La riforma del processo civile, comunemente denominata “riforma Cartabia”, ha apportato rilevanti modifiche alla struttura e alla gestione del rito ordinario di cognizione. Tra queste, spiccano le innovazioni relative alla fase introduttiva e di trattazione, in particolare per quanto concerne le memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c.. Questa guida si propone di fornire un quadro chiaro e dettagliato per i giuristi impegnati nella redazione di tali atti, evidenziando criticità interpretative e soluzioni pratiche. Per approfondimenti sulla scrittura degli atti si consigliano i volumi: Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi e Breviario di scrittura giuridica
Indice
- 1. Introduzione alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
- 2. Individuazione del dies a quo: le problematiche applicative
- 3. Le memorie integrative: contenuto e funzione
- 4. La giurisprudenza: il caso del Tribunale di Bologna
- 5. Prospettive future: il decreto correttivo
- 6. Consigli pratici per la redazione delle memorie
- Formazione in materia
1. Introduzione alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. rappresentano uno strumento cruciale per definire il thema decidendum e il thema probandum in un momento antecedente rispetto alla prima udienza. Esse assolvono a una funzione analoga a quella delle memorie istruttorie previste dall’abrogato art. 183, comma 6, c.p.c., ma si collocano in una diversa scansione temporale, rispondendo alla logica di concentrazione e speditezza che permea l’intera riforma.
I termini per il deposito di tali memorie, fissati a quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza, sono caratterizzati da decadenze stringenti che richiedono una gestione scrupolosa da parte delle parti processuali. Per approfondimenti sulla scrittura degli atti si consigliano i volumi: Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi e Breviario di scrittura giuridica
2. Individuazione del dies a quo: le problematiche applicative
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per il deposito delle memorie. L’art. 171-bis c.p.c. stabilisce che il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comparsa di risposta, deve emettere un decreto con cui conferma, differisce o fissa una nuova data per l’udienza. Tuttavia, nella pratica, capita frequentemente che tale decreto venga emesso tardivamente o addirittura non venga adottato.
Le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali hanno evidenziato due orientamenti principali:
- Decorrenza automatica: i termini ex art. 171-ter c.p.c. decorrono comunque dalla data dell’udienza indicata in citazione, anche in assenza del decreto del giudice (Trib. Bologna, 20 marzo 2024).
- Decorrenza subordinata al decreto: i termini decorrono solo a seguito della comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023; Trib. Treviso, 25 gennaio 2024).
3. Le memorie integrative: contenuto e funzione
Prima memoria (40 giorni prima dell’udienza)
La prima memoria ha la funzione di precisare e integrare le domande, le eccezioni e le difese già formulate. È fondamentale evitare modifiche sostanziali alle pretese originarie, che potrebbero essere dichiarate inammissibili.
Seconda memoria (20 giorni prima dell’udienza)
Questa memoria è destinata alla formulazione di richieste istruttorie. Si possono indicare prove documentali, testimonianze, perizie e ogni altro mezzo di prova rilevante.
Terza memoria (10 giorni prima dell’udienza)
La terza memoria è dedicata esclusivamente alla replica alle richieste istruttorie della controparte, al fine di limitare o contrastare le prove richieste.
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4. La giurisprudenza: il caso del Tribunale di Bologna
Un caso emblematico di applicazione dell’art. 171-ter c.p.c. è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Bologna (20 marzo 2024), che affronta il problema della mancata comunicazione tempestiva del decreto ex art. 171-bis c.p.c. In tale pronuncia, il giudice ha ritenuto che i termini per il deposito delle memorie decorressero automaticamente dalla data indicata in citazione, anche in assenza del decreto.
Il caso ha evidenziato che:
- La parte attrice, in attesa del decreto, non ha depositato le memorie nei termini di legge, rimanendo decaduta dalla possibilità di esercitare le relative attività difensive.
- L’accessibilità del fascicolo informatico è stata considerata sufficiente per rendere conoscibile la data dell’udienza.
Questa interpretazione valorizza l’efficienza processuale ma può risultare penalizzante per le parti, creando situazioni di incertezza e rischio.
5. Prospettive future: il decreto correttivo
Il problema della decorrenza dei termini potrebbe essere risolto dall’entrata in vigore del decreto “correttivo” alla riforma Cartabia, che specifica al nuovo comma 5 dell’art. 171-bis c.p.c. che i termini ex art. 171-ter decorrono solo dopo l’emissione del decreto del giudice. Tale modifica mira a garantire maggiore certezza e uniformità applicativa.
Tuttavia, fino alla definitiva approvazione del correttivo, permane l’incertezza interpretativa. Per evitare decadenze, è prudente calcolare i termini a ritroso dalla data indicata in citazione, depositando comunque le memorie nei tempi previsti.
6. Consigli pratici per la redazione delle memorie
1) Rispetto rigoroso dei termini: anche in caso di mancata comunicazione del decreto, è opportuno depositare le memorie basandosi sulla data indicata in citazione.
2) Precisione e sintesi: evitare digressioni inutili e concentrare l’attenzione su domande, eccezioni e richieste istruttorie strettamente pertinenti.
3) Monitoraggio del fascicolo informatico: consultare regolarmente la consolle per verificare eventuali provvedimenti del giudice.
4) Strategia difensiva bilanciata: calibrare le memorie per evitare di “scoprire le carte” troppo presto, minimizzando il rischio di pregiudizi.
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