delle imprese;
della nota n. 1914 del 14 marzo 2006 con la quale tale provvedimento è stato comunicato alla ricorrente;
del verbale di gara steso dal 07/02/2006 all’01/03/2006, con il quale il Comune ha aggiudicato alla *** Costruzioni Srl i lavori oggetto della gara, limitatamente alla parte in cui è stata esclusa la ricorrente.
visti gli atti e i documenti depositati.
 
udito, all’udienza del 24 gennaio 2007, il relatore Ref. Dauno F.G. **********, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.
 
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 
fatto
 
Il Comune di Castell’******* ha indetto pubblico incanto per l’affidamento in appalto dei “lavori di rifacimento rete idrica in località Sfaranda, captazione acqua in località Monaco, adduzione ed approvvigionamento nel serbatoio ******”.
 
Le operazioni di gara sono iniziate in data 7 febbraio 2006.
 
In data 14 febbraio 2006 la ricorrente è stata sorteggiata, ai sensi dell’art. 10 L. n. 109/94, al fine di comprovare il possesso dei requisiti afferenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando.
 
Con nota n. 1224 del 14 febbraio 2006, inviata il 15 febbraio, il Comune ha comunicato pertanto alla ricorrente, al numero di fax dalla stessa indicato in sede di partecipazione alla gara, l’avvenuto sorteggio, e l’ha invitata “a trasmettere, entro e non oltre il giorno 28/02/2006 ore 13.00,…la documentazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e disciplinare di gara, e quella atta a comprovare la veridicità della documentazione autocertificata…”.
 
Con successiva e distinta nota n. 1267 del 15 febbraio 2006, inviata allo stesso numero di fax il 16 febbraio, il Comune ha inoltre comunicato che la gara era stata sospesa proprio per la verifica di cui all’art. 10 comma 1 quater, L. 109/94, e che le operazioni di gara sarebbero riprese in data 1° marzo 2006.
 
Poiché l’impresa non ha risposto, con determinazione n. 119 del 13 marzo 2006 il Comune ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, l’escussione della cauzione, la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP, e l’esclusione da tutte le procedure di gara indette dal Comune per il periodo di un anno dalla data di inserimento dell’informazione nel Casellario Informatico delle imprese. I lavori sono stati quindi aggiudicati alla *** Costruzioni srl, attuale controinteressata.
 
Con atto notificato il 29 marzo 2006, e depositato il successivo 7 aprile, la ricorrente ha pertanto impugnato tale aggiudicazione, sostenendo di non essere mai stata avvisata dell’avvenuto sorteggio, e quindi della necessità di dimostrare il possesso dei requisiti, ma di avere ricevuto solo la nota del 16 febbraio, quella cioè con cui si avvisava solo della sospensione della gara, che sarebbe stata inviata due volte.
 
Qualora la ricorrente fosse stata ammessa alla gara si sarebbe formata la media finale di 7,3815%, ed i lavori sarebbero stati aggiudicati sempre alla stessa impresa *** Costruzioni srl.
 
La ricorrente, quindi, ha interesse alla proposizione del ricorso limitatamente all’annullamento delle sanzioni inflitte.
 
Il 20 aprile 2006 si è costituito con memoria il Comune. Con ordinanza n. 707 del 27 aprile 2006 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare. Con ordinanza n. 658 del 28 luglio 2006 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto dalla *** srl, disponendo di trasmettere copia dell’ordinanza a questo Tribunale per la fissazione dell’udienza di merito. All’udienza del 24 gennaio 2007 la causa è stata chiamata per la discussione del merito, e posta in decisione.
 
diritto
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Comune, come risulta dagli atti di causa, ha inviato tramite fax non soltanto la nota n. 1267 del 15 febbraio 2006, con cui il Comune ha comunicato che la gara era stata sospesa proprio per la verifica di cui all’art. 10 L. 109/94, e che le operazioni di gara sarebbero riprese in data 1° marzo 2006, bensì anche la nota n. 1224 del 14 febbraio 2006, con cui il Comune ha comunicato invece l’avvenuto sorteggio, e l’ha invitata a trasmettere la documentazione riguardante il possesso dei requisiti.
 
Risulta infatti che il Comune ha effettuato, in data 15 febbraio e 16 febbraio, due distinte trasmissioni di fax, e non è verosimile che in entrambe le occasioni sia stato inviato un unico documento, e proprio quello che genericamente riferiva della sospensione della gara.
 
Semmai, la sequenza delle trasmissioni fax rendono maggiormente verosimile che il 15 febbraio sia stata spedita la nota del 14 febbraio, e il 16 febbraio sia poi stata inviata la nota protocollata il 15 febbraio.
 
Oltretutto, dopo aver ricevuto la nota che avvisava della sospensione e della verifica a carico di qualche impresa, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in considerazione dell’avvenuta specifica comunicazione nei propri confronti, attivarsi diligentemente per acquisire maggiori informazioni.
 
Se ciò non è avvenuto, fatto strano per una impresa che sta partecipando ad una gara, è evidentemente perché la ricorrente aveva già avuto contezza della richiesta di documentazione, il cui mancato riscontro ha dato legittimamente luogo all’emanazione da parte del Comune dell’impugnato provvedimento.
 
Infatti, è infondata anche la pretesa della ricorrente che il Comune dovesse comunque avvalersi della certificazione già prodotta in sede di presentazione dell’offerta, che a dire della stessa doveva essere ritenuta esaustiva. Il citato art. 10, comma 1-quater, della L. 109/94, dispone che gli Enti appaltanti, “prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7”.
 
Ora, tra i requisiti di cui ogni partecipante alla gara doveva essere in possesso, ai sensi del disciplinare, ve ne sono diversi che al momento della partecipazione alla gara vengono documentati solo con dichiarazioni sostitutive, e devono quindi essere comprovati in seguito con la relativa certificazione (ad esempio, il possesso di attrezzature e mezzi, rispetto della L. n. 68/99, costi per il personale dipendente, regolarità contributiva, ecc.); ma in ogni caso, va tenuto presente che la norma citata prevede che i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara “quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta”, precisando quindi che una conferma sia necessaria.
 
E d’altra parte, i concorrenti sorteggiati non possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissione limitandosi a richiamare quanto affermato nelle autocertificazioni, ma hanno l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza effettiva del requisito che è oggetto di verifica (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, sez. giurisd., 10 dicembre 2002 n. 663).
 
In conclusione il ricorso va rigettato.
 
Le spese seguono la soccombenza, e liquidate in dispositivo.
 
p.q.m.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
 
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00, di cui € 500,00 di spese, ed € 3.000,00 di diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
 
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
 
Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007.
 
      l’estensore     il presidente
 
dott. ********** Trebastoni            dott. *************
 
 
 
 
      Depositata in Segreteria il 08 febbraio 2007.
 

Lazzini Sonia

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