La responsabilità civile dei genitori per fatti illeciti commessi dai figli minorenni torna al centro dell’attenzione della giurisprudenza di legittimità, in particolare quando si tratta di violazioni del Codice della Strada. L’ordinanza n. 14000/2025, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 26 maggio, affronta un caso emblematico di responsabilità per “culpa in vigilando”, fornendo importanti chiarimenti sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.
Indice
- 1. Il fatto: guida senza patente e sanzione amministrativa
- 2. La prova liberatoria e il rigore richiesto all’onere genitoriale
- 3. I motivi del ricorso in Cassazione: motivazione, prova e vizi formali
- 4. La posizione della Corte: chiarezza motivazionale e limiti della legittimità
- 5. Insindacabilità della valutazione del giudice di merito
- 6. Questioni nuove e inammissibilità in Cassazione
- 7. Condanna per responsabilità processuale aggravata
- 8. Osservazioni conclusive: rigore giurisprudenziale e responsabilità educativa
1. Il fatto: guida senza patente e sanzione amministrativa
Il caso trae origine da un verbale della Polizia Stradale elevato nei confronti di un genitore, ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2048 c.c. per aver consentito (o comunque non impedito) al figlio minorenne di guidare un veicolo senza patente. La violazione contestata attiene agli articoli 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada e ha comportato una sanzione superiore ai 5.000 euro. Il genitore ha proposto opposizione, respinta dal Giudice di Pace di Lecce e successivamente confermata in appello dal Tribunale. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.
Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada
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2. La prova liberatoria e il rigore richiesto all’onere genitoriale
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la prova fornita dal ricorrente in ordine alla diligenza esercitata nella vigilanza sul comportamento del figlio. È stato chiarito che, per escludere la responsabilità presunta del genitore, occorre dimostrare non soltanto di non aver acconsentito all’uso del veicolo, ma di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento, esercitando un controllo effettivo, coerente con l’età e le inclinazioni del minore.
3. I motivi del ricorso in Cassazione: motivazione, prova e vizi formali
Il ricorso per Cassazione è stato strutturato su tre principali censure:
- Motivazione apparente – Si è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., per una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello;
- Errata valutazione delle prove – Si è sostenuto che il giudice avrebbe mal interpretato le dichiarazioni testimoniali e non considerato la contrarietà manifestata dal genitore alla condotta del figlio;
- Vizio formale del verbale – Si è eccepita la nullità del verbale per mancanza dell’indicazione della località in cui sarebbe avvenuta la violazione.
4. La posizione della Corte: chiarezza motivazionale e limiti della legittimità
La Corte ha respinto tutte le doglianze. In particolare, ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, rilevando che la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, intellegibile e coerente, conforme ai requisiti richiesti. Richiamando precedenti consolidati (Cass. 9435/2008; 22550/2009), la Corte ha ribadito che la responsabilità del genitore può essere esclusa solo mediante una prova “rigorosa”, non basata su affermazioni generiche o meri dissensi verbali.
5. Insindacabilità della valutazione del giudice di merito
Rispetto alla seconda censura, la Corte ha sottolineato che la valutazione delle prove rientra tra i poteri esclusivi del giudice di merito. In sede di legittimità non è ammesso contestare la ricostruzione dei fatti, salvo violazione delle regole legali di valutazione della prova o utilizzo di elementi estranei al fascicolo. In questo caso, nessuna di tali condizioni ricorreva: la censura si limitava a opporsi alla ricostruzione fattuale.
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6. Questioni nuove e inammissibilità in Cassazione
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla presunta nullità del verbale, in quanto si trattava di una questione nuova, non sollevata nei gradi di merito. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre censure non previamente dedotte, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio.
7. Condanna per responsabilità processuale aggravata
Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente per responsabilità aggravata, disponendo il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
8. Osservazioni conclusive: rigore giurisprudenziale e responsabilità educativa
La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, che attribuisce ai genitori una responsabilità presunta in relazione ai comportamenti illeciti dei figli minorenni. La “culpa in vigilando” richiede un’effettiva e provata vigilanza: un controllo costante, proporzionato all’età del minore e alle sue propensioni, nonché un’azione concreta per prevenire comportamenti pericolosi o illeciti.
Sotto il profilo processuale, l’ordinanza ribadisce due assi portanti del giudizio di legittimità: il divieto di introdurre questioni nuove e l’insindacabilità del merito, se non nei limiti previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. Ne emerge un quadro coerente che richiama le parti – in particolare i difensori – a un’accurata istruttoria già nei giudizi di primo e secondo grado.
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