Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di condanna emesso dal giudice, su richiesta della parte creditrice, in assenza del contraddittorio, e che acquista efficacia esecutiva in mancanza di opposizione da parte del debitore. Si tratta di uno strumento rapido ed efficace per ottenere il pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni fungibili determinati.
Indice
1. Natura e funzione
Il procedimento per ingiunzione, disciplinato dagli articoli 633 e ss. del Codice di procedura civile, è un procedimento sommario che consente al creditore, in presenza di determinati requisiti di prova scritta, di ottenere un provvedimento giudiziale che abbia valore di titolo esecutivo, evitando la via più lunga del processo ordinario.
Questo procedimento è particolarmente apprezzato nel contenzioso civile e commerciale, proprio per la sua snellezza: il giudice decide inaudita altera parte, ossia senza ascoltare il debitore, che potrà tuttavia difendersi successivamente attraverso l’opposizione.
2. Presupposti del procedimento ingiuntivo
Ai sensi dell’art. 633 c.p.c., il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo quando ha diritto:
- a una somma di denaro liquida ed esigibile,
- a una quantità determinata di cose fungibili,
- alla consegna di una cosa mobile determinata.
In tutti questi casi, è necessario che il diritto sia provato per iscritto, mediante documenti o scritture che dimostrino in modo chiaro il credito. La prova scritta può essere costituita, ad esempio, da:
- fatture regolarmente emesse e sottoscritte;
- estratti autentici delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.);
- contratti scritti;
- assegni, cambiali, ricevute o altri titoli di credito.
Ulteriori facilitazioni sono previste per i professionisti (come avvocati, commercialisti, architetti), che possono ottenere il decreto anche sulla base di parcelle vistate dall’Ordine o dal Collegio professionale (art. 636 c.p.c.).
3. Competenza e procedimento
La domanda si propone con ricorso al giudice competente per valore e per territorio, che può essere il giudice di pace o il tribunale. Il giudice, se ritiene fondata la domanda sulla base dei documenti allegati, emette il decreto ingiuntivo, ordinando al debitore di pagare o adempiere entro 40 giorni (ridotti a 10 nei casi urgenti).
Nel decreto viene anche indicato che, in difetto di pagamento o adempimento, e in assenza di opposizione, il provvedimento diventerà esecutivo, consentendo al creditore di avviare l’esecuzione forzata.
In casi specifici, l’art. 642 c.p.c. consente al giudice di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto anche prima della scadenza dei termini di opposizione, se vi è pericolo nel ritardo.
4. Opposizione
Il debitore che ritiene ingiustificata l’ingiunzione può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notificazione del decreto (art. 645 c.p.c.). L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, e dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione piena, in cui le parti si confrontano nel contraddittorio.
Con l’opposizione, l’efficacia esecutiva del decreto è sospesa automaticamente, salvo che il giudice non l’abbia concessa in via provvisoria. In quest’ultimo caso, l’opponente può chiedere la sospensione al giudice dell’opposizione.
Il giudizio di opposizione si svolge secondo il rito ordinario (se il decreto è stato emesso dal tribunale) o secondo il rito semplificato (per i decreti del giudice di pace). Alla fine, il giudice potrà confermare, revocare o modificare il decreto.
5. Esecuzione del decreto
Se il debitore non propone opposizione nei termini, il decreto ingiuntivo diventa definitivo ed esecutivo, con valore di titolo esecutivo giudiziale. Il creditore può allora procedere con l’esecuzione forzata (pignoramento dei beni, esecuzione mobiliare o immobiliare).
6. Vantaggi e limiti del procedimento
Vantaggi:
- Rapidità: ottenimento del provvedimento in tempi brevi;
- Risparmio: si evita un lungo giudizio ordinario;
- Efficacia: in mancanza di opposizione, il decreto diventa definitivo.
Limiti:
- Necessità della prova scritta;
- Incertezza derivante dall’eventuale opposizione;
- Costi aggiuntivi in caso di giudizio successivo.
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