Guerra dei cartelloni pubblicitari: quando è possibile richiederne la rimozione per violazione del nesso di vicinitas e degli interessi commerciali?

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La sentenza del Tar Campania sez. VIII n. 4136, depositata il 23 agosto 2013, esplica i criteri, tramite un approfondito excursus giurisprudenziale, per la concessione degli spazi pubblicitari, nel rispetto dei principi della leale concorrenza ed analizza il relativo iter ammnistrativo. Esamina le pretese di una società di servizi che contestava al comune una serie di irregolarità ed una presunta discriminazione, perché aveva concesso ad una concorrente di installare otto cartelloni pubblicitari lungo la pubblica via, senza il previo consenso dell’Anas ed in violazione del relativo regolamento comunale. Chiedeva una refusione dei danni. Il ricorso è stato respinto per carenza d’interesse. Si rinvia in toto alla sentenza per ogni eventuale approfondimento sul caso.

Lesione dell’esercizio dell’attività economica ed interesse all’azione. <<Una lesione concreta all’esercizio di un’attività economica è arrecabile da un provvedimento autorizzativo di altro concorrente esercizio, solo allorquando si alterino le attuali condizioni di mercato, con immediata incisione della sfera giuridica di un’impresa avviata, sia nella prospettiva di sottrazione alla medesima di bacini di utenza, sia in termini di svolgimento e sviluppo della sua attività, in ragione della contrapposizione in spazi ristretti e viciniori tra soggetti operanti nello stesso settore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n. 20)>> o di altre imprese autorizzate ad operare nel campo di un’altra ditta già avviata (CDS 31/08, Tar Reggio Calabria 31/08). Infine << detto interesse a ricorrere si rende, dunque, concreto e attuale, ove vi sia diretta e immediata interferenza tra l’una e l’altra attività imprenditoriale, dovendosi, all’uopo, considerare comparativamente le attitudini all’offerta di entrambe, desumibili dai servizi garantiti, dalla formula organizzativa, dalla tipologia di utenza, dalla dimensione delle strutture e dalla loro rispettiva ubicazione (cfr. TAR Puglia, Bari, 16 aprile 2004, n. 1850; 27 marzo 2006, n. 1068; 26 settembre 2007, n. 2774; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 25 agosto 2010, n. 254)>>.

Interesse commerciale e nesso di vicinitas. << Anche le censure propriamente urbanistiche possono essere fatte valere da chi vanti un interesse di natura commerciale, purché rigorosamente radicato nella zona, ossia avvinto da un nesso di vicinitas topografica e sostanziale alla medesima area nella quale si sarebbe realizzata la trasformazione del territorio reputata illegittima>>. In tal modo si individua <<una situazione soggettiva differenziata suscettibile di essere incisa dall’adozione del gravato provvedimento autorizzativo >> (ex plurimis CDS 4576 e2908/09,4528 e 2086/08, 4790 e 7425/04, 469 e 339/03; Tar Napoli 4727 e 5529/07, Salerno 775/07, Roma 14141/07, Catania 1913/08, Lecce 2394/08, Bari 2090/08 e Genova 261/09).

Irrilevanza del silenzio. L’autorizzazione rilasciata alla convenuta non impediva l’esercizio della stessa attività da parte di ditte terze correnti. Inoltre le erano riconosciuti i mezzi per far valere i propri diritti sia nell’ipotesi che sulla richiesta della ricorrente si fosse formato il silenzio assenso o che lo stesso fosse stato interpretato come inadempimento della PA. Nel primo caso la beneficiaria avrebbe dovuto eseguire le opere richieste (contra CDS 3265/06; Tar Milano 3037/08 e 3141/09; Umbria 50/10)>>. Nell’altro caso la legge le consentiva di impugnarlo ai sensi dell’art. 31 cpa.

Inammissibilità. Nessuno di questi requisiti è stato ravvisato nella fattispecie che, perciò, è stata respinta per inammissibilità dovuta alla palese carenza di interesse all’azione.

 

Per la sentenza clicca qui: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2008/200806570/Provvedimenti/201304136_20.XML

Dott.ssa Milizia Giulia

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