Gli strumenti di gestione dell’ente locale e la valutazione della performance come sfida per realizzare un servizio utile

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La Gestione della Performance

Il concetto di Performance è stato introdotto con il D.lgs.150/2009.

La performance si traduce in una direzione per obiettivi, in termini di valutazione della qualità del prodotto o servizio finale realizzato, rapportando i costi ed i benefici e nel più breve tempo di realizzazione.

Il D.lgs.150/2009 prevede, inoltre, un organismo preposto alla performance: l’Organismo Indipendente di Valutazione.

Tale organismo deve conformarsi alle linee guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

L’integrazione della performance negli strumenti di gestione e contabilità dell’ente

Una corretta gestione della performance deve integrarsi negli strumenti di gestione e  contabili dell’ente, in particolare, nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione.

Una corretta gestione della performance avviene attraverso un’attenta individuazione dei prodotti e dei servizi su cui l’ente vuole intervenire per migliorare l’efficienza, attraverso l’allegazione del piano della performance negli strumenti di gestione.

La contabilità armonizzata ed il concetto di contabilità direzionale

Il D.lgs. 118/2011 prevede la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, prevedendo un maggior coordinamento della contabilità e della programmazione tra diversi enti.

Tale sistema contabile ha comportato, in primo luogo una maggiore attendibilità dei bilanci, in quanto costruiti su debiti e crediti esigibili, inoltre, ha comportato una standardizzazione del piano dei conti e dei principi contabili ed un sistema di maggior contrasto al fenomeno dei residui attivi e passivi.

Il concetto di contabilità direzionale si concretizza mediante il D.lgs.77/1995 (per poi essere completato mediante il D.lgs.118/2011) il quale introduce la contabilità per missioni, comportando l’articolazione delle spese in missioni. Il D.lgs.77/1995 ha introdotto, inoltre, lo strumento del Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale vengono suddivise le cifre ai diversi Dirigenti per obiettivi, beni e servizi, da realizzare.

Gli strumenti di contabilità direzionale sono il DUP ed il PEG.

Il Documento Unico di Programmazione

L’articolo 170 del Testo Unico degli enti locali disciplina lo strumento del DUP, prevedendo che “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”.

Si tratta, pertanto, di un atto adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta.

Si tratta di un documento a carattere generale, il quale costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.

Proprio perchè costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente, il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni, rispettivamente denominate Sezione Strategica e Sezione Operativa. La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la sezione operativa ha invece durata pari ai 3 anni del bilancio di previsione.

Il Documento Unico di Programmazione viene predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011 e costituisce atto presupposto necessario all’approvazione del bilancio di previsione.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, invece viene presentata dalla Giunta al Consiglio la nota di aggiornamento, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione finanziario.

Il Piano Esecutivo di Gestione

L’articolo 169 del Testo Unico degli enti locali disciplina lo strumento del PEG, prevedendo che “la giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione”.

Si tratta, pertanto, di un atto adottato dalla Giunta.

Viene adottato in termini di competenza, mentre con riferimento al primo esercizio viene redatto anche in termini di cassa.

Il Piano Esecutivo di Gestione si riferisce agli stessi esercizi considerati nel bilancio.

Il Piano Esecutivo di Gestione individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi ai responsabili dei servizi.

Il comma 2 dell’articolo 169 del Testo Unico degli enti locali prevede che “Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione”.

In particolare, le entrate vengono ripartite in titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate ed in tipologie secondo la loro natura.

Le entrate sono articolate poi in categorie, capitoli ed articoli sulla base dell’oggetto dell’entrata.

Per l’individuazione delle finalità della spesa, il bilancio in uscita viene articolato in prima battuta in missioni e programmi.

Le missioni rappresentano gli obiettivi strategici perseguiti. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi individuati nell’ambito delle missioni.

I programmi vengono ripartiti a loro volta in titoli, macroaggregati capitoli ed articoli.

Il comma 3 bis dell’articolo 169 del Testo Unico degli enti locali prevede che Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Piano della Performance

La circolare della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 ha fornito indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance, rivolgendosi genericamente alle amministrazioni e indicando come termine di approvazione del piano della performance il 31 gennaio di ogni anno.

Tale circolare, tuttavia, non si applica agli enti locali in quanto ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 10 del d.lgs (sulla Performance) 150/2009 “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo”.

Visto il chiaro rinvio alle regole disposte dal Testo Unico degli enti locali restano ferme le scadenze previste dal combinato disposto dei comma 1 e comma 3-bis dell’articolo 169 TUEL.

Pertanto, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG e viene deliberato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.

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