I Comitati Aziendali per i rapporti con i Medici di Medicina Generale nel disegno di razionalizzazione dei costi di funzionamento degli organismi collegiali della PA. Nota a commento del Decreto Giudice del Lavoro di Pavia n. 2514/2013

Scarica PDF Stampa

La questione riguarda l’applicabilità delle disposizioni del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (art. 6 ), ai Comitati Aziendali costituiti presso le Aziende sanitarie locali per i rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo Collettivo Nazionale siglato il 23 marzo 2005. i

 

La norma citata (al comma 1) prevede che la partecipazione agli organismi collegiali operanti presso le Pa sia da considerarsi onorifica: essa può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. Mentre il secondo comma non si applica agli enti del SSN, il terzo comma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità i compensi i gettoni le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle Pa individuate (tra cui sono ricomprese le aziende del SSN) sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ed il loro valore conseguente a tale riduzione non potrà essere aumentato sino al 31 dicembre 2014.

 

Tale norma si colloca nell’ambito di un disegno di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento degli organismi collegiali che operano all’interno delle PA iniziato con la L. 448/01 (art. 18 ) e proseguito con la L. 266/05 art. 1 co. 58 , quindi con il DL 223/06 (art. 29 ), con il DL 112/08 convertito nella L. 133/08, e da ultimo sfociato nel DL 78/2010 sopra citato.

 

Ora alcune aziende sanitarie hanno ritenuto di applicare tale disposizione ai Comitati Aziendali di cui in oggetto, provvedendo a ridurre fino al limite dei 30 euro stabiliti dalla suddetta disposizione, i compensi previsti a favore dei componenti rappresentanti sindacali della categoria dei medici convenzionati.

Il problema si pone essendo intervenuta una pronuncia di Tribunale in veste di giudice del lavoro in un giudizio promosso da uno dei Sindacati rappresentativi dei Medici convenzionati, la quale ha riconosciuto nel comportamento dell’azienda convenuta una condotta antisindacale, provvedendo a condannarla a ripristinare i compensi nella misura preesistente.

 

I suddetti Comitati Aziendali sono organismi costituiti ai sensi dell’art. 23 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005.

Sono composti da rappresentanti dell’Azienda sanitaria e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

A tali organismi di rappresentanza è demandata la competenza ad esprimere pareri obbligatori in merito a diverse specifiche vicende del rapporto professionale con i medici convenzionati e pareri non obbligatori sui rapporti convenzionali in genere, oltre che la definizione degli accordi aziendali in cui sono individuate le attività territoriali riguardanti la medicina generale (tra cui la formazione dei medici, gli obiettivi di programmazione e le prestazioni aggiuntive, l’organizzazione dei servizi di supporto, i protocolli diagnostico assistenziali, etc.)

Il Sindacato che si è costituito in giudizio, ha sostenuto che tali organismi non fossero da considerarsi organi collegiali nel senso previsto dalla norma, in quanto organismi concepiti quale strumento delle relazioni sindacali e come tali non definibili alla stregua di organi a composizione plurisoggettiva istituti ed incardinati presso una PA, considerando altresì rilevante il fatto che tale comitato non fosse citato tra gli organi ed organismi collegiali interni previsti dal Piano di Organizzazione Aziendale.

Di diverso avviso si espresso il Giudice del Lavoro secondo il quale, a parte l’irrilevanza delle previsioni del Piano di organizzazione aziendale, tali organismi, proprio per la loro composizione mista, sono da considerarsi organi collegiali parzialmente rappresentativi, essendo come tali deputati a realizzare il contemperamento tra gli interessi e le garanzie dei medici convenzionati da un lato e le esigenze tecniche e dell’efficienza amministrativa dell’azienda dall’altro.

 

Le argomentazioni del Tribunale discendono da una disamina delle disposizioni sopra citate da leggersi in maniera sistematica.

L’art. 6, co.1, del DL 78/10 sancisce – come detto – la natura onorifica della partecipazione agli organi collegiali individuati dall’art. 68, co. 1 del DL 112/08 (convertito nella L. 6 agosto 2008 n.133)

L’art. 68 a sua volta, nell’ambito del processo di graduale riforma degli apparati amministrativi, sanciva che dalla selezione degli organismi di cui valutare la eventuale perdurante utilità, dovevano essere in ogni caso esclusi quelli istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività era finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non a tale data non avessero ancora conseguito le predette finalità; oppure istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operassero da almeno due anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto; e infine quelli svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale dell’Amministrazione presso la quale gli stessi operavano (salvo il ricorso alla conferenza di servizi, nel caso di competenze attribuite a diverse amministrazioni).

Salve le restanti disposizioni e i richiami contenuti nel predetto art. 68 che in questa sede non assumono rilevanza significativa, va ritenuto che i comitati aziendali preesistenti alle suddette norme, per le loro caratteristiche possano effettivamente essere considerati tra quegli organismi a cui le medesime norme si riferiscono, rimanendone tuttavia la perdurante utilità sottoposta a valutazione da parte dell’ente preposto ( in questo caso la SISAC ) di concerto con la Presidenza del Consiglio.

Se non fosse che nei confronti delle Regioni (e quindi presumibilmente anche delle loro rappresentanze tra cui è possibile considerare la SISAC), le relative norme costituivano “solo” disposizioni di principio al fini del coordinamento della finanza pubblica e quindi non erano da considerarsi direttamente applicabili, i termini per tale valutazione sarebbero ampiamente scaduti (al 15 maggio 2007) e la conseguenza della mancata esplicita individuazione degli organismi ritenuti ancora utili, avrebbe dovuto essere la loro soppressione (vedi DL 223/06 art. 29).

Scaduti i suddetti termini senza che si fosse provveduto agli adempimenti di ricognizione previsti dalle suddette disposizioni, era altresì fatto divieto alle Amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti dei relativi organismi. ii

Il giudice del lavoro interpellato non si è posto il problema non rientrando la questione nella sua competenza e nemmeno tra i quesiti posti alla sua attenzione.

 

 

Riguardo alla questione specifica del compenso riconosciuto e della sua quantificazione (dovendo comunque provvedere a dare applicazione alla suddetta normativa relativamente alla riduzione della spesa complessiva, alla onorificità della partecipazione e all’eventuale riconoscimento di rimborsi spese e gettoni di presenza nella misura massima stabilita), va precisato che a favore dei componenti medici convenzionati il citato ACN (art. 21) prevede il rimborso delle spese per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del suddetto organismo nella misura prevista dagli Accordi regionali, oltre alle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione, essendo tale onere a carico delle aziende con le quali il suddetto personale è convenzionato.

In attuazione di tale disposto l’ACR della Lombardia ha previsto che a favore dei suddetti medici per la partecipazione alle riunioni (compreso il tempo occorrente per il viaggio) spetti una indennità omnicomprensiva, che secondo il parere del Tribunale deve intendersi cumulativa delle spese per le sostituzioni, delle spese di viaggio e del compenso per la presenza alle riunioni.

A parere del giudice del lavoro nel giudizio citato il gettone di presenza, soggetto ad esplicita limitazione da parte del legislatore nella misura massima di 30 euro per seduta giornaliera, non ha carattere di indennità omnicomprensiva e tanto meno natura di rimborso spese.

 

Il concetto di presenza, infatti, ritiene ancora il Tribunale, è un concetto più ristretto della partecipazione, che comprende anche gli incombenti antecedenti e successivi alla riunione. Ed è la partecipazione e non la mera presenza che – secondo il medesimo Tribunale – deve ritenersi oggetto delle disposizioni normative sopra citate e degli accordi contrattuali vigenti sia nazionali che regionali.

Senonchè il Tribunale ha ritenuto che l’indennità omnicomprensiva prevista dall’Accordo Regionale non sia incompatibile con il sistema di legge (essendo tra l’altro verosimilmente più conveniente per la PA rispetto alla fatturazione per singole voci).

L’Asl convenuta dal canto suo ha sostenuto che la riduzione stabilita dalla legge al valore del gettone di presenza fosse da riferirsi all’intera indennità omnicomprensiva prevista a favore del medico.

Ma l’abolizione di fatto del rimborso delle spese di sostituzione secondo il Tribunale è andata a configurare una condotta antisindacale, avendo l’effetto di scoraggiare la partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei componenti medici di parte sindacale, che avrebbero dovuto accollarsi le spese del rimborso dei propri sostituti.

 

In conclusione, essendo la materia delle determinazione del compenso rimessa alla contrattazione di livello regionale, dal momento che l’accordo siglato da Regione Lombardia si limita a prevedere la corresponsione di una indennità omnicomprensiva, occorrerà che a livello regionale – per garantire il rispetto della normativa sopra citata, venga quanto meno specificato nell’ambito della suddetta indennità attualmente convenuta, quale sia la quota da attribuire a titolo di gettone di presenza, quota che in ogni caso non potrà superare il valore di 30 euro per seduta giornaliera. iii

Nel frattempo da parte delle aziende sanitarie, che sono da ritenersi di fatto incompetenti per grado,  applicare la normativa alla maniera dell’Asl di Pavia, appare oltre che  improprio (in quanto la norma fissa il limite di 30 euro esclusivamente agli  eventuali gettoni di presenza e  non al  valore dei  rimborsi  spese,  fatto salvo naturalmente l’abbattimento del 10% sull’importo complessivo già riconosciuto alla data del 30 aprile 2010 e che dovrà essere mantenuto fino al 31.12.2014), anche  elusivo di un accordo sindacale che la Regione  ha stipulato (e non le Aziende sanitarie).

 

i Vedi www.sisac.info il sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale.

ii E’ evidente che il problema a suo tempo non si è posto con riguardo ai predetti Comitati Aziendali: ora tuttavia, alla luce della pronuncia del Tribunale di Pavia, qualora la questione non dovesse trovare soluzione a livello locale ed allargarsi a livello interregionale, potrebbe ripresentarsi il tema della legittimità della loro sopravvivenza e dei compensi erogati, se pure la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010 abbia dato dell’intero quadro normativo e alla volontà del legislatore un’ interpretazione meno letterale, sostenendo che lo scopo di tale complesso normativo non era tanto e soltanto la riduzione degli organismi, quanto piuttosto e principalmente la riduzione della spesa (obiettivo che sarebbe da ritenersi raggiunto mediante il riconoscimento della partecipazione a titolo onorifico). E se il riordino/riduzione deve intendersi come uno dei mezzi per raggiungere tale fine, qualora questi si dovesse appunto considerare già raggiunto attraverso la soppressione degli emolumenti, la necessità di procedere all’abolizione degli organismi verrebbe meno.

iii Dal confronto con gli altri Accordi integrativi regionali si evidenziano significative differenze.

L’Accordo sottoscritto dalla Regione Abruzzo ad esempio esplicita già il valore del gettone di presenza (che tuttavia è attualmente superiore ai 30 euro), a cui vanno aggiunte le spese per la sostituzione (in forma forfetaria) e le spese di viaggio).

Altri accordi si limitano a prevedere una indennità sostitutiva del rimborso per spese di viaggio e di sostituzione omnicomprensiva (come nel caso della Basilicata).

Altri accordi (come quello della Regione Veneto) dispongono – analogamente a quanto prevede l’accordo della Regione Lombardia – la corresponsione per ciascuna seduta, di un rimborso forfetario omnicomprensivo (anche per sostituzione come esplicitamente previsto dall’Accordo della Calabria) comprensivo delle spese di viaggio (come esplicitamente previsto dalle Marche e dalla Puglia) o a cui vengono aggiunte le spese di viaggio (come nel caso del Lazio).

Atipico è l’Accordo della Toscana in cui si prevede un ammontare orario (riferito sia alla durata della seduta, sia al tempo di viaggio) del rimborso della spesa per la partecipazione ai suddetti comitati, a cui sono poi aggiunte le spese di viaggio.

Raffaele Bonora

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento