Gli “International commercial terms” e la contrattualistica internazionale

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Cosa sono gli International Commercial Terms?

Gli International Commercial Terms (Inconterms) sono il complesso di regole poste alla base della contrattualistica internazionale per l’importazione ed esportazione di merci.

Fortemente voluti dalla Camera di Commercio Internazionale e introdotte per la prima volta nel 1936 in lingua inglese, oggi sono state tradotte in ben 31 lingue dalle corrispondenti camere di commercio nazionali.

Gli Incoterms vengono costantemente aggiornati in relazione all’evoluzione del diritto, della tipologia e modalità degli scambi. Sono state ben presto accolte con favore nella maggior parte dei contratti di esportazione ed importazione internazionali. L’ultima edizione degli Incoterms è stata varata nel 2010 ed entrata in vigore nel 1 gennaio 2011[1] e sostituisce gli Incoterms 2000 con importanti novità e semplificazioni.

Funzione ed utilizzo nel contratto internazionale di scambio

Gli Incoterms permettono di regolare la ripartizione delle spese di trasporto, il luogo di consegna delle merci e, dunque, di identificare il momento esatto del trasferimento del rischio tra venditore e compratore internazionale. Identificare il momento del trasferimento del rischio tra venditore e compratore aveva ed ha una rilevanza fondamentale a fini non solo fiscali, ma anche assicurativi e di garanzia bancaria, che assistono tutte le fase di import/export internazionale.

In un contratto internazionale, infatti, vengono a configurarsi diversi soggetti che a vario titolo hanno un ruolo fondamentale: importatore ed esportatore, trasportatore, i loro garanti (banche) e dogana. Disciplinare in modo certo il ruolo e i profili di azione di ogni soggetto, significa condurre e concludere una transazione scevra da condizionamenti derivanti da una cattiva interpretazione ed esecuzione del contratto.

Un tale necessità viene pienamente accolta dagli Incoterms. Le regole vengono introdotte nel contratto per mezzo di una esplicita previsione da parte dei contraenti, facendo riferimento ad una specifica “sigla” di tre lettere affiancata dal luogo in cui avverrà la consegna.  Ogni sigla racchiude le modalità di trasporto, i costi e i trasferimenti di rischio connessi all’operazione internazionale di riferimento, così la clausola FOB (Free on board) GENOVA identifica che la responsabilità e i costi, sopportati dal venditore, terminano alla consegna e messa a bordo della merce nella nave esportatrice: da tale momento in poi i costi e le responsabilità connesse a quell’operazione di scambio internazionale saranno coperti dal compratore della merce fino alla consegna nel porto di Genova.

Ogni gruppo di sigle veniva identificato sulla base dell’appartenenza ad uno specifico gruppo o classe. I gruppi in vigore, negli Incoterms 2000, erano 4 e comprendevano:

  • Gruppo E: EXW;
  • Gruppo F: FCA, FAS, FOB;
  • Gruppo C: CFR, CIF, CPT, CIP ;
  • Gruppo D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP.

La sigla appartenente al Gruppo E era fortemente vantaggiosa per il venditore: il rischio e gli oneri della fase di trasporto erano tutti a carico del compratore, il venditore si limitava a mettere a disposizione la merce al compratore, nel luogo ed entro il termine stabilito. Era possibile – qualora espressamente pattuito – un obbligo accessorio di assistenza del venditore al compratore, ma non comportamenti il trasferimento di rischi a suo carico. Il venditore sopportava comunque i costi fiscali connessi all’operazione.

Il Gruppo F, invece poneva il trasporto principale a carico del compratore. In particolare le sigle FAS e FOB erano utilizzabili solo per il trasporto marittimo.

Il Gruppo C, invece, poneva il trasporto principale a carico del venditore. Le sigle CPT e CIP erano utilizzabili per qualsiasi modalità di trasporto, le sigle CFR e CIF solo per il trasporto marittimo e le vie navigabili.

Il Gruppo D, invece, era quello più oneroso per il venditore: esso si assumeva i rischi, i costi e gli oneri connessi al trasporto della merce (si verificava l’opposto di quanto previsto nella sigla EXW). Le sigle DAF e DDU erano utilizzabili per qualsiasi modalità di trasporto, le sigle DES e DEQ solo per quello marittimo.

Dunque usare le sigle appartenenti ad un gruppo o ad un altro, significava spostare l’asse dell’equilibrio delle responsabilità internazionali (e dei costi) connessi all’operazione in corso, a carico di uno o dell’altro contraente.

Negli Incoterms 2010, entrati in vigore dal 1 gennaio 2011, la situazione è radicalmente cambiata[2]. Sono state soppresse numerose sigle per cercare di semplificare e concentrare i termini internazionali da inserire nel contratto.

Per il trasporto marittimo si usano le sigle FAS, FOB, CFR e CIF; per le restanti tipologie di trasporto si usano le sigle restanti che, per quanto riguarda quelle che precedentemente appartenevano al Gruppo D, hanno portato all’abolizione delle sigle DAF, DES, DEQ e DDU e all’introduzione delle sigle DAP e DAT[3].

La ripartizione dei diritti ed obblighi dell’esecuzione di una operazione di commercio internazionale di merci, viene dunque a concretizzarsi e riassumersi mediante l’esplicita introduzione di una sigla nel rapporto contrattuale. Così facendo tanto il venditore, quanto il compratore potranno disciplinare tutto ciò che concerne i costi di:

  • Dogana esportatrice;
  • Assicurazione;
  • Carico delle merce;
  • Trasporto al porto;
  • Carico al porto;
  • Carico su nave;
  • Trasporto marittimo;
  • Scarico da nave;
  • Scarico al porto;
  • Trasporto dal porto;
  • Dogana importatrice;
  • Tasse di importazione.

Considerazioni de jure condendo

L’introduzione degli Incoterms ha radicalmente mutato la tipologia e le modalità degli scambi internazionali, ha permesso di ottimizzare le fase più rischiose addebitandone rischi e responsabilità alla parte che espressamente si obbliga in tal senso.

Tuttavia, la contrattualistica internazionale non si esaurisce solo su questo pilastro ma coinvolge altri elementi fondamentali che riguardano i soggetti che a vario titolo vi partecipano e le modalità di pagamento prescelte. Sotto il profilo doganale, ad esempio, rilevano anche i vari trattati internazionali che hanno reso disciplinato e reso più fruibile il commercio internazionale.

Si segnala in primis il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), siglato nel 1947, che favorendo la liberalizzazione del commercio mondiale (la clausola della “nazione più favorita”, all’art 1,  ha mutato la concezione stessa dei rapporti internazionali economici e non) ha svolto una funzione propulsiva soprattutto dal punto di vista dei costi connessi alle operazioni doganali internazionali [4]. Anche l’Unione Europea ha agito in tal senso, introducendo la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (una delle libertà fondamentali dell’Unione Europea).

Sempre in campo internazionale, la Word tarde organization (1995) ha introdotto anche un utile strumento non solo di supervisione del commercio internazionale, ma anche di risoluzione delle controversie sorte in tale ambito.

Le garanzie nella vendita internazionali assumono un ruolo chiave per la riuscita di un operazione di scambio tra contraenti stranieri, al riguardo si evidenziano i contratti di fideiussione, lettere di credito stand-by e delle varie garanzie autonome rilasciate dalle banche quali le Payment guarantee, l’Advance payment guarantee, la Bid Bond, la Performace bond nonché le assicurazioni internazionali trattate da società specializzate (la Sace, nel contesto italiano).

Si tratta di profili chiave che ogni operazione internazionale deve tenere in debita considerazione e completano un quadro giuridico ed economico sempre più complesso ed organico, ma di vitale importanza per l’economia mondiale.

[1] In merito si rimanda al sito web italiano ufficiale della CCI, all’indirizzo: http://www.iccitalia.org/incoterms2010.htm.

[2] In merito si rimanda al sito web ufficiale della Camera di commercio internazionale: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010.

[3] Per una trattazione più completa e specifica della materia, si rimanda al testo integrale degli Incoterms, aggiornato al 2010.

[4] Si rimanda alla lettura del testo integrale del GATT, disponibile al sito web ufficiale della WTO: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art1_gatt47.pdf.

Dott. Gammicchia Gaspare Alberto

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