Gratuito patrocinio: l’intervento del Ministero sui tempi di liquidazione

Redazione 17/01/18
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Gratuito patrocinio: tempi e modi di adozione del decreto di pagamento

E’ intervenuto il Ministero della Giustizia, con la circolare depositata lo scorso 10 gennaio, in materia di gratuito patrocinio. In particolare, l’amministrazione centrale non condivide le prassi di alcuni uffici giudiziari per quanto riguarda le tempistiche di adozione del decreto di pagamento, facendo intercorrere troppo tempo tra la prestazione dell’attività professionale e il relativo compenso. L’intento è dunque quello di accelerare i tempi di liquidazione, a fronte di richieste di controlli, da parte degli uffici, delle situazioni economiche dei soggetti che hanno avuto accesso al beneficio.

Molto spesso, infatti, si attende l’esito delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere con l’adozione del decreto di pagamento; dunque, l’avvocato attende ingiustificatamente troppo tempo, prima di ricevere la retribuzione per il lavoro prestato.

Il termine contenuto nell’art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002

La circolare del Ministero chiarisce la portata dell’art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli operatori del settore. In particolare, il Ministero chiarisce che la norme con contempla un termine decadenziale per il deposito dell’istanza di liquidazione dei compensi, né un termine che non può essere superato dal giudice. La norma avrebbe una portata meramente indicativa, che non comporta sanzioni in caso di violazione; dunque, nell’ipotesi in cui il professionista presenti la propria istanza dopo la chiusura del procedimento, l’unica conseguenza pregiudizievole sarebbe la liquidazione tardiva dei relativi compensi.

Tuttavia, restando ferma l’opportunità e la facoltà per il giudice di chiedere ulteriore documentazione da parte dell’assistito, al fine di disporre o meno, in via definitiva, la fruizione del beneficio, il decreto di pagamento deve essere adottato con atto separato e, dunque, esso percorre una strada autonoma. Pertanto, essendo l’intento quello di velocizzare le tempistiche di pagamento, si vuole evitare che la relativa statuizione sia contenuta nel provvedimento che definisce il giudizio, prassi che è diffusa in numerosi uffici giudiziari e che, appunto, si intende combattere.

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